Eureka Previdenza

Benefici per esposizione all'amianto

Periodi di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, svolgimento di cariche sindacali

(msg.11846/2007)

Al fine di assicurare l’uniformità delle difese dell’Istituto nelle controversie promosse per ottenere - ai sensi dell’articolo 13, commi 7° ed 8°, della legge 27 marzo 1992 n. 257 - l’applicazione dei benefici pensionistici per prolungata esposizione all’amianto, si richiama il contenuto della circolare n. 255 del 10 novembre 1993, ribadito dal successivo messaggio n. 303 del 20 novembre 2001, a termini del quale i periodi di cassa integrazione guadagni, di malattia e di maternità sono da ritenere utili sia ai fini del conseguimento del requisito dei 10 anni di esposizione all'amianto, sia ai fini, una volta posseduto tale requisito, della moltiplicazione di tali periodi per il coefficiente di 1,5.

Benefici per esposizione all'amianto

Periodi di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, svolgimento di cariche sindacali

(msg.11846/2007)

Al fine di assicurare l’uniformità delle difese dell’Istituto nelle controversie promosse per ottenere - ai sensi dell’articolo 13, commi 7° ed 8°, della legge 27 marzo 1992 n. 257 - l’applicazione dei benefici pensionistici per prolungata esposizione all’amianto, si richiama il contenuto della circolare n. 255 del 10 novembre 1993, ribadito dal successivo messaggio n. 303 del 20 novembre 2001, a termini del quale i periodi di cassa integrazione guadagni, di malattia e di maternità sono da ritenere utili sia ai fini del conseguimento del requisito dei 10 anni di esposizione all'amianto, sia ai fini, una volta posseduto tale requisito, della moltiplicazione di tali periodi per il coefficiente di 1,5.

Altri periodi di contribuzione figurativa compresi quelli per cariche sindacali

La questione generale riguardante la valutazione dei periodi coperti da contribuzione figurativa, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori esposti all'amianto, è stata più volte esaminata da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il predetto Dicastero, al quale è stata recentemente risottoposta la questione, con particolare riguardo ai periodi di aspettativa per motivi politici e sindacali, coperti da contribuzione figurativa ai sensi della legge n.300/1970, ha precisato quanto segue:

"Allo stato, la rivalutazione si applica, oltre che al periodo di lavoro effettivamente svolto, anche a quello di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, periodi da ritenere utili sia ai fini del conseguimento del requisito dei dieci anni di esposizione, sia ai fini della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5.

Pertanto, in linea generale, non si ritiene opportuno modificare tale orientamento, non potendosi considerare utili, ai fini della considerazione del periodo di esposizione, altri periodi di contribuzione figurativa, tra cui quello derivante da aspettativa per motivi politici e sindacali, ex lege 300/1970.

Tuttavia, nel singolo caso specifico, ove il lavoratore, che ha goduto dell'aspettativa sindacale, dimostri all'ente competente di essere stato comunque esposto all'amianto, in quanto svolgeva la sua attività in azienda, i periodi di provata esposizione significativa all'amianto possono essere riconosciuti utili ai fini del conseguimento dei benefici previsti dalla normativa in oggetto".

Sulla base della predetta direttiva ministeriale, in presenza di attestazione di esposizione all'amianto rilasciata dall'INAIL,in conformità alle istruzioni diramate in materia, potrà procedersi alla rivalutazione dei periodi di aspettativa per motivi politici e sindacali, coperti da contribuzione figurativa accreditata ai sensi della legge 300/1970.

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