Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per esposizione all'amianto Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata dall’INAIL
-
Benefici per esposizione all'amianto
-
Certficazione dei periodi misti
-
Concetto di esposizione all'amianto
-
Entità e calcolo del beneficio
-
Inserimento dei benefici nella posizione assicurativa
-
Iscritti al fondo ex-INPDAI
-
Lavoratori autonomi artigiani
-
Lavoratori che hanno prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie
-
Lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario
-
Pensione ai superstiti
-
Periodi di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, svolgimento di cariche sindacali
-
Periodi “misti” di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL
-
Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata dall’INAIL
-
Riconoscimento dei benefici ai lavoratori già titolari di pensione
-
Segnalazione dei benefici in sede di liquidazione della pensione
-
Spedizionieri doganali
-
Validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL
-
Validità ed efficacia delle prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012
- Dettagli
- Visite: 7606
Benefici per esposizione all'amianto
Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata dall’INAIL
(circ.58/2005)
La certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere presentata alle Strutture INPS territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione o di ricostituzione.
La medesima certificazione può essere presentata, ai soli fini dell’indicazione del periodo di esposizione all’amianto sul conto assicurativo del lavoratore, indipendentemente dalla domanda di pensione o di ricostituzione.
La certificazione dell’esposizione all’amianto, ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici, è rilasciata dall’INAIL per lo svolgimento di una delle seguenti tipologie di attività lavorativa:
- attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL;
- attività lavorativa non soggetta all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL.
Nell’ipotesi sub a) il lavoratore per il quale è stata accertata l’esposizione ultradecennale ha diritto al riconoscimento consistente nella maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico, del periodo di esposizione certificato dall’INAIL.
Nell’ipotesi sub b) il lavoratore per il quale è stata accertata l’esposizione per almeno dieci anni ha diritto al riconoscimento consistente nella maggiorazione per il coefficiente di 1,25, ai fini della misura del trattamento pensionistico, del periodo di esposizione certificato dall’INAIL.