Eureka Previdenza

Circolare 25 del 27 gennaio 1996

OGGETTO: Importi massimi mensili dei trattamenti di
integrazione salariale - Variazioni per l'anno 1996.
SOMMARIO: A decorrere dal 1 gennaio 1996 e' generalizzata la
disciplina degli importi massimi mensili dei
trattamenti di integrazione salariale.
I tetti per l'anno 1996.
A) Parificazione degli interventi ordinari a quelli
straordinari
Com'e' noto, l'art. 14, co. 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ha esteso a tutti i trattamenti di integrazione
salariale, qualunque sia la causa dell'intervento, le
disposizioni concernenti l'importo massimo mensile introdotto
dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, con le seguenti eccezioni:
1) trattamento straordinario di integrazione salariale per
contratto di solidarieta', ai sensi dell'art. 13, co. 1, della
citata legge n. 223 (primo periodo del co. 1 dell'art. 14
della legge n. 223);
2) trattamento ordinario concesso per intemperie stagionali
nell'agricoltura e nell'edilizia (secondo periodo del co. 1
dell'art. 14 della legge n. 223)
3) primi sei mesi di fruizione del trattamento ordinario di
integrazione salariale (secondo periodo del co. 1, dell'art.
14 della legge n. 223).
L'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al comma
16, con riferimento al disposto del secondo periodo del comma
1 dell'art. 14 della legge n. 223, ha confermato la deroga
alla disciplina sul tetto mensile dei trattamenti di
integrazione salariale ordinaria per intemperie stagionali per
il solo settore dell'agricoltura.
Nulla e' innovato per il trattamento straordinario di
integrazione salariale per contratto di solidarieta'.
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1996, coincidente
con l'inizio della settimana, anche i trattamenti ordinari per
intemperie stagionali concessi alle imprese edili nonche' i
trattamenti ordinari per i primi 6 mesi di fruizione per le
imprese di tutti gli altri settori ammessi alla CIG devono
essere assoggettati alla disciplina dei tetti mensili, con le
maggiorazioni indicate al paragrafo seguente per le intemperie
stagionali in edilizia.
Ovviamente, la normativa sopra illustrata trova
applicazione immediata sui trattamenti in corso la cui
erogazione sia stata autorizzata prima del 1 gennaio 1996.
B) I tetti mensili dei trattamenti di integrazione salariale
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente gli
importi massimi mensili di integrazione salariale di cui alla
legge n. 427/80, come modificata dall'art. 1, co. 5, della
legge n. 451/94 nonche' la retribuzione mensile di
riferimento, oltre la quale e' possibile attribuire il secondo
dei limiti previsti, sono incrementati, con effetto dal 1
gennaio di ciascun anno, nella misura dell'80 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati.
Detti importi massimi devono essere incrementati, in
relazione a quanto recentemente disposto dall'art. 2, co. 17,
della legge n. 549/95, nella misura ulteriore del 20 per cento
per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore
di imprese del settore edile per intemperie stagionali.
Si fa riserva di istruzioni circa l'applicabilita' della
maggiorazione dei massimali mensili del 20 per cento per le
intemperie stagionali nel settore lapideo.
Cio' premesso, si comunica, tenuto conto della variazione
di tale indice accertata per l'anno 1995, che gli importi
riguardanti i limiti suddetti risultano fissati, per l'anno
1996, nelle seguenti misure, rispettivamente al lordo e al
netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge n.
41/86 e attualmente pari, per effetto di quanto disposto dal
decreto del Ministro del Tesoro e del Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale in data 16 gennaio 1996, al 6,04 per
cento:
1) L. 1.342.459 - L. 1.261.374
2) L. 1.613.506 - L. 1.516.050
- Settore edile, per gli eventi metereologici
3) L. 1.610.951 - L. 1.513.649
4) L. 1.936.207 - L. 1.819.260
L'importo della retribuzione mensile che costituisce la
soglia per l'applicazione dei limiti di cui ai punti 2) e 4)
e' fissato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, in L. 2.904.310.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

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