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Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani prossimi alla pensione
Accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni
(circ.119/2013)
L’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ha stabilito che, per i soggetti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1995 che accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (v. punto 2.1 della circolare n. 35 del 2012).
Tenuto conto che l’articolo 4, comma 1, della legge n. 92 del 2012, dispone che al soggetto che accede all’esodo, il datore di lavoro corrisponde una prestazione pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore in base alle norme vigenti, la prestazione di che trattasi sarà soggetta alla riduzione di cui al comma 10 dell’articolo 24 prendendo a riferimento l’età anagrafica del soggetto al momento di accesso alla prestazione.
Qualora alla data di decorrenza della pensione anticipata, il lavoratore abbia perfezionato il requisito anagrafico di 62 detta riduzione non opererà.
Il comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14 del 2012, ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (vedi penalizzazione).
Al riguardo, si fa presente che la contribuzione figurativa correlata accreditata a seguito della cessazione dell’attività lavorativa per accedere alla prestazione in parola non è utile per evitare la riduzione della pensione anticipata.
Infatti, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14 del 2012.