Eureka Previdenza

Benefici per esposizione all'amianto

Inserimento dei benefici nella posizione assicurativa

(msg.41791/2005)

Con la circolare n.58 del 15 aprile 2005, a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità d’attuazione dell’art.47 della Legge 24.11.2003 n. 326, sono state impartire le disposizioni per l’attuazione della nuova normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
Si riportano, di seguito, le istruzioni per l’applicazione di detta circolare in ordine all’acquisizione, sulla posizione assicurativa dei lavoratori interessati, delle informazioni contenute nelle certificazioni INAIL ai fini del riconoscimento del relativo beneficio pensionistico. Tali istruzioni sostituiscono le precedenti, contenute nel manuale consultabile con l’applicazione Intranet/Area Assicurato Pensionato/Estratto Conto – Emissione generalizzata, con particolare riferimento ai preesistenti codici 170 (AGO) e AM (Fondi Speciali), che non devono più essere utilizzati.

Benefici per esposizione all'amianto

Inserimento dei benefici nella posizione assicurativa

(msg.41791/2005)

Con la circolare n.58 del 15 aprile 2005, a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità d’attuazione dell’art.47 della Legge 24.11.2003 n. 326, sono state impartire le disposizioni per l’attuazione della nuova normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
Si riportano, di seguito, le istruzioni per l’applicazione di detta circolare in ordine all’acquisizione, sulla posizione assicurativa dei lavoratori interessati, delle informazioni contenute nelle certificazioni INAIL ai fini del riconoscimento del relativo beneficio pensionistico. Tali istruzioni sostituiscono le precedenti, contenute nel manuale consultabile con l’applicazione Intranet/Area Assicurato Pensionato/Estratto Conto – Emissione generalizzata, con particolare riferimento ai preesistenti codici 170 (AGO) e AM (Fondi Speciali), che non devono più essere utilizzati.

Acquisizione delle certificazioni rilasciate dall' INAIL

Acquisizione delle certificazioni rilasciate dall' INAIL
Le certificazioni rilasciate dall’INAIL dovranno essere acquisite in ARPA o negli archivi dei Fondi Speciali (Fondi Ferrovieri e Volo, evidenze contabili separate dell’A.G.O. dei lavoratori già iscritti ai Fondi Elettrici, Autoferrotramvieri e Telefonici, Dirigenti già iscritti all’INPDAI) con le procedure già note.
Relativamente alle modalità di acquisizione delle certificazioni rilasciate dall’INAIL negli archivi del Fondo Speciale Ferrovie dello Stato si fa riserva di fornire le opportune istruzioni in un successivo messaggio. (1)Vedi messaggio 25858/2006

Ciascuna acquisizione dovrà contenere le date di inizio e di fine dell’esposizione all’amianto certificate dall’INAIL, il numero di settimane o di anni, mesi e giorni di esposizione, la matricola Azienda (solo per l’A.G.O.) ed un codice, successivamente indicato per ciascuna tipologia di evento, che indichi rispettivamente:

  1. L’esposizione, superiore al decennio, per i lavoratori che hanno svolto attività soggetta ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto gestita dall’INAIL; tale codice comporterà, al momento del pensionamento, la moltiplicazione del numero di settimane di esposizione per il coefficiente 1,5, utile per il diritto e la misura della prestazione
  2. L’esposizione, per almeno un decennio, per i lavoratori che hanno svolto attività non soggetta ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto gestita dall’INAIL; tale codice comporterà, al momento del pensionamento, la moltiplicazione del numero di settimane di esposizione per il coefficiente 1,25, utile per la sola misura della prestazione;
  3. L’esposizione – anche per periodi inferiori ai dieci anni - per i lavoratori che, indipendentemente dal fatto di essere o non soggetti all’obbligo assicurativo presso l’INAIL, abbiano contratto una malattia derivante dall’esposizione all’amianto, ovvero per i periodi di lavoro in miniere o cave di amianto; tale codice comporterà, al momento del pensionamento, la moltiplicazione del numero di settimane di esposizione per il coefficiente 1,5, utile per il diritto e la misura della prestazione.

Si precisa che le date di inizio e fine dell’esposizione all’amianto dovranno rispettare quelle di competenza di ciascuna quota di pensione. Ciò avviene automaticamente per l’A.G.O., per la. quale si continueranno ad acquisire in ARPA i periodi di esposizione mediante registrazioni annuali, mentre nell’archivio dei Fondi si potranno alternativamente acquisire periodi annuali o pluriennali; nel secondo caso, qualora i periodi eccedano le date di competenza di ciascuna quota di pensione, l’operatore avrà cura di dividere il periodo e, contestualmente, ripartire le settimane o i giorni di esposizione, acquisendo più registrazioni, come riportato nell’esempio che segue.

