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Maternità fuori rapporto lavoro
Nascite avvenute all'estero
Nel caso di nascita avvenuta all’estero, non si ritiene che, in presenza dei prescritti requisiti contributivi, esistano motivi ostativi al riconoscimento dei perdetti periodi dal momento che la disposizione legislativa non contiene limitazioni territoriali.
Il criterio è inoltre supportato, per analogia, da quanto precisato, su conforme parere del Ministero del lavoro, in materia di anticipo di età per la pensione di vecchiaia alle lavoratrici madri previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c) della legge n.335/95 (v. punto 5 della circolare n.123 del 12 giugno 1996).
Si coglie l’occasione per precisare che il legislatore ha inteso tutelare le situazioni in cui i periodi in esame siano scoperti da tutela previdenziale in quanto svolti al di fuori del rapporto di lavoro.
Ne consegue che le disposizioni in esame non possono trovare applicazione nel caso in cui i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità siano in costanza di rapporto di lavoro svolto in uno stato convenzionato.
Quanto sopra è inoltre in linea con il criterio di cui al punto 4 della citata circolare n.123/96, secondo il quale, nei casi di assenza dal lavoro prestato all’estero, non si può procedere al riconoscimento dei periodi figurativi per periodi di assenza dal lavoro per assistenza ai figli di cui all’articolo 1, comma 40, lettera c) della legge n.335/95.
Qualora in fase di totalizzazione, per il diritto alla pensione, di periodi fatti valere in stati convenzionati dovesse risultare una sovrapposizione di periodi italiani riconosciuti ai sensi del decreto in esame e di periodi esteri obbligatori o assimilati, dovranno trovare applicazione le specifiche disposizioni previste in materia di sovrapposizione di periodi dalle singole normative internazionali applicabili al caso in trattazione.