Eureka Previdenza

Lavoratori precoci

Requisiti soggettivi

(circ.99/2017) (circ.33/2018) (msg.1481/2018)

Possono accedere al beneficio in oggetto gli assicurati che, al momento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato siano in possesso di una delle seguenti condizioni:

Lavoratori precoci

Requisiti soggettivi

(circ.99/2017) (circ.33/2018) (msg.1481/2018)

Possono accedere al beneficio in oggetto gli assicurati che, al momento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato siano in possesso di una delle seguenti condizioni:

Disoccupati

Essere disoccupati a seguito di licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e aver esaurito da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante;

Lo stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, va inteso come derivante da: licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa; risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
L’interessato deve aver concluso da almeno tre mesi di fruire dell’intera prestazione per la disoccupazione spettante.
Lo status di disoccupazione potrà essere verificato tramite la consultazione della permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l’impiego.
Nelle ipotesi di disoccupati che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, risultino beneficiari dell’assegno di disoccupazione ASDI, il diritto al trattamento pensionistico anticipato potrà essere esercitato al termine della percezione dell’ASDI.
Nei casi in cui la durata dell’ASDI sia inferiore ai tre mesi, resta ferma la necessità che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell’intera prestazione di disoccupazione NASPI.
Per quanto riguarda gli operai agricoli, lo sfasamento temporale tra il periodo di disoccupazione ed il momento in cui viene corrisposta la relativa indennità, impone di computare il trimestre di cui all’articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. a far data dal licenziamento o le dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze Unilav) se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di pensionamento o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Precisazioni del messaggio 4192/2023 in caso di risoluzione consensuale, mancato superamento del periodo di prova e cessazione dell'attività aziendale

Precisazioni del messaggio 4192/2023 in caso di risoluzione consensuale, mancato superamento del periodo di prova e cessazione dell'attività aziendale

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze, con il presente messaggio si forniscono indicazioni circa la possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale.

Ai fini del riconoscimento del predetto beneficio per i lavoratori precoci in stato di disoccupazione, si forniscono altresì ulteriori chiarimenti in merito alle causali di cessazione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 1, comma 199, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1. Accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e di cui all’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020

L’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016, rispettivamente in materia di APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci, prevede ipotesi tassative di cessazione del rapporto di lavoro per coloro che accedono ai benefici in qualità di disoccupati.

Tra le causali indicate rientra la risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

L’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, ha sospeso nel frangente emergenziale correlato all’epidemia da COVID-19 le procedure in corso di cui al citato articolo 7 della legge n. 604 del 1966, e ha previsto al successivo comma 3 che le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di “accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”.
Anche in favore dei lavoratori aderenti al menzionato accordo è stato previsto il riconoscimento del trattamento di disoccupazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

La previsione di cui al citato articolo 14 è contenuta altresì nell’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020, che disciplina le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 309 e 310 del medesimo articolo 1, che sono state valide fino al 31 marzo 2021.

Sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme sopra richiamate, si rappresenta che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale di nuova presentazione, nonché quelle pendenti, devono essere esaminate dalle Strutture territoriali INPS sulla base delle indicazioni fornite nel presente messaggio; le domande già respinte devono essere riesaminate dalle medesime Strutture chiedendo il ricaricamento della domanda alla casella e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , sempreché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato con esito sfavorevole per l’assicurato.

2. Ulteriori chiarimenti in materia di riconoscimento del beneficio previsto per i lavoratori precoci che si trovano in stato di disoccupazione (lettera a) del comma 199 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016)

L’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016, prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato.

Si conferma, pertanto, che come previsto al paragrafo 9 della circolare n. 62 del 25 maggio 2022 in materia di APE sociale, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui al citato articolo 1, comma 199, lettera a), anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Si ricorda inoltre che, con riferimento all’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto dal medesimo articolo 1, comma 199, lettera a), ai fini del riconoscimento della pensione anticipata precoci, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al quale è seguita la circolare ANPAL n. 1 del 2019 (cfr. il paragrafo 8 della circolare n. 62 del 2022).
L’accertamento dello stato di disoccupazione in argomento deve essere sempre verificato consultando i competenti Centri per l’impiego.

