Eureka Previdenza

Maternità fuori rapporto lavoro

Effetti dell'accredito ai fini pensionistici

(circ.102/2002)

L’articolo 25 comma 2 del dlgs 151/2001, dispone che per gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, " sono considerati utili ai fini pensionistici ".
I contributi in questione sono da considerare utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità.
Le domande di pensione diretta o ai superstiti, pendenti in sede amministrativa o giudiziaria, devono essere definite tenendo conto degli eventuali contributi accreditabili ai sensi delle disposizioni in parola.
Devono essere riesaminate ed accolte, a richiesta degli interessati, le domande di prestazione, già definite negativamente per mancanza dei requisiti contributivi ed assicurativi con provvedimento per il quale non si è verificato il termine di decadenza (circ. 123/97).
Le istanze ovvero i ricorsi amministrativi presentati dopo il compimento del termine di decadenza saranno considerati nuova domanda di pensione, da definire secondo i criteri di cui alla presente circolare.
Per quanto riguarda gli effetti, secondo quanto dispone la norma, la contribuzione figurativa viene accreditata con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
Per gli effetti dei contributi figurativi ai fini pensionistici occorre tenere presente che la contribuzione relativa a periodi compresi entro il 1° gennaio 1994 è da considerare utile dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.151 del 2001 (27 aprile 2001).
Di conseguenza, le prestazioni da liquidare con il computo determinante della contribuzione dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro anteriori al 1° gennaio 1994 non possono avere decorrenza anteriore al 1° maggio 2001 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del citato decreto legislativo).
In caso di titolarità di due o più pensioni, gli effetti economici dell’eventuale trasferimento del trattamento minimo, da attuarsi in conformità alle istruzioni impartite con circolare n. 125 del 30 giugno 2000, decorrono dal 1° maggio 2001. Peraltro, ove tale trasferimento risulti pregiudizievole, determinando una diminuzione della prestazione in godimento, le Sedi sono invitate a renderne edotti gli interessati, ai quali sarà data facoltà di optare per il mantenimento della situazione preesistente, con rinuncia all’accredito della contribuzione in oggetto (msg.281/2003).

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