Eureka Previdenza

Lavoratori precoci

Adeguamento alla speranza di vita

(circ.99/2017) (circ.33/2018) (circ.62/2018) (circ.11/2019)

Il comma 200 prevede che “al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Si precisa che al requisito ridotto dei 41 anni si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.

Anno

Requisito contributivo

Dal 1° gennaio 2019

al 31 dicembre 2026

41 anni

(2132 settimane)

Dal 1° gennaio 2027

41 anni**

(2132 settimane)

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Lavoratori precoci

Adeguamento alla speranza di vita

(circ.99/2017) (circ.33/2018) (circ.62/2018) (circ.11/2019)

Il comma 200 prevede che “al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Si precisa che al requisito ridotto dei 41 anni si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.

Anno

Requisito contributivo

Dal 1° gennaio 2019

al 31 dicembre 2026

41 anni

(2132 settimane)

Dal 1° gennaio 2027

41 anni**

(2132 settimane)

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Normativa in vigore dal 30 gennaio 2019

(circ.11/2019)

I lavoratori di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. precoci,  possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.

A decorrere dal 1 gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.

Non trovano applicazione gli adeguamenti precedentemente stabiliti per decreto ministeriale.

Normativa in vigore fino al 29 gennaio 2019

L’articolo 1, comma 149, della legge 205/2017 prevede che “al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo”.

Pertanto, per i lavoratori precoci che intendano usufruire del requisito agevolato dei 41 anni di contributi resta confermato il meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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