 

Disoccupati precisazioni del messaggio 2884/2017

Disoccupati Precisazioni del messaggio 2884/2017

Con riferimentoal possesso della condizione  di cui alle lettere a): “essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed  aver concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione  spettante”, si chiarisce che non preclude l’accesso ai benefici in parola l’eventuale sospensione della prestazione per la disoccupazione fermo restando, in ogni caso, che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso, il richiedente abbia concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante. Potrà, invece, essere valutato in via prospettica, purché si perfezioni entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, il requisito del trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione.

Si può far riferimento, a titolo esemplificativo, ai casi in cui l’erogazione della prestazione di mobilità ordinaria viene sospesa per i giorni in cui il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo determinato.

Resta fermo che il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione non può essere interrotto/sospeso da una eventuale rioccupazione anche solo per un giorno. Conseguentemente, l’interessato dovrà mantenere lo stato di disoccupazione, non inferiore a tre mesi, per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante e l’accesso alla prestazione APE sociale/pensionamento anticipato.

Non potranno inoltre accedere alla prestazione di APE sociale/beneficio precoci coloro i quali, pur trovandosi in stato di disoccupazione, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, non hanno goduto della prestazione per la disoccupazione per carenza dei requisiti richiesti o per non aver presentato la domanda entro i termini previsti.

Disoccupati precisazioni del messaggio 4195/2017

Disoccupati Ulteriori precisazioni del messaggio 4195/2017

La Legge di Bilancio 2017, all’articolo 1, commi 179 e 199, lettera a), ha individuato tra i destinatari dei benefici della riduzione del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e della indennità di Ape sociale coloro i quali si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi (lett. a dell’ art. 2 del d.P.C.M n. 88 del 2017 e lett. a dell’art. 3 del d.P.C.M. n. 87 del 2017).

I decreti attuativi delle disposizioni in oggetto in merito alla categoria di disoccupati di cui alle lettera a) hanno specificato, in modo puntuale, che lo stato disoccupazione cui far riferimento è quello definito ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi d’impiego che dichiarano in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

Nelle circolari n. 99 e n. 100 del 2017, l’Istituto, nel fornire istruzioni alle Sedi per l’esame delle domande di ape sociale e c.d. precoci presentate dai soggetti disoccupati, ha precisato che lo status di disoccupazione può essere accertato verificando la permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l’impiego.

Con successivo messaggio n. 2884 dell’11.07.2017, condiviso con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è stato chiarito che lo stato di disoccupazione, come definito dal comma 1 dell’articolo 19 del D.lgs. n. 150 del 2015, deve essere mantenuto per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell’intera prestazione per la disoccupazione fino all’accesso all’indennità di ape sociale/pensione anticipata e che il periodo di inoccupazione nel periodo successivo alla fruizione totale della prestazione di disoccupazione non debba essere interrotto da rioccupazioni di qualsivoglia durata.

Nuovo indirizzo interpretativo

Con l’approssimarsi della definizione del primo monitoraggio, l’Istituto ha nuovamente interpellato il Ministero vigilante per avere ulteriori indicazioni in merito all’accertamento dello stato di disoccupazione di cui trattasi.

Il Ministero, con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, ha espresso il seguente parere che introduce una lettura di maggior favore nell’accertamento dello stato di disoccupazione di cui alla lettera a). In particolare il Ministero ha precisato che: “appare condivisibile l’opzione interpretativa proposta dall’Istituto secondo la quale -  per i rapporti di lavoro subordinato -  è applicabile l’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015”.

Tale disposizione prevede espressamente che “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi” ; se ne deduce quindi che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione.

