Eureka Previdenza

Circolare 156 del 12 luglio 1988

OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e maternita' in favore dei
         lavoratori italiani occupati in Paesi extra-comunitari con i quali non
         vigono accordi di sicurezza sociale: D.L. 31 luglio 1987, n. 317,
         convertito con modifiche dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
PREMESSA
     Con  sentenza  n.  369  del 19 dicembre 1985 la Corte Costituzionale aveva
dichiarato, come e' noto, l' illegittimita' costituzionale  dell'  art.  1  del
R.D.L.  4  ottobre  1935,  n.  1827,  nella parte in cui, limitando il campo di
azione dell' INPS al territorio nazionale, veniva di fatto ad  escludere  dall'
obbligo  delle  assicurazioni  sociali  i  lavoratori  italiani  occupati, alle
dipendenze di imprese italiane, in Paesi extra-comunitari con i quali non erano
in vigore accordi di sicurezza sociale.
     Sulla scorta dell' anzidetta pronuncia, ed al fine di  estendere  ai  sog-
getti  in  epigrafe  la  tutela  previdenziale  in  atto per la generalita' dei
lavoratori occupati in Italia, erano stati via via emanati i  seguenti  provve-
dimenti normativi:
     - D.L. 18 novembre 1986 n. 761 (entrato in vigore il 20 novembre 1986);
     - D.L. 17 gennaio 1987, n. 6 (entrato in vigore il 19 gennaio 1987);
     - D.L. 1 aprile 1987, n. 130 (entrato in vigore il 4 aprile 1987);
     - D.L. 1 giugno 1987, n. 211 (entrato in vigore il 3 giugno 1987);
tutti decaduti per mancata conversione nei termini, ai quali  aveva  da  ultimo
fatto  seguito  il D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni ed
integrazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 398.
     Premesso  che la legge in questione fa comunque salvi gli effetti prodotti
ed i rapporti giuridici insorti sulla base dei sopraelencati  decreti  (1),  si
illustrano  di  seguito,  con specifico riferimento all' area delle prestazioni
economiche di malattia e di maternita'  ,  gli  aspetti  salienti  della  nuova
normativa  prevista a favore dei lavoratori di cui trattasi, facendo riserva di
successive istruzioni non appena saranno perfezionate le necessarie intese  con
il Ministero degli Affari Esteri (vedi piu' avanti).
1) LAVORATORI AVENTI DIRITTO
     Ai sensi dell' art. 1  della  norma  in  oggetto,  sono  obbligatoriamente
iscritti  all' assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e mater-
nita' , ed hanno  quindi  titolo  alle  correlate  indennita'  a  carico  dello
Istituto,  i lavoratori italiani - appartenenti, ovviamente, ai settori ed alle
categorie aventi diritto secondo la normativa in vigore sul  territorio  nazio-
nale  -  operanti  all'  estero,  in Paesi extra-comunitari con cui non sono in
vigore accordi di sicurezza sociale, i quali siano alle dipendenze  dei  datori
di lavoro italiani o stranieri appresso individuati.
     I datori di lavoro in questione, tenuti all' applicazione  della  predetta
normativa sono:
     a) quelli italiani o anche stranieri, residenti, domiciliati o  aventi  la
propria  sede,  anche  secondaria, nel territorio nazionale, che, per l' esecu-
zione di opere commesse o attivita' comunque lavorative nei Paesi  sopra  indi-
cati,  si  avvalgono  appunto  di  lavoratori italiani appositamente assunti in
Italia o trasferiti all' estero;
     b)  le  Societa'  costituite  all' estero, sia con partecipazione italiana
(persone fisiche o giuridiche) di controllo ai sensi del  I  comma  dell'  art.
2359  del  Codice  Civile  (2),  sia con partecipazione - diretta o indiretta -
minoritaria, ma in misura complessivamente superiore ad un quinto del  capitale
sociale,  che utilizzano l' anzidetto personale per gli stessi fini negli Stati
summenzionati.
     Hanno altresi' diritto alle  prestazioni  di  cui  trattasi  i  lavoratori
italiani  emigrati,  la  cui  assunzione  venga fatta direttamente nei suddetti
Paesi extra-comunitari da ditte aventi i requisiti di cui sopra e'  cenno  (3).
