Eureka Previdenza

Lavoratori precoci

Criteri di monitoraggio e salvaguardia

(circ.99/2017)

Il monitoraggio, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico con il requisito ridotto di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate in data successiva al 15 luglio 2017,  per l’anno  2017, ed al 1° marzo di ciascun anno, negli anni successivi, purchè pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono ammesse al beneficio successivamente alle domande presentate nei termini suddetti.

Qualora l'onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede, con i medesimi criteri di cui sopra,  all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.

Qualora dall’attività di monitoraggio residuino le risorse finanziarie, l’INPS provvede ad effettuare nell’anno un ulteriore monitoraggio sulle domande presentate successivamente alle date del 15 luglio 2017, per l’anno 2017 e al 1° marzo di ciascun anno e con riferimento alle quali siano riconosciute le condizioni di accesso al beneficio.

Anche il predetto monitoraggio è svolto in base alla data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato con il requisito ridotto di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. e, a parità di requisito, alla data di presentazione della domanda di certificazione.

All'espletamento delle attività di monitoraggio si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'art.  14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 da concludersi entro il 31 marzo dell’anno seguente a quello di presentazione delle domande.

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