Eureka Previdenza

Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani prossimi alla pensione

Presentazione dell'accordo aziendale e della domanda del lavoratore

(circ.119/2013) (msg.3088/2015)

Preliminarmente, il datore di lavoro deve presentare alla sede INPS, presso la quale assolve i propri obblighi contributivi, l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, il numero degli esuberi del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento previsto dall’articolo 4 della legge n. 92/2012, a cui seguirà rilascio di apposito PIN per l’accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione in argomento. 
A tal fine i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens dovranno avvalersi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n, 92/2012)”, utilizzando un facsimile appositamente predisposto. 
I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive presso sedi INPS diverse, devono presentare l’accordo di esodo alla sede che gestisce la matricola aziendale principale, presso la quale avverrà il versamento della provvista mensile anticipata relativa a tutte le prestazioni previste dall’accordo di esodo.
La sede presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi:

  • procede alla fase preliminare verificando la sussistenza dei prescritti requisiti in capo al datore di lavoro;
  • trasmette alla direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, comunicando l’esito delle verifiche di competenza effettuate, ai fini dell’attribuzione del codice di censimento dell’azienda;
  • una volta attribuito il predetto codice di censimento da parte della direzione centrale pensioni, consegna al datore di lavoro esodante il predetto PIN.

Il datore di lavoro, in possesso del PIN di accesso alla procedura automatizzata, deve inserire nella stessa, secondo le specifiche tecniche che verranno fornite dall’Istituto, l’elenco dei lavoratori interessati, al fine della verifica da parte dell’Istituto del diritto all’accesso alla prestazione in capo ai lavoratori coinvolti nell’accordo di esodo. L’accordo viene validato dall’Istituto con riferimento ai soli lavoratori per i quali è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti, in caso di esodo volontario. 

Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani prossimi alla pensione

Presentazione dell'accordo aziendale e della domanda del lavoratore

(circ.119/2013) (msg.3088/2015)

Preliminarmente, il datore di lavoro deve presentare alla sede INPS, presso la quale assolve i propri obblighi contributivi, l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, il numero degli esuberi del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento previsto dall’articolo 4 della legge n. 92/2012, a cui seguirà rilascio di apposito PIN per l’accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione in argomento. 
A tal fine i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens dovranno avvalersi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n, 92/2012)”, utilizzando un facsimile appositamente predisposto. 
I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive presso sedi INPS diverse, devono presentare l’accordo di esodo alla sede che gestisce la matricola aziendale principale, presso la quale avverrà il versamento della provvista mensile anticipata relativa a tutte le prestazioni previste dall’accordo di esodo.
La sede presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi:

  • procede alla fase preliminare verificando la sussistenza dei prescritti requisiti in capo al datore di lavoro;
  • trasmette alla direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, comunicando l’esito delle verifiche di competenza effettuate, ai fini dell’attribuzione del codice di censimento dell’azienda;
  • una volta attribuito il predetto codice di censimento da parte della direzione centrale pensioni, consegna al datore di lavoro esodante il predetto PIN.

Il datore di lavoro, in possesso del PIN di accesso alla procedura automatizzata, deve inserire nella stessa, secondo le specifiche tecniche che verranno fornite dall’Istituto, l’elenco dei lavoratori interessati, al fine della verifica da parte dell’Istituto del diritto all’accesso alla prestazione in capo ai lavoratori coinvolti nell’accordo di esodo. L’accordo viene validato dall’Istituto con riferimento ai soli lavoratori per i quali è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti, in caso di esodo volontario. 

Accordo aziendale e procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991

Accordo aziendale e procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 (msg.3088/2015)

In caso, invece, di esodo derivante da accordo nell’ambito delle procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, l’accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi in capo ad uno o più lavoratori coinvolti impedisce la validazione dell’accordo, salvo le parti stipulanti abbiano previsto ex ante che esso resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia riscontrata la presenza dei requisiti soggettivi o indipendentemente da tale numero, oppure che le medesime parti convalidino ex post l’accordo medesimo.
Ad integrazione delle istruzioni fornite al punto 4 della circolare n. 119/13, si precisa che la Sede presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi, una volta verificata la sussistenza dei prescritti requisiti in capo al datore di lavoro, deve comunicare - ai fini dell’attribuzione del codice di censimento dell’azienda da parte della Direzione centrale pensioni - l’esito delle verifiche di competenza effettuate sull’accordo aziendale e sulla richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione di cui alla legge n. 92/2012 art. 4, commi da 1 a 7-ter (compilata secondo il modello allegato al messaggio n. 12997 del 12 agosto 2013) utilizzando la funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale,  inserendo nel campo “esito” della sezione “Dati Richiesta” con oggetto “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n, 92/2012)”, la dicitura “accolta” se l’esito della verifica è positivo o “respinta” se l’esito della verifica è negativo (msg.17768/2013 punto3).

Ulteriori chiarimenti del msg.3088/2015

Con il presente messaggio, nelle more del rilascio di tutte le funzionalità del Portale prestazioni atipiche, si forniscono indicazioni in merito alle modalità di gestione – a cui si dovrà attenere la Sede presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi (così detta Sede della matricola principale) – dei casi in cui i datori di lavoro esodanti presentino all’Istituto accordi di cui alla citata legge n. 223/1991.