Non  rientrano per contro nella sfera di applicazione della presente normativa,
oltre ai lavoratori inviati all' esterno in trasferta (4) (ai quali si  applica
percio'  la  normativa  generale,  salvo quanto precisato in ordine alla misura
dell' indennita'  di  trasferta  assoggettabile  a  contributo,  peraltro  gia'
applicabile  alla  contribuzione di malattia ai sensi dell' art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41 in "Atti Ufficiali" pag. 337), quelli  assunti  o  tra-
sferiti  dalla Pubblica Amministrazione, nonche' i marittimi italiani imbarcati
su navi battenti bandiera straniera e gli appartenenti  a  personale  di  volo,
dipendenti dai datori di lavoro suindicati.
2) ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE SANITARIA E LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA'
   DI MALATTIA
     In relazione alla particolare situazione logistica in cui viene a trovarsi
il lavoratore ammalato, le  modalita'  per  l'  ottenimento  delle  prestazioni
economiche di malattia differiscono parzialmente da  quelle  in  vigore  per  i
lavoratori italiani in patria.
     Il I comma dell' art. 3 della legge prevede l' onere da parte del  lavora-
tore  che  si  ammali in uno dei Paesi extra-comunitari di cui trattasi di tra-
smettere, entro cinque giorni  dalla  data  del  rilascio,  il  certificato  di
malattia  -  con diagnosi e prognosi - alla locale rappresentanza diplomatica o
consolare, e di inviare in pari tempo al datore di lavoro un certificato medico
attestante l' inizio e la durata dell' episodio morboso.
     La legge stabilisce che il certificato di malattia  pervenuto  all'  auto-
rita'  diplomatica  o  consolare  sia  da  questa, tramite un medico di propria
fiducia, opportunamente  "verificato",  e  solo  successivamente  inoltrato  in
Italia all' INPS.
     Sul contenuto della predetta "verifica", cosi' come  sulle  modalita'  del
controllo  medico-legale  dei  lavoratori ammalati - che la legge espressamente
prevede possa essere richiesto alla rappresentanza diplomatica o  consolare  da
parte  dell'  azienda  o  dell'  Istituto  -  e' d' uopo far rinvio alle future
intese, in corso di perfezionamento, con il citato Ministero degli Esteri.
     Per  quanto  riguarda  invece il sistema di liquidazione e pagamento dell'
indennita' in favore del lavoratore ammalato nei Paesi in  argomento,  esso  e'
identico  a quello previsto per i lavoratori che si ammalano in patria: antici-
pazione del trattamento da parte del datore di lavoro, con  successivo  congua-
glio  in sede di versamento contributivo, ovvero pagamento diretto a cura dell'
Istituto nei casi di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (5).
     Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti dell' Autorita' diplomatica o
consolare, e di consentire possibili tempestivi controlli amministrativi  circa
la  regolarita' dei conguagli operati dall' azienda, la Sede dell' Istituto cui
viene trasmessa la documentazione sanitaria e' quella dove  vengono  versati  i
contributi  (6).  Tale Sede provvedera' quindi a rimettere la predetta certifi-
cazione alla SAP nella cui giurisdizione si trova  la  residenza  italiana  del
lavoratore,  che  curera' gli ordinari adempimenti connessi alla gestione delle
pratiche di cui trattasi.
     In  relazione  a quanto sopra, nel mentre si sottolinea l' opportunita' di
adeguati raccordi tra le due Sedi anzidette in tutti  i  casi  di  pagamento  a
conguaglio  delle  indennita'  ,  si chiarisce, per quanto forse superfluo, che
analoga esigenza  non  si  pone  nell'  ipotesi  di  erogazione  diretta  delle
prestazioni  economiche,  da  operarsi  - come di norma - a cura della suddetta
Sede di residenza italiana del lavoratore.
     In  tale ultima fattispecie, quindi (7), la Sede di immatricolazione dell'
azienda si limitera' a girare alla consorella, con la massima tempestivita', la
documentazione acquisita.
     Tanto i contributi quanto le prestazioni economiche di malattia  e  mater-
nita'  ,  sono  calcolati  sulla  base  di  retribuzioni  convenzionali fissate
annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,  di
concerto  con il Ministro del Tesoro, con riferimento, e comunque in misura non
inferiore, i  contratti  collettivi  nazionali  di  categoria  raggruppati  per
settori omogenei.
     In aderenza a quanto precede, e' stato emanato in data 22 ottobre 1987  un
primo   decreto   interministeriale  (all.  2),  contenente  la  tabella  delle
retribuzioni valevoli a decorrere dal periodo di paga in  corso  al  9  gennaio
1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1987 (8).
     A tale atto ha fatto quindi seguito il decreto 9 febbraio 1988  (all.  3),
con  il  quale  sono stati stabiliti gli importi retributivi da prendere a base
per il calcolo dei contributi dovuti per l' arco di  tempo    compreso  tra  il
periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988 e fino a tutto quello in corso al 31
dicembre dello stesso anno.
     La  determinazione  delle  predette retribuzioni convenzionali comporta la
necessita' , relativamente ai casi di pagamento  diretto  dell'  indennita'  da
parte  dell'  Istituto, che le pratiche di malattia e maternita,' eventualmente
gia' liquidate sulla scorta dei minimali retributivi vigenti  all'  atto  dell'
evento,  giusta  disposizione  contenuta  nella  circolare n. 819 RCV - n. 1120
EAD/233 del 10 dicembre 1986 (punto 3.2)  (9),  siano  quanto  prima  possibile
riesaminate  e definite con i dovuti conguagli. Analoghi conguagli, nei casi di
anticipazione a cura del datore di lavoro, dovranno essere operati direttamente
dall' azienda, con l' osservanza delle disposizioni vigenti (10).
     In materia di conguagli si  deve  altresi'  sottolineare  che,  stante  la
possibilita'  per il lavoratore italiano di essere obbligatoriamente assicurato
contro le malattie in forza della legislazione del Paese di  lavoro,  nel  caso
che  allo  stesso  venga  corrisposto un qualche indennizzo da parte dell' Ente
straniero,   la   prestazione   a   carico   dell'   Istituto    deve    essere
corrispondentemente  ridotta.  Tale  conclusione,  e'  evidente,  vale anche le
aziende che anticipano il trattamento di  malattia  ai  propri  dipendenti,  ai
quali  pertanto, in ragione di quanto sopra, provvederanno a liquidare soltanto
l' eventuale differenza.
     L'  esistenza di una "lex loci" che preveda forme obbligatorie di garanzia
per il prestatore di lavoro contro il  verificarsi  del  rischio  di  malattia,
dovra'  essere  evidenziata  dal datore di lavoro sul mod. DM 10/M - RS (in uno
con l' ammontare della prestazione economica spettante al titolo  suddetto  dal
dipendente), nonche' dal lavoratore sulla speciale "Dichiarazione" di cui sara'
detto piu' avanti.
     La  medesima  circostanza dovrebbe parimenti essere segnalata dalla locale
Autorita' diplomatica o consolare italiana,  unitamente  alla  indicazione  dei
criteri  informatori  essenziali dell' assicurazione estera, al fine di consen-
tire alle SAP interessate la prevista riduzione dell'  indenita'  ,  ovvero  il
controllo  sulla regolarita' del conguaglio operato dall' azienda. Sul punto si
fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni, non appena il  Ministero  degli
Esteri  avra'  dato  il proprio benestare e fornito le relative istruzioni alle
proprie dipendenze periferiche.
     Nelle  more,  sara' cura delle SAP, nelle ipotesi di pagamento diretto, di
avvertire contestualmente il lavoratore in ordine alla possibilita' di  ripeti-
zione  dell'  indebito, in conseguenza dell' intervento risarcitorio dello Ente
di previdenza straniero. In merito al predetto  intervento,  si  deve  peraltro
rilevare  che  condizione  necessaria e sufficiente per la configurazione dell'
indebito e' la semplice previsione legislativa locale di un trattamento  econo-
mico  di  malattia in favore dei lavoratori di  altri Paesi, indipendentemente,
ossia, dalla concreta corresponsione della  prestazione,  che  potrebbe  essere
eventualmente  negata  per  inadempienze  amministrative imputabili allo stesso
lavoratore o all' azienda.
     Da ultimo, va ricordato che nei casi  di  sospensione  o  risoluzione  del
rapporto  di  lavoro,  qualora l' Istituto debba provvedere - in costanza dello
stato morboso - alla prosecuzione  del  pagamento  dell'  indennita'  (11),  l'
azienda e' tenuta a comunicare alla SAP competente (12) tutti i dati allo scopo
necessari (nominativo, indirizzo e recapito  attuale  del  lavoratore,  nonche'
somma gia' corrisposta) (13).