Con riguardo poi alle prestazioni di lavoro occasionale, retribuita eventualmente anche con i voucher,  il Dicastero ha altresì espresso l’avviso in nota che “possa essere ricompresa nell’ambito applicativo della citata disposizione (articolo 19, comma 3 del d.lgs. n. 150 del 2015) la prestazione di lavoro occasionale, anche retribuita con voucher, sia in considerazione delle concrete modalità di svolgimento (in cui il prestatore si trova sottoposto al potere di direzione del datore di lavoro, cui spetta di determinare le modalità di esplicazione dell’attività lavorativa), sia in considerazione del disposto dell’articolo 54-bis, comma 4, del decreto legge n. 50 del 2017 il quale in tema di prestazione occasionale prevede che “i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale” e “ non incidono sul suo stato di disoccupato”.

Si fa riserva di ulteriori istruzioni in merito ad altre tipologie di attività di lavoro per le quali sono in corso ulteriori approfondimenti.
Nuove istruzioni

Alla luce del nuovo indirizzo interpretativo fornito dal Ministero vigilante, le domande di certificazione che vengono presentate dai soggetti in ragione dello “stato di disoccupazione” (ai sensi della lett. a dell’art. 2 del d.P.C.M n. 88/2017 e dell’art. 3 del d.P.C.M. n. 87/2017), in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, dovranno essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o periodi di contribuzione  correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi.

Le Sedi dell’Istituto attueranno il nuovo indirizzo procedendo al riesame d’ufficio delle domande di certificazione presentate dai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della citata lettera a), con particolare riferimento a quelle domande che sono state rigettate per rioccupazioni di durata inferiore ai 6 mesi nel periodo successivo alla fruizione completa della prestazione di disoccupazione. Il nuovo esito sarà comunicato ai soggetti interessati secondo le consuete modalità.

Al fine di facilitare le Sedi nella predetta attività di riesame, sono state elaborate a livello centrale liste di controllo delle domande rientranti nelle fattispecie esposte che verranno messe a disposizione delle Direzioni regionali, secondo il rispettivo ambito di competenza territoriale. Tali liste sono state ricavate sulla base dei dati contributivi presenti nel casellario dei lavoratori attivi, includendo, con riferimento al periodo di osservazione (periodo successivo al completamento della prestazione di disoccupazione), le domande per le quali erano stati riscontrati periodi contributivi per attività di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi oppure voucher.

A seguito del riesame, le Sedi procederanno ad istruire le nuove domande di riconoscimento delle condizioni di accesso ai benefici della riduzione contributiva per l’accesso al pensionamento anticipato per i precoci e per l’ape sociale alla luce delle indicazioni contenute nel presente messaggio.
Si precisa che i criteri qui esposti non esimono le Sedi da ulteriori approfondimenti ritenuti necessari per l’accesso, da parte dei richiedenti, ai benefici di cui trattasi.

I riesami non incideranno sulla decorrenza del trattamento richiesto, che per il 2017 rimarrà agganciata alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni di legge.

Disoccupati precisazioni della circolare 33/2018

Disoccupati Precisazioni della circolare 33/2018

Si ricorda che possono presentare domanda di accesso al beneficio per lavoratori precoci, tra le altre categorie previste dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016, anche coloro che si trovino in status di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi.

Si ribadisce che, per poter presentare la domanda di verifica delle condizioni, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione (si richiamano in proposito i chiarimenti forniti al punto 1 del messaggio n. 2884 del 11.07.2017).

Ai fini dell’accesso al beneficio, devono essere decorsi almeno tre mesi dal termine della prestazione di disoccupazione, durante i quali il soggetto deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente.

Il permanere del predetto status di disoccupazione potrà essere verificato presso i centri per l’impiego (indicati dal richiedente nella domanda) come chiarito nel paragrafo 1.2 della circolare n. 99 del 2017 e fermo restando quanto precisato nel messaggio 4195/2017.

Si chiarisce, inoltre, che, ai fini dell’accoglimento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, lo svolgimento, successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione non sospende il decorso dei predetti tre mesi.

Si precisa, altresì, che il beneficio per i lavoratori precoci continua a non applicarsi ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente.

Parimenti, non possono usufruire del beneficio i soggetti che abbiano percepito una prestazione di disoccupazione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per cause diverse da quelle indicate tassativamente dalla legge.

Assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo o secondo grado convivente che sia portatore di handicap grave

Assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente che sia portatore di handicap grave (vedi anche paragrafo seguente (circolare 33/2018);

L’assistenza si intende riferita al coniuge, alla persona in unione civile o a un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si precisa che, in relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che l’assistono.

Precisazioni del messaggio 1481/2018

L’APE sociale e il pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. precoci non possono essere riconosciuti nei confronti dei soggetti con riferimento ai quali sia venuto meno, alla data di decorrenza effettiva dell’APE sociale o della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci, lo status di invalido pari o superiore al 74% o si sia verificato il decesso dell’assistito.

Il venir meno delle predette condizioni successivamente alla data di decorrenza effettiva dei trattamenti non fa venir meno il diritto ai benefici in parola.

Ai fini dell’accesso ai benefici in esame, con particolare riguardo ai soggetti che hanno perfezionato i requisiti e le condizioni nell’anno 2017 – per i quali la decorrenza effettiva del trattamento è retrodatata al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni e, comunque, non anteriormente al 1° maggio 2017 – lo stato di invalidità almeno pari al 74% e l’esistenza in vita dell’assistito devono, invece, sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Nuove condizioni di accesso dal gennaio 2018 al beneficio per la categoria di coloro che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave

Nuove condizioni di accesso dal gennaio 2018 al beneficio per la categoria di coloro che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave (circolare 33/2018)

Ai sensi dell’articolo 1, comma 162, lettera f), della legge n. 205 del 2017, al comma 199, lettera b), della legge n. 232/2016 dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n.  104» sono inserite le seguenti: «ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio “precoci” anche un parente di secondo grado o un affine entro il secondo grado che assista da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992.

Per parenti di secondo grado si intendono, in linea retta, i nonni ed il nipote; in linea collaterale, i fratelli e le sorelle.

Per affini di primo grado si intendono i suoceri, i generi e le nuore, nonché il coniuge e i figli dell’altro coniuge derivanti da un precedente legame; per affini di secondo grado si intendono i cognati.

Per tali soggetti, la legge di bilancio 2018 subordina il beneficio all’ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni:

  • aver compiuto i settanta anni di età;
  • essere anch'essi affetti da patologie invalidanti;
  • essere deceduti o mancanti.

Al fine di consentire all’Istituto i necessari controlli, nella domanda di verifica delle condizioni il soggetto richiedente per la categoria di cui alla citata lettera b), in qualità di parente di secondo grado o affine di primo o secondo grado, dovrà dichiarare che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità, alla quale è riconosciuto un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (di seguito definita “persona con disabilità”) si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei settant’anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza).

Riguardo al compimento dei settant’anni di età del coniuge/unito civilmente o parente di primo grado, si precisa che la predetta condizione deve essere valutata al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio.

Per quanto concerne l’individuazione delle patologie invalidanti, in presenza delle quali la domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” può essere presentata anche da parenti di secondo grado o affini entro il secondo, si farà riferimento, in assenza di un’esplicita definizione di legge, alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), nn. 1, 2 e 3, del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per i gravi motivi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.

In tale caso il richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’ Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale (cfr. paragrafo 3.1 della circolare n. 32 del 2012).

L’espressione “mancanti”, infine, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità (cfr. la circolare n. 155 del 3.12.2010).

In merito alle condizioni che devono sussistere per accedere al beneficio e all’istruttoria della domanda di verifica delle condizioni, restano ferme le istruzioni fornite al paragrafo 5 della circolare n. 99 del 2017.

Anche per i parenti di secondo grado e gli affini entro il secondo grado, pertanto, lo status di soggetto che assiste e convive da almeno sei mesi deve sussistere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio “precoci” (senza possibilità che gli stessi siano valutati in via prospettica entro la fine dell’anno) e deve permanere fino all’accesso al beneficio.

Si forniscono, infine, alcuni chiarimenti in merito  alla verifica delle condizioni di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016 per l’accesso al beneficio “precoci”.

