Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato

Domande di accesso alla prestazione

(circ.78/2011)

Le domande di accesso alla prestazione straordinaria possono essere presentate dai datori di lavoro interessati entro 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 (articolo 10, comma 3, del Regolamento di funzionamento del Fondo).

Pertanto, il periodo di possibile erogazione della prestazione straordinaria è ricompreso tra  luglio 2009 e giugno 2019.

In questo arco temporale è poi il singolo accordo aziendale a disciplinare l’esodo dei lavoratori in esubero di ciascuna società, individuando la prima e l’ultima decorrenza utile della prestazione.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato

Domande di accesso alla prestazione

(circ.78/2011)

Le domande di accesso alla prestazione straordinaria possono essere presentate dai datori di lavoro interessati entro 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 (articolo 10, comma 3, del Regolamento di funzionamento del Fondo).

Pertanto, il periodo di possibile erogazione della prestazione straordinaria è ricompreso tra  luglio 2009 e giugno 2019.

In questo arco temporale è poi il singolo accordo aziendale a disciplinare l’esodo dei lavoratori in esubero di ciascuna società, individuando la prima e l’ultima decorrenza utile della prestazione.

Compilazione e presentazione della domanda

La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, redatta secondo il fac-simile allegato (all. n. 4), deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, e deve riportare i dati identificativi dell’azienda, e le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore esodato.

La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante direttamente alla Sede INPS individuata in base al criterio della residenza del lavoratore nel caso di trattamento pensionistico AGO, e alle Sedi polo nel caso di trattamento pensionistico a carico del Fondo speciale FS.

Nella domanda deve essere inoltre indicata la data fino alla quale deve essere accreditata la contribuzione correlata. Per le pensioni di anzianità, qualora prima del compimento dell’età venga perfezionato il maggior requisito contributivo che dà diritto alla pensione indipendentemente dall’età, il versamento della contribuzione correlata cessa con il perfezionamento del solo requisito contributivo.

La Sede INPS, al momento di presentazione della domanda, verifica l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento con riferimento alla normativa vigente.

La Sede deve prontamente segnalare all’azienda esodante e al lavoratore eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla Sede medesima.

Peraltro, si evidenzia che la liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di uscita del lavoratore dal Fondo di sostegno.

Twitter Facebook