     Per l' ipotesi infine che il lavoratore rientri in patria per  (o  durante
la)  malattia  e'  di  tutta  evidenza  come  l' ulteriore corresponsione delle
prestazioni economiche  debba  essere  regolata  dalle  disposizioni  ordinarie
vigenti.
                                    *  *  *
     L' impossibilita' di disporre nei Paesi extra-comunitari in epigrafe di un
modulario per la certificazione di malattia analogo  a  quello  in  vigore  sul
territorio  nazionale,  comporta la necessita' di acquisire per altra via tutte
le informazioni ivi richieste, ai fini tanto  di  una  tempestiva  liquidazione
delle competenze dovute, quanto della preordinazione di un razionale sistema di
controlli (sia sanitari che amministrativi).
     In  conseguenza  di cio' , e' stata predisposta l' acclusa "Dichiarazione"
(all. 4) che dovra' essere  compilato  dal  lavoratore  ammalato  e  da  questi
trasmessa  al locale ufficio diplomatico o consolare unitamente alla certifica-
zione di malattia. Il modulo si compone  di  una  parte  A  contenente  i  dati
anagrafici  del  prestatore  di  lavoro e di una parte B che, riguardando anche
taluni dati aziendali non soggetti a variazione, potra' essere compilata in via
preventiva con il diretto ausilio dell' azienda stessa.
     Tra i dati della parte B particolare  importanza  assume  quello  relativo
alla  titolarita' o meno del diritto, da parte del lavoratore, alle prestazioni
economiche di malattia, nonche' quello afferente alla  Sede  INPS  ove  vengono
versati  i  contributi  assicurativi. I dati anzidetti, in effetti, si rivelano
decisivi per la corretta gestione delle richieste di  visite  mediche  di  con-
trollo  inoltrate  agli  uffici  diplomatici e consolari, attesa la sostanziale
estraneita' dell' Istituto ai controlli di soggetti  non  aventi  diritto  all'
indennita'  ,  nonche' per l' individuazione della SAP competente cui i cennati
uffici devono indirizzare, in Italia, la documentazione di malattia acquisita.
     Il  modulo  di cui trattasi, riprodotto a cura delle sedi in parola, sara'
da esse inviato in congrue quantita' alle aziende proprie  iscritte  che  rien-
trino  nella  sfera di applicazione della legge n. 398/1987, le quali potranno,
se del caso, provvedere successivamente in proprio alla duplicazione,  al  fine
di una piu' sollecita consegna ai prestatori di lavoro.
     Nella lettera che allo scopo  le  SAP  anzidette  faranno  pervenire  alle
aziende,  dovra'  essere  evidenziata  la necessita' che i moduli in questione,
compilati con grafia leggibile in ogni loro parte, accompagnino sia  il  certi-
ficato di inizio malattia che quello, o quelli, di continuazione.
     Di tanto, cosi' come dei contenuti essenziali della  nuova  normativa,  si
ritiene  opportuno  che i datori di lavoro diano adeguata informativa ai propri
dipendenti, fornendo loro, ove necessario, ogni utile assistenza  per  la  con-
creta  fruizione delle prestazioni previdenziali loro accordate dalla normativa
in oggetto. In tal senso, sara' convenientemente sollecitata la  collaborazione
delle predette aziende.
      Contestualmente, sara' loro chiarito che nella richiesta di visita medica
di  controllo  del lavoratore ammalato, da rivolgersi direttamente alla rappre-
sentanza diplomatica o consolare, dovranno  essere  indicati  gli  stessi  dati
contenuti  nel  summenzionato  modulo,  ove non si preferisca allegare alla ri-
chiesta medesima - da farsi sempre per  iscritto,  anche  quando  preceduta  da
altra  telefonica  -  un esemplare dello stesso debitamente compilato, sia pure
privo della sottoscrizione del prestatore di lavoro.
3) ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA E LIQUIDAZIONE DELLA
   INDENNITA' DI MATERNITA'
     Ferme  restando  le disposizioni che precedono circa l' individuazione dei
lavoratori aventi diritto, nonche' dei datori di lavoro  tenuti  alla  applica-
zione  della  normativa  di  cui trattasi, si ritiene di dover formulare talune
precisazioni in ordine agli aspetti piu' salienti dei  principi  relativi  all'
accertamento  dei  diritto ed alla liquidazione delle prestazioni economiche di
maternita' .
