Eureka Previdenza

Maternità fuori rapporto lavoro

Requisito del quinquennio di contribuzione

(circ.61/2003)

Per quanto concerne la verifica del requisito contributivo richiesto ai fini dell'accredito figurativo degli eventi al di fuori del rapporto di lavoro si chiarisce che al raggiungimento di detto requisito concorrono tutte le tipologie di contribuzione derivanti da attività lavorativa subordinata, comprese quelle che di per sé non darebbero titolo all'accredito stesso (ad es. contribuzione da lavoro domestico, ecc.),considerato che l'art.25, comma 2, del decreto n.151, prevede esclusivamente la titolarità di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
Di conseguenza il requisito in argomento non può essere perfezionato totalizzando la contribuzione accreditata in corrispondenza di periodi di lavoro subordinato con periodi di contribuzione versata nelle gestioni ART/COM e CD/CM, per attività autonoma, fermo restando che l'accredito può essere effettuato nel caso in cui i richiedenti - titolari di contribuzione mista, cioè da lavoro dipendente ed autonomo - possano comunque far valere almeno cinque anni di contribuzione maturata in costanza di attività lavorativa dipendente, in periodi precedenti o successivi all'evento da riconoscere.
Si precisa inoltre che, nel caso di iscrizione negli elenchi agricoli, il requisito del quinquennio di contribuzione effettiva è verificato tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 7, commi 9 e 12, della legge 11 novembre 1983, n. 638; detto requisito si perfeziona cioè in presenza di almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno 465 contributi giornalieri, per gli uomini e di 310 contributi giornalieri, per le donne, cioè il requisito normalmente richiesto ai fini dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria (circ.100/2008).
E’ stato precisato con circ.61/2003 che tale requisito deve essere posseduto al momento della domanda di accredito e deve riferirsi a contribuzione versata in costanza di lavoro subordinato nell’AGO e non  si può procedere  alla totalizzazione con eventuale contribuzione versata nelle gestioni autonome ART/COM e CD/CM (msg.6726/2005).

Maternità fuori rapporto lavoro

Requisito del quinquennio di contribuzione

(circ.61/2003)

Per quanto concerne la verifica del requisito contributivo richiesto ai fini dell'accredito figurativo degli eventi al di fuori del rapporto di lavoro si chiarisce che al raggiungimento di detto requisito concorrono tutte le tipologie di contribuzione derivanti da attività lavorativa subordinata, comprese quelle che di per sé non darebbero titolo all'accredito stesso (ad es. contribuzione da lavoro domestico, ecc.),considerato che l'art.25, comma 2, del decreto n.151, prevede esclusivamente la titolarità di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
Di conseguenza il requisito in argomento non può essere perfezionato totalizzando la contribuzione accreditata in corrispondenza di periodi di lavoro subordinato con periodi di contribuzione versata nelle gestioni ART/COM e CD/CM, per attività autonoma, fermo restando che l'accredito può essere effettuato nel caso in cui i richiedenti - titolari di contribuzione mista, cioè da lavoro dipendente ed autonomo - possano comunque far valere almeno cinque anni di contribuzione maturata in costanza di attività lavorativa dipendente, in periodi precedenti o successivi all'evento da riconoscere.
Si precisa inoltre che, nel caso di iscrizione negli elenchi agricoli, il requisito del quinquennio di contribuzione effettiva è verificato tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 7, commi 9 e 12, della legge 11 novembre 1983, n. 638; detto requisito si perfeziona cioè in presenza di almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno 465 contributi giornalieri, per gli uomini e di 310 contributi giornalieri, per le donne, cioè il requisito normalmente richiesto ai fini dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria (circ.100/2008).
E’ stato precisato con circ.61/2003 che tale requisito deve essere posseduto al momento della domanda di accredito e deve riferirsi a contribuzione versata in costanza di lavoro subordinato nell’AGO e non  si può procedere  alla totalizzazione con eventuale contribuzione versata nelle gestioni autonome ART/COM e CD/CM (msg.6726/2005).

Utilizzo della contribuzione estera dal 1/05/2010

Utilizzo della contribuzione estera dal 1/05/2010

(circ.41/2011)

In risposta al quesito, il suddetto Ministero ha comunicato che, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, il contenuto del punto 6 della circolare n. 261 del 9 novembre 1993 deve ritenersi superato.
Pertanto, con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario - periodi da accertare con i consueti formulari comunitari E205 e, in futuro, Paper SED P5000 -, fermo restando il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l’accesso alla totalizzazione.
Inoltre, vista la rilevanza della citata disposizione e dell’ormai prossima applicazione della nuova regolamentazione comunitaria anche alla Svizzera ed ai Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, sempre dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in tali Stati.

Utilizzo della contribuzione estera sino al 30/04/2010

Contribuzione estera sino al 30/04/2010
(msg.4837/2004)

Il requisito dei 5 anni di contribuzione effettiva sarebbe perfezionato solo con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in paesi legati all’Italia dalla regolamentazione comunitaria ovvero da accordi internazionali di sicurezza sociale non si può non tenere conto dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n.503 del 30 giugno 1992, che, come noto, ha introdotto l’accredito figurativo per i periodi relativi a maternità avvenute al di fuori del rapporto di lavoro a condizione che si facessero valere 5 anni di contribuzione effettiva e che la nascita fosse avvenuta dopo il 1° gennaio 1994.
Con il decreto n.151/2001 i suindicati periodi sono riconoscibili indipendentemente dalla loro collocazione temporale, ma sempre a condizione che alla data della domanda sia fatto valere lo stesso requisito di 5 anni di contributi già previsto dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n.503 del 30 giugno 1992.
Conseguentemente si confermano le istruzioni di cui al punto 6 della circolare n 261 del 9 novembre 1993, secondo le quali il predetto requisito dei 5 anni di contribuzione effettiva deve essere perfezionato sulla sola base della contribuzione italiana.
Tale criterio deriva da quanto enunciato dal Ministero del Lavoro in merito alla rilevanza ai fini non pensionistici dei periodi contributivi maturati in Stati convenzionati. (v. messaggio n.13245 del 18 luglio 1987).

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