Eureka Previdenza

Assistenza ai diversabili

Congedo straordinario e permessi retribuiti

Continuità dell'assistenza e programma di assistenza 

L'assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità (circolare 90/2007 punto 3 e circolare 112/2007).

Tale requisito non è più ritenuto necessario ai fini della concedibilità dei permessi (legge 183/2010 - circ 155/2010 punto 3 ultimo capoverso)

La lontananza dall’abitazione dell’handicappato per motivi di residenza o di lavoro, non è motivo di mancata assistenza, se l’abitazione dell’handicappato risulta essere molto distante dalla località dove il richiedente i permessi esplica l’attività lavorativa, pur avendo lo stesso la residenza nella stessa località dove risiede la persona handicappata, convivente o non, i benefici possono essere riconosciuti . Tali congedi possono essere riconosciuti anche al personale  di volo, personale viaggiante ferroviario o marittimo ecc. Vista la situazione di lontananza il richiedente dovrà produrre un Programma di assistenza  a firma congiunta con la persona con disabilità (ovvero del suo amministratore di sostegno o tutore legale), tale Programma sarà presentato al solo datore di lavoro in quanto lo stesso ha il diritto-dovere di verifica in concreto dei requisiti di legge per la concessione dei permessi citati (circ. 53/2008).

Se l’abitazione dell’handicappato risulta essere molto distante dalla località dove il richiedente i permessi esplica l’attività lavorativa, pur avendo lo stesso la residenza nella stessa località dove risiede la persona handicappata, convivente o non, i permessi in questione non potranno essere concessi.(Msg. 8236 del 22.03.2004)

Assistenza ai diversabili

Congedo straordinario e permessi retribuiti

Continuità dell'assistenza e programma di assistenza 

L'assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità (circolare 90/2007 punto 3 e circolare 112/2007).

Tale requisito non è più ritenuto necessario ai fini della concedibilità dei permessi (legge 183/2010 - circ 155/2010 punto 3 ultimo capoverso)

La lontananza dall’abitazione dell’handicappato per motivi di residenza o di lavoro, non è motivo di mancata assistenza, se l’abitazione dell’handicappato risulta essere molto distante dalla località dove il richiedente i permessi esplica l’attività lavorativa, pur avendo lo stesso la residenza nella stessa località dove risiede la persona handicappata, convivente o non, i benefici possono essere riconosciuti . Tali congedi possono essere riconosciuti anche al personale  di volo, personale viaggiante ferroviario o marittimo ecc. Vista la situazione di lontananza il richiedente dovrà produrre un Programma di assistenza  a firma congiunta con la persona con disabilità (ovvero del suo amministratore di sostegno o tutore legale), tale Programma sarà presentato al solo datore di lavoro in quanto lo stesso ha il diritto-dovere di verifica in concreto dei requisiti di legge per la concessione dei permessi citati (circ. 53/2008).

Se l’abitazione dell’handicappato risulta essere molto distante dalla località dove il richiedente i permessi esplica l’attività lavorativa, pur avendo lo stesso la residenza nella stessa località dove risiede la persona handicappata, convivente o non, i permessi in questione non potranno essere concessi.(Msg. 8236 del 22.03.2004)

Programma di assistenza

Sono pervenute dalle Sedi diverse richieste di chiarimenti riguardo al “Programma di assistenza” previsto dalla Circolare n.90 del 23 maggio 2007.

Al riguardo occorre, innanzitutto, premettere che tale programma deve essere prodotto esclusivamente dai lavoratori che ricadono nella fattispecie prevista dal punto 4 della circolare suddetta e precisamente: i lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità , ma che, comunque, prestano al portatore di handicap un’assistenza sistematica ed adeguata.
Ciò premesso, le Sedi richiederanno, di norma, il programma in questione , quando il tempo normalmente necessario per coprire tale distanza superi i sessanta minuti.
A tal proposito si specifica che il “Programma di assistenza” consiste in una sostanziale pianificazione motivata delle modalità con cui il lavoratore intende assistere il disabile in situazione di gravità.
Si tratta, quindi, di una dichiarazione congiunta, del lavoratore e del portatore di handicap – rinnovata annualmente in occasione della richiesta dei permessi - dalla quale si evincono:
· le motivazioni della richiesta (visite mediche programmate in Italia e all’Estero, sostituzione programmata di personale badante, sostituzione di altro familiare nell’assistenza, ecc.);
· il piano mensile di utilizzo dei permessi.
Ove intervengano variazioni significative (annullamento del programma, ricovero a tempo pieno della persona disabile, slittamento di date, ecc.), il fruitore dei permessi dovrà informare con ogni tempestività sia il datore di lavoro sia la Sede INPS competente, mediante riproposta preventiva del programma.

Il Programma di assistenza dovrà essere riproposto preventivamente qualora intervengano variazioni significative (annullamento del programma, ricovero a tempo pieno del disabile, slittamento di date ecc)  al solo datore di lavoro circ. 53/2008 punto 3.

 

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