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Indennità di malattia
Malattia in paesi extra UE non Convenzionati
(Circ. 11/1991)
Il certificato eventualmente anche in copia deve essere inviato entro 2 giorni dal rilascio alla Sede INPS competente (Circ. 11/1991) e al datore di lavoro. La prestazione potrà essere erogata solo dopo l’acquisizione da parte dell’INPS della certificazione "originale", legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero (Circ. 11/1991). Per legalizzazione si intende l’attestazione che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali (circ. 136/2003, par.11)
Se la malattia è intervenuta durante un periodo di ferie, lo stato della malattia e quindi la relativa indennità decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a mezzo telefono, telegramma certificato ecc), da parte del lavoratore al datore di lavoro. (Circ. 109/1999, punto 2.1).
Lavoratori italiani dipendenti da aziende operanti all’estero in Paesi extra CEE NON convenzionati tenute agli adempimenti contributivi in Italia (circ. 156/88, punto 2 – circ. 182/1990).
Il lavoratore, dipendente da ditta tenuta agli adempimenti contributivi in Italia operante all’estero, che si ammala in paesi esteri non disciplinati da regolamenti CEE o da convenzioni bilaterali dovrà:
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- inviare entro 5 giorni dal rilascio al datore di lavoro l’attestazione di malattia ed il certificato di diagnosi e prognosi alla locale rappresentanza diplomatica Consolare che curerà anche le eventuali visite mediche di controllo e il successivo inoltro degli atti in Italia all’INPS. Le prestazioni saranno calcolate sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto (ad es. anno 2009 vedi circ. 36/2009).