Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato

Requisiti per l'accesso alla prestazione

(circ.78/2011)

Il Regolamento di funzionamento del Fondo non individua requisiti specifici per l’accesso alla prestazione straordinaria, ma ne subordina il diritto al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il conseguimento della pensione al termine del periodo di fruizione dell’assegno.

Il diritto deve essere verificato con riferimento ai requisiti pensionistici previsti dalla normativa al momento della scadenza dell’assegno straordinario.

Nel periodo di permanenza nel Fondo deve essere inclusa la c.d. “finestra”.

Come illustrato al punto 2 del messaggio n. 38281 del 21 novembre 2005, non è possibile  accogliere la domanda di assegno straordinario, finalizzato alla pensione di anzianità, nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato

Requisiti per l'accesso alla prestazione

(circ.78/2011)

Il Regolamento di funzionamento del Fondo non individua requisiti specifici per l’accesso alla prestazione straordinaria, ma ne subordina il diritto al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il conseguimento della pensione al termine del periodo di fruizione dell’assegno.

Il diritto deve essere verificato con riferimento ai requisiti pensionistici previsti dalla normativa al momento della scadenza dell’assegno straordinario.

Nel periodo di permanenza nel Fondo deve essere inclusa la c.d. “finestra”.

Come illustrato al punto 2 del messaggio n. 38281 del 21 novembre 2005, non è possibile  accogliere la domanda di assegno straordinario, finalizzato alla pensione di anzianità, nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.

Contributi utili per il perfezionamento del diritto

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario possono essere utilizzati anche i periodi di contribuzione che il lavoratore possa far valere presso un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera per gli iscritti al Fondo FS, e per gli iscritti all’AGO anche negli altri Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato apposita convenzione in materia di sicurezza sociale.

Coloro che maturano il diritto esclusivamente a carico dell’AGO, e che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto all’assegno con il cumulo dei contributi versati in dette gestioni. In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta.

L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore e, ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo 10 del Regolamento di funzionamento del Fondo, si deve tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dal lavoratore.

Su richiesta del lavoratore le Sedi provvedono a rilasciare tempestivamente l’estratto contributivo.

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