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Maternità fuori rapporto lavoro
Requisiti per il diritto all'accredito e al riscatto
(circ.100/2008)
Posta la natura interpretativa della disposizione contenuta nell’art. 2, comma 504, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, deve ritenersi che, ai fini della sussistenza del diritto all’accredito e al riscatto dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale (articolo 25, comma 2, e nell’art.35, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 2001), l’unico requisito ulteriore, assieme al possesso del quinquennio contributivo al momento della domanda di accredito e riscatto, sia la condizione di soggetto attivo alla predetta data 27.4.2001.
Il diritto all’accredito ed al riscatto di cui agli articoli 25, comma 2, e all’art.35, comma 5, citati dovrà essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accredito figurativo o il riscatto per maternità.
Conseguentemente, la facoltà di accredito o riscatto è preclusa a tutti coloro che alla predetta data del 27.4.2001 risultino pensionati, salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità stante la particolarità dello status di titolare di trattamento di invalidità (circ.100/2008).
Analogamente, la durata dei periodi da accreditare e riscattare sarà quella fissata dai menzionati articoli 25, comma 2, e all’art.35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (il numero di settimane da accreditare per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità verificatesi fuori dal rapporto di lavoro, anche antecedenti al 1972, è pari a n. 22 (due mesi precedenti e tre mesi successivi al parto) indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l'evento) (vedi msg.8762/2009)