Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per esposizione all'amianto Validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL
-
Benefici per esposizione all'amianto
-
Certficazione dei periodi misti
-
Concetto di esposizione all'amianto
-
Entità e calcolo del beneficio
-
Inserimento dei benefici nella posizione assicurativa
-
Iscritti al fondo ex-INPDAI
-
Lavoratori autonomi artigiani
-
Lavoratori che hanno prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie
-
Lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario
-
Pensione ai superstiti
-
Periodi di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, svolgimento di cariche sindacali
-
Periodi “misti” di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL
-
Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata dall’INAIL
-
Riconoscimento dei benefici ai lavoratori già titolari di pensione
-
Segnalazione dei benefici in sede di liquidazione della pensione
-
Spedizionieri doganali
-
Validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL
-
Validità ed efficacia delle prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012
- Dettagli
- Visite: 2151
Benefici per esposizione all'amianto
Validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL
(circ.164/2013) (circ.51/2015) (circ.143/2015)
L’ articolo 42-quater della legge 9 agosto 2013, n.98 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 ha modificato l’art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, inserendo, dopo il comma 14-bis, il comma 14–ter che così dispone: “ Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ai fini del conseguimento del benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”.
La predetta disposizione è entrata in vigore dal 21 agosto 2013.
L’articolo 1, comma 112 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dispone: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio (per la definizione di lavoratori in servizio vedi circ.143/2015), con effetto dal 1º gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024”.
La predetta disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015.