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Indennità di malattia
Prescrizione
Si prescrive dopo un anno dalla fine dell'evento ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore di lavoro, l'indennità.
Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo (rinvia l’inizio della decorrenza della prescrizione o la sospende se la prescrizione ha già iniziato il suo corso) dei termini di prescrizione conseguentemente la presentazione del certificato di malattia sospende la prescrizione fino all’esaurimento della fase amministrativa Msg. n. 9937 del 31.3.2006.
Il procedimento amministrativo può estrinsecarsi in diverse ipotesi applicative quindi il periodo di sospensione della prescrizione cambierà a seconda delle situazioni Msg. n. 9937 del 31.3.2006.
La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte presentate dal lavoratore, da un ente di Patronato o dal legale rappresentante del lavoratore stesso, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta o, se la stessa viene inviata, dalla data di ricezione all'Istituto.
Può essere interrotta, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell'Istituto.
Prescrizione Parasubordinati
Per i lavoratori parasubordinati riguardo alla prescrizione operano gli stessi criteri di cui sopra - circ. 95 bis/2006, punto 4 lett. a).