  • 1) Il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo status di disabilità per tutto il periodo in questione. I sei mesi, pertanto, devono intendersi continuativi.
  • 2) Lo status di persona con disabilità si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero, in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data del decreto di sentenza/omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità da una data anteriore. Al verbale suddetto sono equiparati:
    - l’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 324/93 convertito dalla L. 423/93, come modificato dall’articolo 25, comma 4, lett. a), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.
    - il certificato provvisorio di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del D.L. 324/93, convertito dalla L. 423/93, introdotto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.
    Essi producono l’effetto di rendere possibile l’accesso al beneficio, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio di handicap grave.
    Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave dell’accertamento/certificato provvisorio, sia con data precedente alla data di accesso al beneficio sia con data successiva, preclude il riconoscimento del diritto.
    Nel secondo caso gli eventuali ratei riscossi, in quanto indebitamente percepiti, saranno oggetto di recupero.
  • 3) Sul concetto di convivenza utile per il diritto al beneficio “precoci”, si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010 in materia di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr. messaggio n. 6512/2010). In coerenza con l’orientamento espresso con la predetta circolare, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
  • 4) In merito alla tipologia di documentazione da produrre, come stabilito dal D.P.C.M.  n. 87 del 2017, il soggetto richiedente deve allegare alla domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” il verbale della commissione medica che ha accertato l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
  • 5) Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda. In adempimento dell’obbligo di allegazione documentale sancito dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 87 del 2017, l’interessato dovrà allegare il dispositivo del decreto di omologa/sentenza che ha accertato l’handicap.
  • 6) Il verbale di invalidità civile non equivale a quello rilasciato ai sensi della legge 104/1992 e, pertanto, non consente l'accesso al beneficio “precoci”, né da esso è possibile dedurre l’esistenza di handicap in situazione di gravità. Ciò in quanto i due giudizi hanno natura medico-legale diversa e producono effetti giuridici distinti.
  • 7) Ai verbali di handicap grave soggetti a revisione, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n. 114), si applica l’articolo 25, comma 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge succitata, ai sensi del quale, “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
    Il verbale di handicap grave per il quale sia scaduto il termine di revisione, pertanto, conserva i suoi effetti ai fini dell’accesso al beneficio “precoci”. Qualora prima della data di accesso al beneficio intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell’handicap grave e abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto.
    Al contrario, in presenza di un verbale con data di revisione antecedente al 19 agosto 2014 e il termine di revisione sia scaduto, la domanda di certificazione non può essere accolta.
    Si ricorda a tale riguardo che, come indicato nel messaggio n. 2901/2015 “I cittadini (…) in possesso di un verbale di legge 104/1992 con revisione scaduta in data antecedente al 19 agosto 2014 (entrata in vigore della Legge n°114/2014) saranno tenuti a presentare una nuova domanda di accertamento sanitario”.
  • 8) Riguardo all’accertamento dell’handicap di soggetti con patologie oncologiche e di soggetti affetti dalla sindrome di Down, si fa presente quanto segue.
    Con riferimento ai soggetti con patologie oncologiche si richiama l’articolo 3-bis della legge 9 marzo 2006, n. 80, ai sensi del quale “l'accertamento dell'invalidità civile, ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti”.
    A tale riguardo, con il messaggio n. 12857/2006, l’Istituto ha precisato che “fermo restando che i verbali in questione devono comunque essere inviati da parte delle ASL alle Commissioni di Verifica per le valutazioni in ordine all’eventuale sospensione dei relativi effetti”, “gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”
    Conseguentemente, posto che tutti i benefici per i pazienti oncologici si producono già a seguito dell’accertamento provvisorio da parte della commissione ASL di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in attesa della validazione, il malato oncologico può ottenere la certificazione ai fini della verifica del diritto al beneficio “precoci” allegando il suddetto verbale ASL non ancora validato, purché gli effetti non siano stati sospesi.
    Con riferimento ai soggetti affetti dalla sindrome di Down, la legge 27 dicembre 2002 n. 289, all’articolo 94, comma 3, ha disposto che tali soggetti, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che dall’apposita Commissione ASL, anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”. Ne discende che anche la dichiarazione del medico di base costituisce documentazione valida ai fini della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci”.
    Si precisa che i chiarimenti di cui ai punti 5, 7 (con riferimento all’applicazione dell’art. 25, comma 6 bis, del D.L. 90/2014) e 8 (con riferimento alle patologie oncologiche), si riferiscono anche alla lettera c) dell’articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016 (beneficio “precoci” per coloro che sono affetti da riduzione  della  capacità  lavorativa,  accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento  dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%).