Esposizione all’amianto nel Fondo Autoferrotramvieri con date inizio/fine 01.01.1985 – 31.12.1998 - anni di esposizione 14;
1° registrazione 01.01.1985 – 31.12.1992 con 8 anni
2° registrazione 01.01.1993 – 31.12.1994 con 2 anni
3° registrazione 01.01.1995 – 31.12.1995 con 1 anno
4° registrazione 01.01.1996 – 31.12.1998 con 156 settimane

(1) A scioglimento della riserva contenuta nel messaggio 41791 del 23.12.2005, si comunica che le istruzioni operative contenute nel citato messaggio si applicano anche agli iscritti al fondo speciale Ferrovieri.
Gli operatori, pertanto, potranno acquisire la certificazione di tale diritto a beneficio dei predetti lavoratori seguendo scrupolosamente le istruzioni del già noto messaggio. (messaggio 25858/2006)

Certificazione di periodi misti

Certificazione di periodi misti

La certificazione di periodi misti (in parte soggetti ed in parte non soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL), prevista alla parte terza punto 2 della predetta circolare, dovrà essere registrata, a seconda delle diverse situazioni trattate, come successivamente indicato:

  • Esposizione superiore al decennio per svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL ed esposizione superiore o inferiore al decennio per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL: dovranno essere acquisite registrazioni con i criteri di cui al punto A per il primo periodo e con i criteri di cui al punto B per il secondo periodo.
  • Esposizione per almeno un decennio per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INAIL ed esposizione, inferiore al decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL: registrazioni di entrambi i periodi con i criteri di cui al punto B.
  • Esposizione per almeno un decennio determinata dalla somma di periodi in parte soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL e in parte non soggetti alla medesima forma assicurativa, entrambi inferiori al decennio: registrazioni di entrambi i periodi con i criteri di cui al punto B.

Estratto conto

Estratto conto

Negli estratti di gestione (ARPA e Fondi Speciali) le registrazioni verranno esposte come sono state acquisite; va precisato che negli estratti per totali e riepilogativo dei Fondi Speciali tali registrazioni non verranno sommate nel totale dell’anzianità, ma daranno luogo solo ad una segnalazione.
Nell’estratto unificato (UNEX, Estratto Conto, Punto Cliente, Internet) la registrazione produrrà una annotazione che riporterà le date limite del periodo di esposizione e l’indicazione che la maggiorazione dell’anzianità verrà valutata secondo le norme in vigore alla data del pensionamento.

Calcolo della pensione

Calcolo della pensione

Al momento del calcolo della pensione, i programmi – prelevando il conto assicurativo dell’interessato – applicheranno il beneficio pensionistico previsto dalla normativa vigente al momento della data di pensionamento. Attualmente, la normativa prevede che l’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici conseguita con l’attribuzione dei benefici derivanti da esposizione all’amianto non possa comunque essere superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, qualora inferiore (ad esempio, limite di trentasette anni nel Fondo Ferrovieri).
Nel caso in cui il limite prima indicato risulti superato per effetto del riconoscimento del beneficio derivante da esposizione all’amianto i programmi limiteranno l’anzianità a quella massima liquidabile, eliminando il numero di settimane di beneficio pensionistico eccedenti a partire dalle settimane delle quote meno favorevoli per l’interessato.

Trasferimento della contribuzione ad altro Ente o gestione

Trasferimento della contribuzione ad altro Ente o gestione

Data la natura di beneficio pensionistico, il riconoscimento dell’esposizione all’amianto non può essere trasferito ad altro Ente o gestione; la Sede che opera il trasferimento della contribuzione dovrà provvedere, all’atto dell’emissione del modello TRC01, all’annullamento dell’intera contribuzione nella gestione di provenienza e:

  • in caso di trasferimento ad altra gestione dell’INPS (es. da un Fondo Speciale all’AGO) all’acquisizione ex novo della certificazione INAIL nell’archivio della gestione destinataria del trasferimento;
  • in caso di trasferimento ad altro Ente, alla spedizione a tale Ente di una copia della certificazione INAIL, conservando agli atti l’originale; in tale caso, un apposito flag del trasferimento telematico segnalerà all’Ente ricevente che è in corso la spedizione della copia della certificazione.

Istruzioni operative

Istruzioni operative

Come già detto, ciascuna registrazione dovrà contenere le date dal… al… (quest’ultima non dovrà essere successiva al 2 ottobre 2003), il numero di settimane o di anni, mesi e giorni di esposizione all’amianto – e non quindi quelle corrispondenti al beneficio pensionistico – e, solo per l’AGO, la matricola Azienda del datore di lavoro.
Sono inoltre stati istituiti i seguenti codici, corrispondenti ai punti A, B, e C del primo paragrafo del presente messaggio, con i significati a fianco riportati. Si sottolinea nuovamente che i codici 170 (AGO) e AM (Fondi Speciali) sono soppressi e non dovranno più essere utilizzati; eventuali variazioni a certificazioni già acquisite nei rispettivi archivi dovranno essere effettuate seguendo i criteri del presente messaggio.

Codici Fondi Speciali

Codici Fondi Speciali

A. codice che assegna coefficiente 1,5, utile per il diritto e la misura della prestazione 171 M1

B. codice che assegna coefficiente 1,25, utile per la sola misura della prestazione 172 M2

C. codice che assegna coefficiente 1,5 utile per il diritto e la misura della prestazione e che non richiede il periodo almeno decennale     173 M3

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