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Certificazione provvisoria
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Compatibilità del congedo con altri permessi
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Comprovazione dello stato di inabilità totale
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Concessione agli uniti civilmente
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Concetto di convivenza
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Congedo straordinario
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Congedo straordinario nei sessanta giorni precedenti il parto
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Coniuge convivente
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Continuità dell'assistenza
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Contribuzione figurativa
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Criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario
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Criteri di concedibilità
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Decorrenza
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Domanda e documentazione
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Durata della prestazione
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Esclusività dell'assistenza
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Estensione del diritto al congedo straordinario ai figli del disabile in situazione di gravità non conviventi al momento della presentazione della domanda di congedo
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Figlio convivente
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Fratelli o sorelle
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Frazionabilità
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Genitori naturali, adottivi o affidatatri
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Misura della prestazione
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Modalità di corresponsione dell'indennità
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Parente o affine entro il terzo grado convivente
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Prescrizione
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Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
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Soggetti ai quali non spetta
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Soggetti aventi diritto
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Unioni civili
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Assistenza ai diversabili
Congedo straordinario
Frazionabilità
(circ.64/2001 punto 4)
A proposito della frazionabilità si precisa che analogamente alle astensioni facoltative dal lavoro (congedi parentali), ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria (perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche) l’effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie.
Ciò non significa comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo al titolo in argomento non possano essere ammessi periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo straordinario.
Significa invece che due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi).