Eureka Previdenza

Assistenza ai diversabili

Congedo straordinario

Misura della prestazione

(circ. 14/2007)

L’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, nel riconoscere il diritto alla liquidazione di una indennità economica ed alla copertura figurativa del periodo di congedo, ha fissato un importo complessivo massimo annuo pari a lire 70 milioni (euro 36.151,98) per il 2001, prevedendo altresì che tale importo venga annualmente rivalutato, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
Sulla materia, tenendo conto delle prime indicazioni ministeriali, sono state fornite disposizioni con le circolari n. 64 del 15 marzo 2001 e n. 85 del 26 aprile 2002. Con tale ultima circolare, peraltro, considerato il silenzio della norma in merito alle modalità dell’accredito figurativo, si disponeva che le Sedi conservassero un’apposita evidenza delle domande in tal senso avanzate, nei casi in cui l’importo dell’indennità economica erogata per il congedo e del relativo valore figurativo di copertura superassero complessivamente, su base annua, i previsti limiti di spesa.
Successivamente, in merito ai criteri applicativi della norma in esame, sono pervenute direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le quali l’importo di £. 70 milioni (pari a € 36.151,98) per il 2001 deve rappresentare il “tetto massimo complessivo annuo” dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e che lo stesso deve essere ripartito fra indennità economica ed accredito figurativo. 

Ciò premesso – sulla base di tale impostazione ed a scioglimento della riserva di cui alla circolare n. 85/2002 - l’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato (nel FPLD, pari al 32,70%).

Assistenza ai diversabili

Congedo straordinario

Misura della prestazione

(circ. 14/2007)

L’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, nel riconoscere il diritto alla liquidazione di una indennità economica ed alla copertura figurativa del periodo di congedo, ha fissato un importo complessivo massimo annuo pari a lire 70 milioni (euro 36.151,98) per il 2001, prevedendo altresì che tale importo venga annualmente rivalutato, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
Sulla materia, tenendo conto delle prime indicazioni ministeriali, sono state fornite disposizioni con le circolari n. 64 del 15 marzo 2001 e n. 85 del 26 aprile 2002. Con tale ultima circolare, peraltro, considerato il silenzio della norma in merito alle modalità dell’accredito figurativo, si disponeva che le Sedi conservassero un’apposita evidenza delle domande in tal senso avanzate, nei casi in cui l’importo dell’indennità economica erogata per il congedo e del relativo valore figurativo di copertura superassero complessivamente, su base annua, i previsti limiti di spesa.
Successivamente, in merito ai criteri applicativi della norma in esame, sono pervenute direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le quali l’importo di £. 70 milioni (pari a € 36.151,98) per il 2001 deve rappresentare il “tetto massimo complessivo annuo” dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e che lo stesso deve essere ripartito fra indennità economica ed accredito figurativo. 

Ciò premesso – sulla base di tale impostazione ed a scioglimento della riserva di cui alla circolare n. 85/2002 - l’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato (nel FPLD, pari al 32,70%).

Importo massimo dell'indennità e della contribuzione figurativa

Pertanto l’ammontare massimo annuo dell’indennità economica da erogare risulterà dal rapporto fra i 70 milioni di lire (o il maggior importo ottenuto a seguito delle rivalutazioni di legge) ed il coefficiente 1,3270 (o quello ottenuto sulla base della diversa aliquota). La differenza fra il predetto importo complessivo annuo ed il valore ottenuto dall’operazione innanzi descritta costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua, come di seguito evidenziato. 

Anno 2001

}

£  70.000.000 : 1,3270 =

£ 52.750.565 (€  27.243,39)

importo massimo dell’indennità

£. 70.000.000 - 52.750.565 =

£. 17.249.435 (€  8.908,59)

costo della copertura figurativa

Nei casi in cui l’operazione avvenga in una gestione pensionistica nella quale vige un’aliquota contributiva diversa dal 32,70%, una volta determinato il relativo coefficiente, dovrà essere quantificato l’ammontare massimo dell’indennità economica applicando il criterio sopra illustrato.
Nella tabella che segue vengono riportati, per ciascun anno, i valori massimi dell’indennità economica (annuale e giornaliera), calcolati sull’aliquota contributiva del 32,70 %.

 

Valori massimi dell'indennità economica e della retribuzione figurativa accreditabile

