Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato

Modalità di calcolo della prestazione

(circ.78/2011)

L’articolo 6, lettera c), e l’articolo 10, comma 1, del più volte citato Regolamento di funzionamento stabiliscono che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito di accompagnamento alla pensione.

Il calcolo dell’assegno si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento dell’accesso al Fondo, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.

In particolare, per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:

  1. importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
  2. importo delle ritenute di legge sull’assegno.

Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:

  1. importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
  2. importo delle ritenute di legge sull’assegno.

Gli assegni straordinari non sono assoggettati al contributo ex ONPI.

Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica.

Sugli assegni straordinari non spettano i trattamenti di famiglia.

Sugli assegni straordinari non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.

Sugli assegni straordinari possono essere effettuate esclusivamente trattenute erariali, trattenute per contributo sindacale e per cumulo con redditi da lavoro; non possono, quindi, essere concesse rateizzazioni per riscatti e ricongiunzioni, i cui oneri devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.

Gli assegni sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato

Modalità di calcolo della prestazione

(circ.78/2011)

L’articolo 6, lettera c), e l’articolo 10, comma 1, del più volte citato Regolamento di funzionamento stabiliscono che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito di accompagnamento alla pensione.

Il calcolo dell’assegno si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento dell’accesso al Fondo, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.

In particolare, per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:

  1. importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
  2. importo delle ritenute di legge sull’assegno.

Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:

  1. importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
  2. importo delle ritenute di legge sull’assegno.

Gli assegni straordinari non sono assoggettati al contributo ex ONPI.

Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica.

Sugli assegni straordinari non spettano i trattamenti di famiglia.

Sugli assegni straordinari non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.

Sugli assegni straordinari possono essere effettuate esclusivamente trattenute erariali, trattenute per contributo sindacale e per cumulo con redditi da lavoro; non possono, quindi, essere concesse rateizzazioni per riscatti e ricongiunzioni, i cui oneri devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.

Gli assegni sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno.

Calcolo con il sistema retributivo o misto

Calcolo con il sistema retributivo o misto

Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva, l’assegno viene quantificato con il sistema retributivo.

Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, l’assegno viene quantificato con il sistema misto.

In entrambi i casi, l’anzianità posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro deve essere aumentata del periodo per il quale l’azienda versa in suo favore la contribuzione correlata.

Il periodo di maggiorazione dell’anzianità contributiva per il periodo di permanenza nel Fondo deve essere accreditato nella quota B.

Nel sistema misto, il coefficiente di trasformazione viene individuato con riferimento all’età anagrafica del lavoratore al momento dell’accesso all’assegno straordinario.

Per il calcolo dell’assegno straordinario in favore degli assicurati che maturano il diritto a pensione a carico del Fondo speciale FS, si richiamano le disposizioni impartite con la circolare n. 157 del 2001, e successive integrazioni.

Calcolo dell’assegno straordinario per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%, e per i lavoratori privi della vista

Calcolo dell’assegno straordinario per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%, e per i lavoratori privi della vista

Per i lavoratori privi della vista l’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni, prevede, su domanda, il riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, di 4 mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

Per i lavoratori sordomuti e gli invalidi l’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, prevede, su domanda, il riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva con un tetto massimo di cinque anni.

Considerato che l’accesso al Fondo è finalizzato al perfezionamento dei requisiti per la pensione, il Comitato amministratore - con delibera del 14 gennaio 2011- ha ritenuto possibile anticipare al momento dell’ingresso nel Fondo  la richiesta di riconoscimento del beneficio.

I competenti uffici dell’INPS provvedono alla determinazione, secondo i criteri oggetto della suddetta delibera, dei trattamenti rientranti nell’ambito di applicazione della delibera stessa, dietro presentazione di domanda sottoscritta dal lavoratore e dall’azienda esodante, corredata della dichiarazione irrevocabile (allegato n. 5) di avvalersi, ai fini del perfezionamento del requisito pensionistico, delle maggiorazioni previste dalle citate leggi.

Il riconoscimento disposto dalle norme citate non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa del lavoratore, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico (circolari n. 173/1991, n. 29/2002 e n. 92/2002).

Si conferma, inoltre, per gli iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato, che nel caso in cui per uno stesso periodo lavorativo possano essere attribuiti tanto la maggiorazione in questione che gli aumenti di valutazione spettanti in base all’articolo 217 del DPR n. 1092 del 29 dicembre 1973, deve essere attribuito il beneficio più favorevole per l’interessato.

Si rammenta che le predette maggiorazioni convenzionali non assumono rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva.

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