  1. L’accordo ai sensi della legge n. 223/1991 può essere validato dall’Inps esclusivamente:
    • nell’ipotesi in cui tutti i lavoratori indicati come destinatari della  prestazione ex art. 4 siano in possesso dei requisiti prescritti e cioè raggiungano i requisiti per il trattamento pensionistico entro 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
    • nell’ipotesi in cui l’ accordo preveda che il medesimo resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia stata riscontrata la presenza dei requisiti, o indipendentemente da tale numero minimo.

L’iter delle attività non subisce variazioni. Al riguardo si richiamano le fasi di lavorazione a cura delle strutture dell’ Inps.

      B.  L’accordo ai sensi della legge n. 223/1991 non può essere validato dall’Inps:

  • se uno o più lavoratori di cui all’accordo non risultino in possesso dei requisiti prescritti e l’accordo non contenga la previsione ex antedi permanenza di validità dell’accordo medesimo.

Presentazione del programma annuale di esodo

Presentazione del programma annuale di esodo
Ai fini della stima, quanto più accurata possibile, dell’onere relativo e della conseguente determinazione dell’importo della fideiussione, il datore di lavoro deve confermare nella procedura automatizzata l’elenco dei lavoratori interessati dal programma di esodo c.d. annuale (con ultima decorrenza di accesso all’esodo il 1° dicembre dello stesso anno).
Nell’ipotesi di accordo pluriennale, l’operazione di conferma dovrà essere ripetuta ogni anno. 

Prospetto di quantificazione

Prospetto di quantificazione
L’Istituto rilascia un prospetto contenente l’informazione relativa all’onere complessivamente stimato del programma di esodo annuale, ai fini della fideiussione bancaria, che viene inviato al datore di lavoro tramite PEC.
Il datore di lavoro deve consegnare alla sede presso la quale assolve i propri obblighi contributivi il documento bancario attestante la fideiussione a garanzia degli obblighi di cui all’art. 4 della legge n. 92/2012 di cui al programma annuale di esodo. La predetta sede, verificata la conformità della fideiussione agli obblighi indicati nel prospetto INPS, ne comunica l’accettazione al datore di lavoro e alla banca.
Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di prestazione della fideiussione nel caso decida di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione. Al riguardo, il datore di lavoro esodante si impegna a sostenere l’eventuale maggiore costo della prestazione risultante in sede di effettiva liquidazione della stessa.
La quantificazione dell’onere complessivo, infatti, non vincola l’INPS nella successiva liquidazione delle singole domande di prestazione.
In seguito all’accettazione della fideiussione, viene aperta una posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012, contraddistinta dal nuovo codice di autorizzazione “6E ”, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012”.

Fideiussione

Fideiussione
La fideiussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15 % degli stessi, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto.
Il contratto di fideiussione bancaria per l’accesso alla prestazione dovrà essere redatto secondo lo schema allegato (allegato n. 2).
La legge prevede che l’erogazione della prestazione avvenga in presenza del versamento anticipato mensile da parte del datore di lavoro, e che in caso di mancato versamento l'Istituto proceda a notificare al datore di lavoro un avviso di pagamento.
Per garantire la continuità nella prestazione al lavoratore e nell’accredito contributivo, lo schema di fideiussione bancaria predisposto dall’Istituto prevede che la banca assuma l’obbligo di garantire all’INPS la possibilità di procedere all’escussione parziale della garanzia al verificarsi del mancato versamento delle singole rate della provvista per la prestazione e/o la contribuzione figurativa correlata.
Pertanto, contestualmente all’invio al datore di lavoro dell’avviso di pagamento, l’Istituto inoltrerà una richiesta, tramite PEC, alla banca – e per conoscenza al datore di lavoro - di procedere al versamento della singola rata garantita e non versata.
In presenza di doppio pagamento da parte del datore di lavoro e della banca per una stessa scadenza, l’Istituto procederà a reintegrare la banca della quota versata in eccedenza.
Lo svincolo parziale della garanzia per la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata avverrà solo dietro comunicazione formale dell’Istituto alla banca degli avvenuti versamenti da parte del datore di lavoro.
Nell’ipotesi di mancato versamento della rata per la provvista per la prestazione e/o per la contribuzione figurativa correlata da parte del datore di lavoro per un periodo continuativo di centottanta giorni, l’Istituto escuterà l’intera fideiussione. Il garante dovrà provvedere a saldare in un’unica soluzione quanto dovuto dal datore di lavoro al netto dei pagamenti effettuati.
In caso di mancato pagamento della fideiussione da parte del garante, l’Istituto non erogherà la prestazione né accrediterà la contribuzione figurativa correlata.

Presentazione della domanda di prestazione

Presentazione della domanda di prestazione
A seguito della comunicazione di definizione della garanzia fideiussoria, e dell’apertura della posizione contributiva dedicata, il datore di lavoro presenta all’INPS le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore (quando sarà disponibile il "Portale esodati" vedi msg.16262/2013)
L’Istituto, ai fini della liquidazione della prestazione, accerta il perdurare della sussistenza dei requisiti normativamente richiesti in capo al lavoratore, tra i quali la cessazione del rapporto di lavoro, e che l’onere effettivo per il singolo lavoratore corrisponda alla stima effettuata in sede di quantificazione. Nel caso l’importo risulti superiore alla stima, l’INPS provvederà a richiedere un’integrazione della garanzia o della provvista al datore di lavoro.

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