Anno

Importo complessivo annuo

Importo massimo indennità

Importo massimo retribuzione figurativa

Annuo

Giornaliero

Annuo

Settimanale

Giornaliero

2001

36.151,98

27.243,00

74,64

27.243,00

523,91

74,64

2002

37.128,09

27.879,00

76,65

27.879,00

538,06

76,65

2003

38.019,16

28.650,00

78,49

28.650,00

550,97

78,49

2004

38.969,64

29.367,00

80,24

29.367,00

564,74

80,24

2005

39.749,03

29.954,00

82,07

29.954,00

576,04

82,07

2006

40.424,77

30.463,00

83,46

30.463,00

585,83

83,46

2007

41.233,26

31.002,00

84,94

31.002,00

596,19

84,94

2008

41.934,23

31.529,00

86,14

31.529,00

606,33

86,14

2009

43.276,13

32.538,00

89,15

32.538,00

625,73

89,15

2010

43.579,06

32.766,00

89,77

32.766,00

630,11

89,77

2011

44.276,32

33.290,00

91,21

 33.290,00

 640,19

91,21

2012 45.471,78 34.189,00 93,41  34.189,00  657,48 93,41
2013 46.472,15 34.941,00 95,72  34.941,00  671,94 95,72
2014 47.351,00 35.602,00 97,54 35.602,00 684,65 97,54
2015 47.446,00 35.674,00 97,73 35.674,00 686,03 97,73
2016 47.445,82 35.674,00 97,47 35.674,00 686,03 97,47
2017 47.445,82 35.674,00 97,47 35.674,00 686,03 97,47
2018 47.967,72 36.066,00 98,81 36.066,00 691,67 98,81
2019 48.495,36 36.463,00 99,89 36.463,00 701,21 99,89
2020 48.738,00 36.645,00 100,39 36.645,00 704,71 100,39

Peraltro il valore di copertura da accreditare al periodo riconosciuto figurativamente - calcolato sulla base della situazione retributiva/contributiva dell’intero anno solare in cui il congedo è stato fruito ovvero sulla base delle differenze accredito comunicate dal datore di lavoro e non sulla retribuzione dell’ultimo mese precedente il congedo stesso - può risultare superiore all’importo massimo dell’indennità economica liquidata agli interessati come meglioevidenziato nel prosieguo. 

Calcolo dell'indennità economica

Calcolo dell’indennità economica
· congedo fruito nell’anno 2002, per il periodo 4/2– 20/4 (11 settimane)
· periodi di lavoro prestato nello stesso anno:
o dal 1/1 al 3/2 con retribuzione piena (per 5 settimane)
o dal 22/4 al 31/12 (per 36 settimane), sempre con retribuzione piena
· retribuzione percepita nel mese precedente al congedo (comprensiva del rateo di 13^ , ecc.): € 2.230,00
· retribuzione dell’ultimo mese, rapportata ad anno: € 26.760,00
· ammontare massimo annuo dell’indennità economica: € 27.978,96
La retribuzione dell’ultimo mese (€ 2.230,00), rapportata ad anno (€ 26.760,00), risulta inferiore all’ammontare massimo annuo dell’indennità economica (€ 27.978,96). In questo caso, pertanto, l’indennità economica verrà liquidata nella misura corrispondente all’ultima retribuzione.

Sulla base dei dati retributivi/contributivi dell’anno interessato e del periodo di congedo sopra indicato si effettuano le operazioni di calcolo del relativo valore figurativo di copertura, come di seguito illustrato.

Calcolo della retribuzione figurativa

Calcolo della retribuzione figurativa
periodo lavorato/retribuito nell’anno 2002
41 settimane
retribuzione corrente
(periodo 1/1 – 3/2 e 21/4 - 31/12)
€ 28.981,00
altre competenze (periodo 1/1 – 31/12)
€ 5.598,00
periodo di congedo accreditabile
11 settimane
retribuzione media settimanale effettiva, determinata sulle sole competenze correnti
(€ 28.981,00 : 41)

€ 706,85
retribuzione figurativa settimanale massima
€ 538,06

Come sopra evidenziato, la retribuzione utile a liquidare l’indennità economica, rapportata ad anno, ammonta a € 26.760,00 (inferiore all’importo massimo annuo liquidabile di € 27.978,96), mentre la retribuzione effettiva dello stesso anno - da prendere a riferimento per l’accredito figurativo, secondo la previsione dell’articolo 8 della legge n. 155/1981 – ammonta, per le sole competenze correnti, a € 28.981,00 (superiore all’importo massimo annuo dell’indennità).
Se – in applicazione dei criteri fissati dal richiamato articolo 8 della legge n. 155/1981 - si procedesse all’accredito figurativo sulla base della retribuzione media settimanale effettiva (€ 706,85), verrebbe superato il limite settimanale di retribuzione previsto per legge nell’anno interessato (€ 538,06). Conseguentemente, nel rispetto della previsione normativa, a ciascuna settimana del periodo sopra esaminato dovrà essere attribuita una retribuzione figurativa pari al valore massimo settimanale accreditabile in tale anno.

Scelta dell'importo figurativo accreditabile

Scelta dell’importo figurativo accreditabile

Scelta dell’importo figurativo accreditabile

retribuzione media settimanale effettiva (art. 8, legge n. 155 del 1981)

€ 706,85

importo settimanale massimo accreditabile nel 2002

€ 538,06

valore settimanale accreditabile (il minore fra importo massimo indennità e retribuzione effettiva)

€ 538,06

importo figurativo complessivo accreditabile al periodo di 11 settimane

€ 5.918,66

(538,06 x 11)

A scioglimento della riserva espressa nella circolare n. 85/2002 (v. punto 1) in merito ai casi in cui l’importo complessivo dell’indennità e della retribuzione figurativa superassero i limiti complessivi di spesa stabilita dalla norma di riferimento, si dispone pertanto che, al verificarsi delle circostanze sopra illustrate, il valore figurativo settimanale accreditabile - determinato sulla base della retribuzione effettiva come sopra indicato, dovrà essere “adeguato” all’importo dell’indennità economica, calcolata su base settimanale.

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