Eureka Previdenza

Messaggio 201 del 17 gennaio 2018

OGGETTO: Prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione di cui all’art. 4, commi
da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Modifica della durata massima della prestazione.
La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, pubblicata nella GU n. 302 del 29 dicembre 2017
(Supplemento Ordinario n. 62), all’articolo 1, comma 160 ha stabilito che “Al fine di fornire misure rafforzate
per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto
produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull’attuale
sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di quattro anni di cui all’articolo 4,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere elevato a sette anni.”
Pertanto, per le nuove decorrenze di prestazione di accompagnamento a pensione in argomento, comprese
nel periodo 2018-2020 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2020 con risoluzione del rapporto di
lavoro il 30 novembre 2020), il periodo massimo individuale di fruizione può essere elevato fino a 7 anni.

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