Eureka Previdenza

Legge 77 del 3 febbraio 1963

Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni.

Vigente al: 25-9-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.


Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e

affini che, per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro ed a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e' dovuta per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali, alle condizioni, limiti e modalita' previsti nei decreti medesimi.

Art. 2.


Per provvedere alla corresponsione della integrazione prevista

dall'articolo precedente, e' istituita in seno alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, una gestione speciale per gli operai della edilizia avente contabilita' separata delle prestazioni e dei contributi.

Essa e' amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza

sociale che vi provvedera' con i suoi organi centrali e periferici secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Art. 3.


L'integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge

e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale previa autorizzazione della Commissione provinciale di cui al successivo articolo 4 in tutti i casi di riduzione di lavoro e nei casi di sospensione di lavoro non superiore ad in mese.

Nei casi di sospensione di lavoro superiore ad un mese

l'integrazione e' corrisposta fino ad un massimo di tre mesi consecutivi previa autorizzazione della Commissione centrale prevista dall'articolo 5.

Nella concessione sono indicati i limiti della durata e le

eventuali condizioni cui la stessa viene subordinata.

Art. 4.


La Commissione provinciale di cui al presente articolo 3 e'

nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed e' composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, e da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia, designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali di categoria.

Contro le decisioni negative della Commissione provinciale e'

ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 5. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 2 febbraio 1970, n.14 ha disposto (con l'art. 3) che "Nella

commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti degli imprenditori deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le

organizzazioni piu' rappresentative in campo provinciale."

Art. 5.


La Commissione centrale di cui all'articolo 3 e' presieduta dal

presidente del Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni ed e' composta dai Rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro facenti parte del Comitato speciale predetto e di tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori della categoria della edilizia.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale interviene alle riunioni della Commissione con voto consuntivo.

La Commissione predetta, e' nominata con decreto del Ministro per

il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive Associazioni sindacali nazionali di categoria. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 2 febbraio 1970, n.14 ha disposto (con l'art. 4) che "Nella

commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le

organizzazioni nazionali piu' rappresentative."

Art. 6.


Spetta alla Commissione centrale:

1) decidere sui ricorsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 4;

2) dare parere sulle questioni che comunque possono sorgere sulla

applicazione della, presente legge;

3) partecipare alle riunioni del Comitato speciale per la Cassa

integrazione guadagni per l'esame dei bilanci annuali.

Art. 7.


Contro le decisioni di cui al n. 1) dell'articolo 6 comma

dell'articolo 3 e' dato ricorso ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Art. 8.


Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente

legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. (2) ((3))

Tale contributo e' sostitutivo di quello dovuto alla Cassa per

l'integrazione guadagni degli operai della industria istituita con decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Per un quinquennio dalla data di entrata in vigore delle imprese

industriali dell'edilizia e affini di cui al primo comma del presente articolo puo' essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, in modo da far corrispondere al costo complessivo delle prestazioni il gettito dei contributi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 2 febbraio 1970, n. 14, come modificata dalla L. 6 agosto

1975, n. 427, ha disposto (con l'art. 2) che i contributi previsti dal presente articolo sono elevati al 3 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 2 febbraio 1970, n. 14, come modificata dal D.P.R. 14

settembre 1978, n. 897, ha disposto (con l'art. 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi sono elevate al 4 per cento della retribuzione lorda imponibile.

Art. 9.


Per quanto non previsto dalle norme della presente legge valgono le

disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963


SEGNI


FANFANI - BERTINELLI -

TREMELLONI - BOSCO -

COLOMBO


Visto, il Guardasigilli: BOSCO

 
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