Eureka Previdenza

Benefici per esposizione all'amianto

Iscritti al fondo ex-INPDAI

(circ.119/2004)

L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n.289, ha disposto la soppressione dell’INPDAI, prevedendo che dal 1° gennaio 2003 “sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto”. Con circolari n. 44 del 26 febbraio 2003 e n.107 del 23 giugno 2003 sono state fornite, tra l’altro, indicazioni per la liquidazione delle pensioni da erogare a seguito della soppressione del suddetto Istituto.In tale contesto sono pervenute all’Istituto richieste di riconoscimento del beneficio previdenziale in oggetto, avanzate dai nuovi assicurati, iscritti al soppresso INPDAI. Su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui è stata sottoposta la questione, si forniscono le indicazioni per l’attribuzione del beneficio di cui trattasi sulle pensioni da liquidare con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2003 nonché per la ricostituzione di pensioni già liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi senza l’attribuzione del beneficio stesso.

Benefici per esposizione all'amianto

Iscritti al fondo ex-INPDAI

(circ.119/2004)

L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n.289, ha disposto la soppressione dell’INPDAI, prevedendo che dal 1° gennaio 2003 “sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto”. Con circolari n. 44 del 26 febbraio 2003 e n.107 del 23 giugno 2003 sono state fornite, tra l’altro, indicazioni per la liquidazione delle pensioni da erogare a seguito della soppressione del suddetto Istituto.In tale contesto sono pervenute all’Istituto richieste di riconoscimento del beneficio previdenziale in oggetto, avanzate dai nuovi assicurati, iscritti al soppresso INPDAI. Su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui è stata sottoposta la questione, si forniscono le indicazioni per l’attribuzione del beneficio di cui trattasi sulle pensioni da liquidare con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2003 nonché per la ricostituzione di pensioni già liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi senza l’attribuzione del beneficio stesso.

Beneficio di cui all’articolo 13 comma 7 della legge n. 257/1992 e successive modificazioni

Beneficio di cui all’articolo 13 comma 7 della legge n. 257/1992 e successive modificazioni

Il beneficio previdenziale di cui all’ è da riconoscere agli iscritti al soppresso INPDAI, titolari di posizione assicurativa presso detto Istituto alla data del 31 dicembre 2002, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’INAIL.

Ai fini del riconoscimento del beneficio della rivalutazione, per il coefficiente di 1,5, dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria per prestazione lavorativa con provata esposizione all'amianto deve essere prodotta a cura degli interessati l’attestazione dell’INAIL riguardante l’insorgenza della malattia professionale unitamente alla certificazione del periodo di esposizione all’amianto rilasciata dallo stesso Istituto.

Beneficio di cui all’articolo 13 comma 8 della legge n. 257/1992 e successive modificazioni

Beneficio di cui all’articolo 13 comma 8 della legge n. 257/1992 e successive modificazioni

Il beneficio previdenziale di cui all’articolo 13 comma 8 della legge n. 257/1992, e successive modificazioni, spetta agli iscritti al soppresso INPDAI, titolari di posizione assicurativa presso tale Istituto alla data del 31 dicembre 2002, che abbiano prestato attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto certificata dall’INAIL.

Si rammenta che l’articolo 47 della legge 24 novembre 2003, n.326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, e l’articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.350, hanno introdotto nuove disposizioni in materia di benefici pensionistici previsti per lavoro svolto con esposizione all’amianto. In attesa che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengano stabilite le modalità di attuazione dell’articolo 47, come previsto dal comma 6 del medesimo articolo 47, con circolari n.195 del 18 dicembre 2003 e n.54 del 19 marzo 2004 sono state fornite indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n.271.

Sulla base della richiamata normativa il beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione del relativo importo, è da riconoscere ai sopra indicati assicurati, iscritti al soppresso INPDAI, secondo le istruzioni fornite, in via generale, con le citate circolari.

Riesame delle istanze non accolte

Riesame delle istanze non accolte

Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare le istanze finora presentate dagli interessati che siano state decise in difformità con le indicazioni sopra fornite provvedendo a ricostituire i trattamenti pensionistici liquidati con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi senza il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.

Pensioni ai superstiti

Pensioni ai superstiti

Il beneficio pensionistico previsto per lavoro svolto con esposizione all’amianto è da riconoscere, a domanda, sulle pensioni in favore di superstiti di titolare di trattamento pensionistico avente decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi nonché sulle pensioni indirette, in favore di superstiti di titolare di posizione assicurativa presso il soppresso INPDAI al 31 dicembre 2002, aventi decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi.

Oneri

Oneri

Gli oneri derivanti dai benefici di cui trattasi sono posti a carico dello Stato.

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