Eureka Previdenza

Indennità di malattia

Modalità di pagamento

L'indennità viene pagata, generalmente, dal datore di lavoro per conto dell'Inps.
Ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato:

  • operai agricoli e ai florovivaisti a tempo indeterminato
  • agli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria a tempo indeterminato

a decorrere dalle dichiarazioni trimestrali (DMAG-Unico) di competenza del II° trimestre 2007 (scadenza 31 luglio 2007) quindi dal 1.10.2007, il pagamento della malattia , della donazione di sangue e della donazione di midollo osseo avverrà obbligatoriamente con il metodo del conguaglio. circ. 81/2007 - msg 14346/2007 - circ. 118/2007

Indennità di malattia

Modalità di pagamento

L'indennità viene pagata, generalmente, dal datore di lavoro per conto dell'Inps.
Ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato:

  • operai agricoli e ai florovivaisti a tempo indeterminato
  • agli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria a tempo indeterminato

a decorrere dalle dichiarazioni trimestrali (DMAG-Unico) di competenza del II° trimestre 2007 (scadenza 31 luglio 2007) quindi dal 1.10.2007, il pagamento della malattia , della donazione di sangue e della donazione di midollo osseo avverrà obbligatoriamente con il metodo del conguaglio. circ. 81/2007 - msg 14346/2007 - circ. 118/2007

Pagamenti effettuati direttamente dall'INPS

Viene pagata, invece, direttamente dall'Inps:

  • al disoccupato o sospeso dal lavoro che non fruisce del trattamento di integrazione salariale;
  • all'operaio agricolo a tempo determinato;
  • al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per lavori stagionali;
  • al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per lavori non stagionali con meno di 31 giornate di lavoro effettuate nell'anno precedente l'inizio della malattia;
  • al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per lavori non stagionali per le giornate indennizzabili superiori al numero delle giornate di lavoro svolte presso l’attuale datore di lavoro;
  • al lavoratore parasubordinato, a domanda da presentare entro 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera e dalla fine dell'evento di malattia indennizzabile in quanto cococo o cocoproo categoria assimilata.
    Alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni di responsabilità del lavoratore, con l'indicazione della data di iscrizione alla gestione separata, dell'anno di riferimento e degli importi degli emolumenti lordi percepiti negli ultimi 2 anni compreso quello del ricovero o dell'evento malattia(se cococo cocopro o categoria assimilata), nonché l'autocertificazione da cui risulti il reddito individuale dell'anno precedente assoggettato a contribuzione.
    Alla domanda di indennità di degenza dovrà essere allegato anche il certificato di degenza.

La dichiarazione dei dati salariali da parte dei datori di  lavoro (su mod. ind. mal. 1 e mod. ind. mal. 2) ai fini del calcolo della indennità è stata abolita. Il pagamento diretto della indennità è effettuato utilizzando le informazioni integrate contenute nella denuncie retributive mensili (e-mens) circ. 94/2009

Modalità del pagamento diretto al lavoratore

(circ. n. 61/2009)

Nei casi di pagamento diretto l’interessato deve inoltrare all’Inps espressa richiesta indicando una delle seguenti modalità:

  • bonifico bancario o postale (IBAN);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP ,previo accertamento dell’identità del percettore:
    • da un documento di riconoscimento;
    • dal codice fiscale;
    • dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel con Posta Prioritaria.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN).
Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta:

  • il legittimo beneficiario dovrà fare una dichiarazione di responsabilità per mancata riscossione;
  • la sede INPS competente dovrà riemettere il pagamento e contestualmente denunciare l’accaduto alla competente autorità. La documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale per il recupero delle somme indebitamente riscosse (msg. 14680 del 12.05.2004).

I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all'estero (msg. 000237 del 9.4.2003).

Twitter Facebook