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Benefici per esposizione all'amianto
Lavoratori che hanno prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie
(circ.119/2019)
L’articolo 1, comma 247, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che “I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sono estesi, a decorrere dall'anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. Ai fini dell'attuazione del periodo precedente è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018”.
Con la presente circolare, acquisito il concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della citata norma.
L’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 prevede che “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
L’articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha disposto che, a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dal citato comma 8 è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il menzionato coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.