Eureka Previdenza

Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani prossimi alla pensione

Requisiti per l'accesso alla prestazione

(circ.119/2013) (msg. 201/2018)

L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 92/2012 è subordinato all’espletamento delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo volontario, ovvero delle procedure previste dalla legge per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
Nella prima ipotesi, nel preambolo dell’accordo le parti si daranno atto reciprocamente che l’accordo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Entrambe le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali individuate dalla legge, dal quale risulti una situazione di eccedenza del personale, l’indicazione del numero dei lavoratori risultanti in esubero ed il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.

Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani prossimi alla pensione

Requisiti per l'accesso alla prestazione

(circ.119/2013) (msg. 201/2018)

L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 92/2012 è subordinato all’espletamento delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo volontario, ovvero delle procedure previste dalla legge per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
Nella prima ipotesi, nel preambolo dell’accordo le parti si daranno atto reciprocamente che l’accordo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Entrambe le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali individuate dalla legge, dal quale risulti una situazione di eccedenza del personale, l’indicazione del numero dei lavoratori risultanti in esubero ed il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.

Requisiti del datore di lavoro

Requisiti del datore di lavoro
La norma si applica ai datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore di attività, che impieghino mediamente più di quindici dipendenti. La media dei dipendenti verrà calcolata, in analogia a quanto previsto per altri istituti a sostegno del reddito, prendendo a riferimento la forza aziendale del semestre precedente la data di stipula dell’accordo sindacale relativo agli esuberi.
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.

Requisiti del lavoratore

Requisiti del lavoratore
La legge non individua requisiti specifici per l’accesso alla prestazione, ma ne subordina l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici, a carico dell’assicurazione previdenziale di appartenenza, previsti dalla vigente normativa ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.

Sono ammessi alla prestazione anche i dirigenti risultati in esubero nell’ambito di un processo di riduzione di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo firmato da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
I predetti lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro (7 anni nel periodo 2018/2020 vedi msg. 201/2018).
Si richiama in proposito la circolare n. 35 del 2012 nella quale è illustrata la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato, nonché i requisiti contributivi ed anagrafici per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 15 bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.
Coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla prestazione con i contributi versati in dette gestioni.
In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.
La prestazione in esame è alternativa all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), essendo previsto l’esonero dalla contribuzione di finanziamento dovuta nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.

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