Invalido civile con riduzione della capacità lavorativa certificata pari o superiore al 74 per cento

essere invalido civile con riduzione della capacità lavorativa certificata pari o superiore al 74 per cento;

Essere lavoratori dipendenti che svolgano le seguenti professioni

essere lavoratori dipendenti che svolgano le seguenti professioni (allegato E alla legge di bilancio):

A. operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

C. Conciatori di pelli e di pellicce;

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion;

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere  con lavoro organizzato in turni;

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;

I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

M Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

i quali svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo;

L’articolo 53, comma 2, del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 ha introdotto tale disposizione: “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attività lavorative di cui all’allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.

Tale norma chiarisce, con interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 199 legge n. 232/2016, che le attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento, per una durata almeno pari all’interruzione predetta.

Pertanto, lo svolgimento delle attività in via continuativa delle attività lavorative si intende realizzato:

  • nel caso di svolgimento di attività lavorative faticose nei sei anni precedenti il momento del pensionamento;

    oppure

  • nel caso in cui le stesse, nei sei anni precedenti la decorrenza del trattamento pensionistico, abbiano subito interruzioni non superiori complessivamente a dodici mesi. In tal caso la continuità è mantenuta a condizione che nel corso del settimo anno precedente il pensionamento vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione.

Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.

Il periodo di interruzione (di durata massima di 12 mesi) può essere frazionato o può collocarsi anche interamente nei 12 mesi antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico.

Nuove condizioni di accesso al beneficio per la categoria dei lavoratori c.d. gravosi

Nuove condizioni di accesso (circolare 33/2018) al beneficio per la categoria dei lavoratori c.d. gravosi di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232

L’articolo 1, comma 162, della legge di bilancio 2018, nel modificare la lettera d) del comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n.  232 (legge di bilancio 2017), ha sostituito le parole: «sei anni in via continuativa» con le seguenti: «sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette».

Il successivo articolo 1, comma 166, della legge medesima ha altresì stabilito che “con effetto a decorrere dal 1°gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.

Per effetto della citata modifica è pertanto venuta meno la condizione della necessaria “continuità” dell’attività c.d. gravosa come delineata nella norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 53 sopra richiamato.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo svolgimento delle attività lavorative c.d. gravose, utile per l’accesso al beneficio “precoci”, si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, al momento della decorrenza del beneficio ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso:

  • svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni almeno sette anni di attività c.d. gravosa;
  • oppure svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività c.d. gravosa.

Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa  per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).

Nuove professioni individuate come attività “gravose”

L’articolo 1, comma 163, della legge di bilancio 2018 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della medesima legge.

In particolare, i nuovi lavoratori "gravosi" non compresi nelle categorie indicate all'allegato C ed E della legge n. 232 del 2016 sono i seguenti:

  • operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011;
  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Per la specificazione delle suddette attività lavorative (segnatamente: lettere n, o, p e q) si rinvia al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 367 del 5 febbraio 2018 emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il Ministero ha precisato che il predetto decreto ha la sola funzione di puntualizzare, ai fini applicativi, le attività lavorative gravose già riconosciute tali dall’allegato B della legge di bilancio 2018, a sua volta ampliativo delle professioni individuate negli allegati C ed E della legge di bilancio 2017.

Ne consegue che la definizione delle nuove categorie di destinatari, compiuta con il suddetto decreto, non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa.

Per una pronta consultazione si riporta in allegato alla circolare l’elenco completo delle attività c.d. gravose comprensivo delle nuove professioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (allegato 2).

Lavoratori dipendenti nel settore agricolo e della zootecnia

Con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, l’articolo 1, comma 164, della legge di bilancio 2018 ha altresì specificato che al solo fine di individuare i sei anni di attività c.d. gravosa nei sette o i sette anni di attività c.d. gravosa nei dieci, debba essere assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

In base a tale ultima disposizione “l'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri”.

