Eureka Previdenza

Lavoratori precoci

Requisito contributivo

(circ.99/2017) (msg.1481/2018)

Al fine di usufruire del beneficio della riduzione del requisito contributivo per l’accesso anticipato al pensionamento, i lavoratori interessati devono avere almeno dodici mesi di contribuzione “per periodi di lavoro effettivo” prima del compimento dell’età di 19 anni.

Si precisa che, ai fini che qui interessano, per “contribuzione per periodi di lavoro effettivi” deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro espressa in mesi, settimane o giorni riferita all’anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali.

Lavoratori precoci

Requisito contributivo

(circ.99/2017) (msg.1481/2018)

Al fine di usufruire del beneficio della riduzione del requisito contributivo per l’accesso anticipato al pensionamento, i lavoratori interessati devono avere almeno dodici mesi di contribuzione “per periodi di lavoro effettivo” prima del compimento dell’età di 19 anni.

Si precisa che, ai fini che qui interessano, per “contribuzione per periodi di lavoro effettivi” deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro espressa in mesi, settimane o giorni riferita all’anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali.

Utilizzo della contribuzione accreditata in altri fondi o gestioni

Ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce, deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata, fermo restando il conseguimento del requisito contributivo ridotto di cui all’articolo 1, comma 199 della legge 232/2016 nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico.

Esercizio della facoltà di cumulo

Si precisa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.P.C.M., che coloro che si avvalgono della  riduzione del requisito contributivo di cuiall’articolo 24, comma 10 del d.l. 201/2011 conv. in legge 214/2011 come rideterminato dai commi 199 – 205 della legge in argomento possono accedere al trattamento pensionistico anticipato anche con l’esercizio della facoltà di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificata dall’articolo 1, commi da 195 a 198 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ricorrendone i relativi requisiti.

Si rinvia, per quanto non espressamente disciplinato,  alle circolari dell’Istituto in materia di liquidazione della pensione in cumulo (circolare 6 agosto 2013, n. 120, messaggio del 25 novembre 2015 n. 7145, messaggio n. 1094/2016, circolare del 16 marzo 2017 n. 60).

Requisito minimo dei 35 anni

Nei casi di liquidazione del trattamento anticipato, si ribadisce quanto già indicato nella circolare n. 35 del 14.3.2012, per cui ai fini del raggiungimento del requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Regole dei singoli ordinamenti

Restano ferme le regole dei singoli ordinamenti delle gestioni interessate dalla disciplina in oggetto.

Utilizzo dei periodi riscattati

Sono utili, a tale fine anche i periodi di lavoro all’estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni contributive (msg.1481/2018)

Perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’accesso all’APE sociale/beneficio “precoci”. Presentazione e accoglimento di una domanda di rendita vitalizia/riscatto/ricongiunzione

La rendita vitalizia, i riscatti e le ricongiunzioni hanno efficacia retroattiva. Conseguentemente, dal momento in cui l’interessato versa il relativo onere, i contributi si collocano nel periodo di riferimento con efficacia ex tunc.

Ciò posto, in linea generale, nelle ipotesi in cui, nelle more della definizione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, sia presentata o sia in corso di istruttoria una domanda di rendita vitalizia/riscatto/ricongiunzione, per la quali non siano ancora decorsi i termini per il versamento del relativo onere, la contribuzione da rendita/riscatto/ricongiunzione può essere  provvisoriamente considerata esclusivamente ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, anche se non è ancora avvenuto il pagamento dell’onere. E’ opportuno, al tal fine, che la Struttura territoriale acquisisca dall’interessato una dichiarazione in merito alla volontà di pagare il relativo onere.

Pertanto, ai fini dell’istruttoria delle domande di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale si deve tener conto anche delle domande di rendita vitalizia/riscatto/ricongiunzione (anche presentate successivamente a quella di verifica delle condizioni per l’APE sociale, purché nelle more della definizione della stessa), che siano state accolte e per le quali non siano ancora decorsi i termini per il versamento del relativo onere.

Tali indicazioni valgono anche ai fini dell’istruttoria delle domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” e integrano quanto già precisato con messaggio n. 3559 del 15/09/2017.

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