Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Prestazioni per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani Norme Messaggi ME 2018 Messaggio 201 del 17 gennaio 2018
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Accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni
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Accesso alla procedura di esodo a decorrere dal 1° maggio 2015 dei lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals ed alla Gestione Dipendenti Pubblici ex Inpdap
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Applicazione del doppio calcolo di pensione e della penalizzazione
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Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata dal 2019
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Contributi sindacali ed altro
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Determinazione della contribuzione figurativa correlata
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Eventuali modifiche normative
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Istanze di riesame e contenzioso
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Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità
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Modalità di calcolo della prestazione
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Oggetto dell'intervento
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Presentazione dell'accordo aziendale e della domanda del lavoratore
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Prestazione a favore di lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals
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Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani
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Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani e pensione anticipata “quota 100”
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Procedure di liquidazione della prestazione
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Requisiti per l'accesso alla prestazione
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Rioccupazione
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Versamento anticipato della provvista mensile a copertura della prestazione
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Messaggio 201 del 17 gennaio 2018
OGGETTO: Prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione di cui all’art. 4, commi
da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Modifica della durata massima della prestazione.
La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, pubblicata nella GU n. 302 del 29 dicembre 2017
(Supplemento Ordinario n. 62), all’articolo 1, comma 160 ha stabilito che “Al fine di fornire misure rafforzate
per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto
produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull’attuale
sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di quattro anni di cui all’articolo 4,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere elevato a sette anni.”
Pertanto, per le nuove decorrenze di prestazione di accompagnamento a pensione in argomento, comprese
nel periodo 2018-2020 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2020 con risoluzione del rapporto di
lavoro il 30 novembre 2020), il periodo massimo individuale di fruizione può essere elevato fino a 7 anni.