Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato

Marittimi iscritti sia all'AGO che al fondo speciale FS

(circ.78/2011)

In base agli articoli 4043 della legge n. 413/1984 il personale ferroviario marittimo in servizio di ruolo da data antecedente a quella di entrata in vigore della stessa legge (1/9/1984) è iscritto sia all’assicurazione generale obbligatoria sia al Fondo speciale FS, con la corresponsione, all’atto della cessazione dal servizio, dell’intera pensione ferroviaria e della quota di pensione a carico dell’AGO proporzionale ai periodi di navigazione non valutabili ai fini della pensione ferroviaria.

Il successivo articolo46 haperaltro stabilito che il personale in questione ha la facoltà di chiedere, in luogo dei trattamenti sopra descritti, il solo trattamento di pensione a carico dell’AGO entro il termine di sei mesi dalla data di liquidazione della pensione da parte dell’Istituto o, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione emesso dal Fondo speciale FS.

Considerato che l’accesso al Fondo è finalizzato al perfezionamento dei requisiti per la pensione, il Comitato amministratore - con delibera del 14 gennaio 2011 - ha ritenuto possibile anticipare il momento della scelta dei lavoratori a quello dell’ingresso nel Fondo.

Pertanto, all’atto della sottoscrizione della domanda per l’accesso al Fondo di sostegno, il lavoratore può optare, con espressa dichiarazione irrevocabile (allegato n. 6), per il trattamento pensionistico a carico dell’AGO. In presenza di tale dichiarazione, ai fini della valutazione del possesso del diritto alla liquidazione dell’assegno straordinario, si dovrà fare riferimento ai requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti dalla normativa vigente nell’ordinamento ferroviario per il conseguimento della pensione.

Twitter Facebook