Eureka Previdenza

Messaggio 4837 del 20 febbraio 2004

Oggetto:
Regolamentazione internazionale: chiarimenti in materia di riconoscimento di periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

Da parte di alcune strutture periferiche sono state manifestate perplessità in merito all’applicazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151, che regolano l’accredito della contribuzione figurativa e il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, nei casi in cui:

    il requisito dei 5 anni di contribuzione effettiva sarebbe perfezionato solo con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in paesi legati all’Italia dalla regolamentazione comunitaria ovvero da accordi internazionali di sicurezza sociale;
    la nascita sia avvenuta all’estero.

    Per quanto riguarda il primo punto non si può non tenere conto dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n.503 del 30 giugno 1992, che, come noto, ha introdotto l’accredito figurativo per i periodi relativi a maternità avvenute al di fuori del rapporto di lavoro a condizione che si facessero valere 5 anni di contribuzione effettiva e che la nascita fosse avvenuta dopo il 1° gennaio 1994.
    Con il decreto n.151/2001 i suindicati periodi sono riconoscibili indipendentemente dalla loro collocazione temporale, ma sempre a condizione che alla data della domanda sia fatto valere lo stesso requisito di 5 anni di contributi già previsto dal comma 3 dell’articolo 14 del decreto n.503/92.
    Conseguentemente si confermano le istruzioni di cui al punto 6 della circolare n 261 del 9 novembre 1993, secondo le quali il predetto requisito dei 5 anni di contribuzione effettiva deve essere perfezionato sulla sola base della contribuzione italiana. (Dal 1/05/2010 anche considerando la contribuzione estera vedi circ.41/2011)
    Tale criterio deriva da quanto enunciato dal Ministero del Lavoro in merito alla rilevanza ai fini non pensionistici dei periodi contributivi maturati in Stati convenzionati. (v. messaggio n.13245 del 18 luglio 1987).
    Per quanto riguarda il secondo punto, relativo al caso di nascita avvenuta all’estero, non si ritiene che, in presenza dei prescritti requisiti contributivi, esistano motivi ostativi al riconoscimento dei perdetti periodi dal momento che la disposizione legislativa non contiene limitazioni territoriali.
    Il criterio è inoltre supportato, per analogia, da quanto precisato, su conforme parere del Ministero del lavoro, in materia di anticipo di età per la pensione di vecchiaia alle lavoratrici madri previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c) della legge n.335/95 (v. punto 5 della circolare n.123 del 12 giugno 1996).
    Si coglie l’occasione per precisare che il legislatore ha inteso tutelare le situazioni in cui i periodi in esame siano scoperti da tutela previdenziale in quanto svolti al di fuori del rapporto di lavoro.
    Ne consegue che le disposizioni in esame non possono trovare applicazione nel caso in cui i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità siano in costanza di rapporto di lavoro svolto in uno stato convenzionato.
    Quanto sopra è inoltre in linea con il criterio di cui al punto 4 della citata circolare n.123/96, secondo il quale, nei casi di assenza dal lavoro prestato all’estero, non si può procedere al riconoscimento dei periodi figurativi per periodi di assenza dal lavoro per assistenza ai figli di cui all’articolo 1, comma 40, lettere a) e b) della legge n.335/95.
    Qualora in fase di totalizzazione, per il diritto alla pensione, di periodi fatti valere in stati convenzionati dovesse risultare una sovrapposizione di periodi italiani riconosciuti ai sensi del decreto in esame e di periodi esteri obbligatori o assimilati, dovranno trovare applicazione le specifiche disposizioni previste in materia di sovrapposizione di periodi dalle singole normative internazionali applicabili al caso in trattazione.

    IL DIRETTORE
    NORI

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