Eureka Previdenza

Lavoratori precoci

Domanda e decorrenza della pensione

(circ.99/2017) (circ.11/2019)

La domanda di pensione (accesso al beneficio di cui all’articolo 1, commi 199 – 205 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) è presentata, con modalità telematica, all’INPS ed il relativo trattamento è corrisposto, al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, oltrechè all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Nella predetta domanda l’interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica.

Lavoratori precoci

Domanda e decorrenza della pensione

(circ.99/2017) (circ.11/2019)

La domanda di pensione (accesso al beneficio di cui all’articolo 1, commi 199 – 205 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) è presentata, con modalità telematica, all’INPS ed il relativo trattamento è corrisposto, al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, oltrechè all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Nella predetta domanda l’interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica.

Decorrenza per i lavoratori che perfezionano il requisito dal 1° gennaio 2019

(circ.11/2019)

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.

Decorrenza della pensione per i lavoratori che hanno perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2018

Il trattamento pensionistico in parola decorre, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Qualora si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Resta inteso che, in conformità alla normativa vigente, la decorrenza del trattamento pensionistico potrà essere riconosciuta ove il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa dipendente alla suddetta data.

Come sopra precisato (par. 5.1), relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate in attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola.

Contestualmente alla domanda di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell’istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).

Decorrenza per l'anno 2017

In fase di prima applicazione del D.P.C.M. e per le sole domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga alle disposizioni previste al comma 2 dell’articolo 7 D.P.C.M., come sopra illustrate, la pensione sarà corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, non precedente al 1° maggio 2017.

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