Eureka Previdenza

Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani prossimi alla pensione

Determinazione della contribuzione figurativa correlata

(circ.119/2013)

La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura.

Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani prossimi alla pensione

Determinazione della contribuzione figurativa correlata

(circ.119/2013)

La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura.

Misura della contribuzione correlata per le domande presentate dal 1° maggio 2015

Misura della contribuzione correlata per le domande presentate dal 1° maggio 2015 (msg.3096/2015)

L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, così come modificata dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

Nel caso di accesso alla predetta prestazione il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura.

Nella circ.119/2013 l’Istituto, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, aveva reso noto che, in analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012 in materia di ASpI, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

La disciplina in materia di Aspi è stata rivisitata dal decreto legislativo n. 22/2015 che, in attuazione della legge delega n. 183/2014, ha introdotto la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). L’Istituto ha reso note le novità con messaggio n. 2971 del 30 aprile 2015.

Tale norma prevede l’accredito a favore dei lavoratori percettori della prestazione della contribuzione rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Rimangono ferme le ulteriori indicazioni già fornite con messaggio n. 17768/2013.

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 29/0002120 del 28 aprile 2015 ha precisato che, in tale fattispecie, non risulta applicabile il massimale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 22/2015.

La citata disciplina in materia di contribuzione indicata dal decreto legislativo n. 22/2015 è applicabile con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino domanda per la procedura di esodo, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° maggio 2015.

Con riferimento alle domande presentate prima di tale data continueranno ad applicarsi le modalità di calcolo della contribuzione proprie dell’Aspi, già indicate nella circ.119/2013.

Misura della contribuzione correlata per le domande presentate fino al 30 aprile 2015

Misura della contribuzione correlata per le domande presentate fino al 30 aprile 2015 (circ.119/2013)

In analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012 in materia di ASpI, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente (si rammenta che l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti attualmente vigente è pari al 33%).
Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione.
Nell’ipotesi di morte del lavoratore, non essendo reversibile la prestazione (v. punto 7), l’obbligo contributivo si estingue e l’Istituto provvederà a rimborsare al datore di lavoro l’eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata.

Codifica aziendale e modalità di composizione del flusso Uniemens

Codifica aziendale. Modalità di composizione del flusso Uniemens (vedi anche msg.1653/2014)
Successivamente all’accettazione della fideiussione, la competente Sede procederà all’apertura di una apposita posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo.
A tale posizione la competente sede attribuirà il nuovo codice di autorizzazione “6E ”, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012”.
Tale posizione dovrà essere utilizzata per l’esposizione della contribuzione correlata riferita ai lavoratori posti in esodo; a tal fine i datori di lavoro nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <Qualifica1> valorizzeranno il nuovo valore “T” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012”.
Non dovranno essere valorizzati gli elementi <Qualifica2> e <Qualifica3>.
Nell’elemento <TipoLavoratore> indicheranno, in relazione al Fondo di previdenza cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici già esistenti.
Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente).
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito, nella colonna “somma a debito” con il codice di nuova istituzione “M161”.
In merito alla disponibilità delle procedure informatiche per il monitoraggio dei versamenti della contribuzione figurativa correlata, si fa riserva di successive comunicazioni.

La misura della contribuzione correlata mensile deve essere individuata con gli stessi criteri di calcolo dei contributi figurativi ai fini Aspi. Tale dato viene comunicato dall’azienda esodante e verrà poi sottoposto a verifica da parte dell’INPS.
Ai fini dell’ASpI la circolare INPS n.142 del 2012 ha precisato che nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali sono “considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (in uni-emens settimane di tipo “X” o “2”). La retribuzione delle settimane di tipo 2 sarà integrata (…) al valore pieno con l’utilizzo dell’ informazione “Sett./Diff. Accredito” presente in Uniemens”. Gli stessi criteri devono, quindi, essere utilizzati dall’azienda nell’individuazione della retribuzione imponibile di calcolo della contribuzione correlata. L’azienda deve assumere la retribuzione imponibile esposta in UNIEMENS ed a questa sommare l’imponibile perso per eventi tutelati che danno luogo ad accredito figurativo (msg.17768/2013 punto4).

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