Eureka Previdenza

Indennità di malattia

Variazione di domicilio durante la malattia

Compilare il modello OPM1 - OPM2 nella parte a lui riservata ,  indicare l'eventuale diverso indirizzo sulla prima facciata del certificato alla voce "reperibilità durante la malattia", oppure comunicare preventivamente all’Inps e al proprio datore di lavoro, nel caso di variazione di domicilio, il diverso indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi e, nel caso di soggiorno in Comunità Terapeutica,l’indirizzo della stessa (circ. 136/2003, punto 9).
Nel caso di invio telematico della certificazione di malattia (circ.60/2010), il medico curante inserisce i seguenti dati:

  • codice fiscale del lavoratore
  • residenza o domicilio abituale;
  • eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
  • codice di diagnosi;
  • data di dichiarato inizio malattia. data rilascio del certificato,data di presunta fine malattia nonché , nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
  • modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Il lavoratore dovrà comunicare il diverso indirizzo di reperibilità solo qualora la variazione di domicilio intervenga successivamente all'invio telematico del certificato di malattia.

È richiesto il rispetto dei termini di invio della certificazione.

Indennità di malattia

Variazione di domicilio durante la malattia

Compilare il modello OPM1 - OPM2 nella parte a lui riservata ,  indicare l'eventuale diverso indirizzo sulla prima facciata del certificato alla voce "reperibilità durante la malattia", oppure comunicare preventivamente all’Inps e al proprio datore di lavoro, nel caso di variazione di domicilio, il diverso indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi e, nel caso di soggiorno in Comunità Terapeutica,l’indirizzo della stessa (circ. 136/2003, punto 9).
Nel caso di invio telematico della certificazione di malattia (circ.60/2010), il medico curante inserisce i seguenti dati:

  • codice fiscale del lavoratore
  • residenza o domicilio abituale;
  • eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
  • codice di diagnosi;
  • data di dichiarato inizio malattia. data rilascio del certificato,data di presunta fine malattia nonché , nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
  • modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Il lavoratore dovrà comunicare il diverso indirizzo di reperibilità solo qualora la variazione di domicilio intervenga successivamente all'invio telematico del certificato di malattia.

È richiesto il rispetto dei termini di invio della certificazione.

Comunicazione preventiva di assenza durante le fasce orarie di reperibilità

Qualora il lavoratore comunichi preventivamente all'INPS e al datore di lavoro l'allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, è opportuno che il lavoratore stesso non trascuri di acquisire la documentazione probatoria ai fini della giustificazione dell'eventuale assenza a visita di controllo effettuata perché già disposta o richiesta dal datore di lavoro circ. 147/1996   

Sede di residenza

La certificazione deve essere inviata alla sede nel cui comprensorio il lavoratore ha la sua abituale dimora, cioè quella in cui secondo il codice civile ha la "residenza", sede che può non coincidere con quella di così detta residenza anagrafica - circ 48/1993 lettera B nota 1 -

Invio tramite fax

(circ. 136/2003, par. 2)

La trasmissione tramite fax (all’Inps e al datore di lavoro) della certificazione di malattia può essere considerata valida ai soli fini del rispetto del termine di invio, previsto per consentire l’effettuazione di visite mediche di controllo, fermo restando che per la concessione dell’indennità (da parte dell’Inps o del datore di lavoro) occorre che il certificato medico originale pervenga nei termini prescrizionali .

Comunicazioni telefoniche

Nessun valore è attribuibile ad eventuali comunicazioni telefoniche (circ. 136/2003, par. 2). Anche nel caso di malattia che interrompe le ferie (circ. 109/1999, punto 2.1) fermo restando che la comunicazione della stessa, al datore di lavoro, può avvenire anche a mezzo telefono, telegramma, ecc

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