Ne consegue che è sufficiente che il soggetto abbia in estratto, come risultante dagli archivi a disposizione dell’Istituto al momento della domanda, 156 contributi giornalieri come lavoratore agricolo affinché gli venga riconosciuto un intero anno di lavoro c.d. gravoso.

Ai fini del computo delle 156 giornate di lavoro agricolo sono utili anche i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi che presuppongono comunque la permanenza del rapporto di lavoro.

Disapplicazione della voce di tariffa INAIL

Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87.

Pertanto, ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, le Strutture territoriali non dovranno verificare l’applicazione da parte dell’azienda di una voce di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

Ulteriori chiarimenti del messaggio 1481/2018

L’articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’articolo 1, commi 179 e 199, lett. d), della legge n. 232 del 2016 in materia di riconoscimento dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci.

A tal riguardo, si forniscono precisazioni in ordine alla verifica delle condizioni di accesso ai benefici in argomento per i lavoratori c.d. gravosi, contenute al paragrafo 4 delle circolari n. 33 e n. 34 del 23 febbraio 2018.

In particolare, ai fini del riconoscimento del beneficio occorre accertare che l'interessato abbia svolto per almeno 7 o 6 anni attività lavorativa c.d. “gravosa” nel periodo compreso rispettivamente nei 10 o 7 anni precedenti la data di perfezionamento dei requisiti anagrafico e/o contributivo, ovvero, la successiva data di:

  1. presentazione della domanda di “certificazione”, in caso di svolgimento di attività lavorativa alla stessa data,
  2. versamento/accredito dell'ultima contribuzione, in caso di avvenuta cessazione dell'attività lavorativa.

L’accertamento della predetta condizione, anche in via prospettica, alla data di presentazione della domanda di verifica dei requisiti deve sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Si chiarisce, inoltre, che il versamento/accredito di contribuzione non dipendente da attività gravosa successiva alla prima data utile di accesso al beneficio, indicata nella “certificazione”, potrebbe comportare la perdita del diritto al beneficio in parola nei casi in cui ciò implichi il venir meno della condizione di cui ai precedenti capoversi.

Per quanto concerne i 7 e 6 anni di attività lavorativa c.d. gravosa, si chiarisce che gli stessi vanno intesi come periodi di anzianità contributiva riferita ad attività lavorativa c.d. gravosa, maturati dal lavoratore dipendente nel periodo di riferimento indicato dalla legge, come sopra individuato.

Come già precisato al paragrafo 4 delle citate circolari, ai fini del computo della suddetta anzianità contributiva sono utili “i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività lavorativa c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, congedi per handicap, maternità nel rapporto di lavoro, etc.)”.

Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio occorre che nell’arco temporale dei 10 o 7 anni, come sopra individuato, il lavoratore risulti in possesso di contribuzione obbligatoria riferita ad attività lavorativa c.d. gravosa e/o di contribuzione figurativa per eventi verificatisi in costanza del rapporto di lavoro c.d. gravoso che, complessivamente considerata, sia rispettivamente pari ad almeno 7 o 6 anni.

Con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore agricolo e della zootecnia, tale condizione si considera verificata qualora, nell’arco temporale dei 10 o 7 anni, come sopra individuato, tali soggetti abbiano perfezionato rispettivamente almeno 1092 contributi giornalieri  (pari a 156 contributi giornalieri per 7 anni) o almeno 936 contributi giornalieri (pari a 156 contributi giornalieri per 6 anni), utilizzando, a tal fine, anche la contribuzione accreditata con riferimento alla predetta attività eccedente le 156 giornate annue.

Nella considerazione che solo i periodi figurativi accreditati in costanza di rapporto di lavoro concorrono a determinare l’attività c.d. gravosa, le Strutture territoriali dovranno preliminarmente verificare se la relativa contribuzione presente sul conto assicurativo sia effettivamente riconosciuta all’interno del rapporto di lavoro c.d. gravoso.

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