Eureka Previdenza

Assistenza ai diversabili

Congedo straordinario e permessi retribuiti

Certificazione provvisoria 

La certificazione provvisoria di handicap in situazione di gravità rilasciata dal medico specialista ASL deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienz (circ. 32/2006 punto 2).

Assistenza ai diversabili

Congedo straordinario e permessi retribuiti

Certificazione provvisoria 

La certificazione provvisoria di handicap in situazione di gravità rilasciata dal medico specialista ASL deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienz (circ. 32/2006 punto 2).

Riduzione dei termini da 90 a 45 giorni per la richiesta della certificazione provvisoria

Riduzione dei termini da 90 a 45 giorni per la richiesta della certificazione provvisoria (circ.127/2016)

Con la novella apportata dall’art. 25, comma 4, del DL 24 giugno 2014 n. 90, per riconoscere in via provvisoria le prestazioni erogate ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge 104/92, art. 33 e art. 42 del d.lgs. 151/2001 i termini previsti dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono ridotti a 45.

Prima della riforma introdotta dal decreto legge n. 90/2014 citato, il cittadino che aveva richiesto l’accertamento dello stato di disabilità in situazione di gravità da almeno 90 giorni, senza che la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si pronunciasse, poteva richiedere un accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata efficace fino all’accertamento definitivo da parte della Commissione (paragrafo 5 della circolare 29 aprile 2008, n. 53).

Pertanto, a seguito della riforma in argomento, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria decorsi quarantacinque giorni (e non più novanta) da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui il disabile è assistito. Rimane invariata la disposizione secondo cui l'accertamento provvisorio sopra descritto produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione ed il rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del lavoratore con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.

La durata della certificazione provvisoria

La durata della certificazione provvisoria

La certificazione provvisoria rilasciata dal medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso la ASL, può essere considerata provvisoriamente, e quindi presentata, solo dopo che siano trascorsi 45 90 giorni dalla domanda alla Commissione della ASL nel caso in cui la Commissione stessa non abbia ancora emesso il provvedimento di gravità dell'handicap. Qualora la su citata Commissione non si pronunci entro 45 90 giorni dalla richiesta di riconoscimento dell'handicap grave, la certificazione provvisoria avrà efficacia fino all'accertamento definitivo circ. 53/2008 punto 5.
In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione della ASL, infatti l'accertamento dell'handicap dei malati oncologici subisce un iter accelerato (accertamento entro 15 giorni dalla domanda, efficacia immediata –
L. 80/del 9.3.2006 - msg. n. 8151/2007, circ. 53/2008

La domanda per fruire dei permessi

La domanda per il diritto a fruire dei congedi straordinari all'INPS e al datore di lavoro dovrà essere presentata trascorsi 90 giorni ( 15 in caso di patologia oncologica)dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione ASL di riconoscimento di Handicap grave. Se entro quell'arco temporale (90 giorni o 15) la Commissione ASL di competenza non avrà emanato il provvedimento la certificazione provvisoria avrà validità fino all'accertamento definitivo circ. 53/2008 punto 5.
Qualora la Commissione ASL emani un provvedimento di riconoscimento temporaneo dell'handicap grave allo scadere del quale il lavoratore faccia di nuovo domanda dei congedi straordinari, la certificazione provvisoria dello specialista potrà essere presa in considerazione trascorsi 90 giorni o 15 dalla nuova domanda di riconoscimento di handicap grave alla Commissione ASL.
Ai fini della concessione dei congedi il lavoratore, dovrà allegare alla domanda:

  • copia della richiesta presentata alla Commissione ASL e solo se tale richiesta sia stata presentata almeno 90 giorni prima potrà essere presa in considerazione la certificazione provvisoria;
  • dichiarazione liberatoria nella quale il lavoratore si impegna alla restituzione delle prestazioni che, in caso di certificazione provvisoria, risultassero indebite alla fine del procedimento circ. 32/2006 punto 3 - circ. 53/2008 punto 5.

Se la richiesta dei congedi viene effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni (o 15 in caso di patologia oncologica) dalla data della domanda per il riconoscimento dell'handicap alla Commissione della ASL, la domanda per la fruizione dei congedi stessi sarà respinta con l'annotazione che potrà essere riesaminata solo alla luce del provvedimento definitivo di riconoscimento dell'handicap grave rilasciato dalla Commissione su menzionata.

  • qualora la Commissione ASL non riconosca la gravità dell'handicap, si procederà al recupero delle prestazioni erogate in quanto divenute indebite circ. 32/2006;
  • qualora la Commissione ASL riconosca la situazione di gravità ab origine, si potrà riesaminare la richiesta e procedere ad accogliere la prima domanda a suo tempo respinta.

Recupero delle prestazioni erogate

Recupero delle prestazioni erogate
Il recupero delle prestazioni erogate avverrà solo dopo la verifica ,da parte del Centro Medico Legale della Sede INPS, del provvedimento definitivo della Commissione Medica di Verifica con il disconoscimento della condizione di handicap grave msg. n. 8151/2007. Solo qualora tale disconoscimento non abbia convalidato ab origine lo stato di handicap grave, le Sedi INPS provvederanno, in misura totale, al recupero delle prestazioni indebitamente concesse.
Si procederà, invece, al recupero dei benefici fruiti oltre il periodo di temporanea sussistenza dell'handicap con riferimento al provvedimento definitivo della Commissione Medica di Verifica msg. n. 8151/2007

Medico abilitato al rilascio della certificazione provvisoria

Medico abilitato
La certificazione provvisoria di handicap in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista, per medico specialista si intende anche il medico dell’Ospedale purché:

  • se medico dell’Ospedale che visita ambulatorialmente, sia specialista nella patologia denunciata;
  • se medico dell’Ospedale che segue in corsia il soggetto, il requisito specialistico transita dal medico al reparto e quindi è sufficiente che il medico sia specializzato nelle patologie di interesse;
  • per medico dell’Ospedale inoltre si intende il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica. circ. 32/2006 punto 1.

Il medico dell’INPS non potrà rettificare il giudizio sull’handicap e/o sulla situazione di gravità espresso né nella certificazione provvisoria né in quello definitivo della Commissione ASL. Potrà invece esprimere giudizio per opportuna cognizione e relativa congruità fra patologia di specie e fruibilità dei benefici quando il lavoratore richiedente, in presenza nel proprio nucleo familiare di altri componenti che potrebbero prestare assistenza al disabile e qualora alleghino alla domanda certificazioni sanitarie che certifichino l'impedimento dell’assistenza, o altri casi ritenuti problematici (circ. 37/1999 e Circ. 133/2000) - circ. 32/2006 punto 4 e 5.

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