Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato

Contribuzione correlata

(circ.78/2011)

Le aziende esodanti sono tenute a versare un contributo straordinario, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della contribuzione correlata all’assegno straordinario.

La contribuzione correlata è versata per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi minimi richiesti per il raggiungimento del primo trattamento pensionistico utile (anzianità o vecchiaia); tale termine vale anche se l'assegno straordinario venga corrisposto per un periodo ulteriore (c.d. finestra).

La contribuzione correlata è calcolata sulla base della retribuzione mensile indicata dall’articolo 9, comma 11, del Regolamento di funzionamento del Fondo (articolo 10, comma 7), al netto dello straordinario, della trasferta (CCNL del 16 aprile 2003, articolo 72, punto 1), del premio di risultato, dell’indennità di trasferimento, e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo. Giova specificare che, ai fini del versamento della contribuzione correlata, la base imponibile sopra descritta va calcolata incrementando figurativamente lo stipendio e gli altri assegni pensionabili (con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile), secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Il contributo viene calcolato applicando alla suddetta base imponibile l’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente. L’aliquota attualmente vigente è pari al 33% sia per l’AGO sia per il Fondo speciale FS.

Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.

Ai fini del versamento, le aziende esodanti devono attenersi alle modalità di seguito descritte.

I lavoratori esodati che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> di <Dati Retributivi>, i nuovi codici che seguono in tabella, a seconda delle varie tipologie lavorative:

 

EF

Lavoratori già iscritti al Fondo Ferrovieri per i quali viene versata la contribuzione  correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato)

EN

Lavoratori già iscritti al FPLD per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato)

ME

Personale marittimo delle F.S. già imbarcato sui traghetti per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato)

Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà  essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, (come sopra indicata) e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 33% della suddetta base imponibile).

Per i lavoratori già iscritti al Fondo Speciale FS (<Tipo Lavoratore> EF ovvero ME) la retribuzione dovrà essere esposta anche analiticamente mediante la compilazione degli elementi tipici del Fondo: <Retribuzione177> <GiorniRetribuitiFS> <Tredicesima> (solo nel mese di corresponsione) <Competenze Accessorie> <IndennitaIntegrSpec> <RetribuzioneUltimoGiorno> (con la precisazione della <Retribuzione177> e della <IndennitaIntegrSpec>  riferite all’ultimo giorno).   

La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel quadro BC del DM10 virtuale ricostruito dalla procedura, i seguenti codici:

Codice

Significato

M127

Contr. correlata ass.straord. lav. iscritti Fondo ferrovie (Fondo Solidarietà ferrovie)

M128

Contr. correlata ass.straord. lav. iscritti FPLD (Fondo Solidarietà ferrovie)

In corrispondenza di tali codici, saranno indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il contributo.

Non costituisce elemento imponibile l’eventuale indennità "una tantum" contemplata dall’articolo 10, comma 9, del Regolamento di funzionamento del Fondo (allegato C dell’Accordo sindacale del 15 maggio del 2009).

La disposizione prevede che il lavoratore possa accedere alla prestazione straordinaria su base volontaria rinunciando al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva; qualora l’importo dell’indennità sostitutiva sia maggiore degli assegni straordinari spettanti nel medesimo arco temporale, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere al lavoratore un’indennità pari alla differenza tra i due trattamenti.

L’indennità rientra nella previsione dell’articolo 27, comma 4, lett. b), DPR n. 797 del 30 maggio1955, anorma del quale sono escluse dalla base imponibile “le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso”.

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