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Maternità fuori rapporto lavoro
Nozione di iscritto al 27 aprile 2001
(circ.100/2008)
L'art. 2, comma 504, stabilisce che la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità prevista dagli articoli 25, comma 2, e art.35, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001 spetta a coloro che alla data del 27.4.2001 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo) risultino iscritti in servizio.
Al riguardo si precisa che per l’assicurazione generale obbligatoria l’iscritto in servizio è il soggetto di condizione attiva che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001 non sia titolare di trattamento pensionistico.
Conseguentemente, la facoltà di accredito o riscatto è preclusa a tutti coloro che alla predetta data del 27.4.2001 risultino pensionati, salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità stante la particolarità dello status di titolare di trattamento di invalidità.
La facoltà di accredito e riscatto in parola può essere quindi esercitata anche da coloro che, non pensionati al 27.4.2001, siano cessati dall’attività e ciò indipendentemente dalla data di cessazione della stessa. Analogamente potranno esercitare la facoltà in parola coloro che, iscritti alla data 27.4.2001 e indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accredito o riscatto, si siano pensionati successivamente a tale data. In caso di domanda presentata successivamente al pensionamento gli effetti economici dell’accredito o del riscatto decorreranno dalla data di pensionamento come determinata in relazione al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Il superstite della lavoratrice/lavoratore deceduta/o anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001 ha titolo all’accredito o al riscatto a condizione che l’assicurata/o potesse far valere al momento del decesso i requisiti di legge previsti dal decreto legislativo citato e non fosse titolare di pensione.