     L'  indennita'  di maternita' , ai sensi dell' art. 3 punto c) della legge
n. 398/1987, e' dovuta per i periodi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge  n.
1204/1971 (14), dietro presentazione al datore di lavoro - gia' individuato tra
quelli di cui al punto 1 della presente circolare - e  all'  INPS  di  apposita
domanda (v. all. 5, coincidente, nella declaratoria, con il modulo da accludere
alla certificazione di malattia).
     Per  quanto attiene in particolare alle certificazioni da allegare ai fini
del godimento delle prestazioni di cui trattasi, si sottolinea che  le  stesse,
ai  sensi dell' art. 3, punto c) della legge in oggetto, dovranno essere corre-
date da un visto di verifica medico-legale da parte di un sanitario di  fiducia
della  locale  rappresentanza  diplomatica o consolare, secondo le precisazioni
gia' formulate al paragrafo precedente.
     Una  particolare attenzione dovra' essere posta nei casi in cui ricorrendo
le condizioni di cui all' art. 5 della gia' menzionata legge n.  1204/1971,  la
rappresentanza  diplomatica  o consolare, a richiesta dell' interessata, potra'
disporre, sulla base di accertamento di un medico di fiducia,  l'  interdizione
anticipata  dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o piu'
periodi, rilasciando a tal fine apposita autorizzazione scritta (v. all. 6).
     Come  gia'  osservato,  sia  i contributi che le prestazioni economiche di
maternita' sono liquidati sulla base di retribuzioni convenzionali,  con  moda-
lita' analoghe a quelle in vigore nel territorio nazionale.
     Come nella malattia, anche per l' indennita' di maternita' vale  il  prin-
cipio  in  base al quale la prestazione a carico dell' INPS deve essere ridotta
in corrispondenza, allorquando sia prevista analoga prestazione a carico  dell'
eventuale Ente straniero.
     Per quanto non diversamente precisato, valgono le  disposizioni  impartite
in  materia  con  la circolare n. 134382 AGO/17 del 26 gennaio 1982 (15) e suc-
cessive, tenendo presente - ad ogni buon fine - che la legge  n.  398/1987  non
prevede  il riconoscimento dell' astensione facoltativa, ne' dei riposi giorna-
lieri per allattamento e delle correlative indennita' .
4) DISPOSIZIONE TRANSITORIA E VARIE
     Dopo quanto e' stato detto fin qui, emerge con sufficiente  chiarezza  che
l'  impalcatura normativa predisposta dal legislatore della 398/1987 per esten-
dere ai connazionali che prestano lavoro nei Paesi extra-comunitari in  oggetto
l'  assicurazione di malattia e maternita' garantita in patria, ha bisogno, per
operare concretamente e compiutamente, che i Ministeri citati nella legge -  in
particolare  quello  degli  Affari  Esteri  -  portino a compimento gli atti di
pertinenza (16).
     In  attesa  che  il  predetto dicastero degli Esteri fornisca alle proprie
rappresentanze diplomatiche e consolari le necessarie istruzioni  operative  in
materia  di  gestione  della certificazione di malattia e maternita' e dei con-
trolli medico-legali richiesti, relativamente  alle  quali  si  fa  riserva  di
successive  comunicazioni,  le SAP di residenza del lavoratore sono per intanto
pervenuta  (direttamente dagli interessati, ovvero dalle aziende), per la quale
sara' aperto regolare fascicolo, tenendo presente le ulteriori precisazioni  di
cui appresso.
     Preliminarmente, si  dovra'  provvedere,  ove  necessario,  alla  relativa
traduzione in italiano della certificazione, conservando la stessa nel relativo
fascicolo.
     Per  essere  considerato  valido  il certificato di malattia dovra' essere
redatto su carta intestata del medico o del luogo  di  cura,  e  contenere,  in
aggiunta  ai  dati  identificativi  del soggetto cui inerisce, la diagnosi e la
prognosi.
     Ove  dalla diagnosi si inferisca l' origine traumatica dell' evento morbo-
so, od anche la sua natura professionale, saranno richiesti al lavoratore -  se
del  caso anche tramite l' azienda - gli ulteriori elementi di conoscenza utili
a supportare l' eventuale azione  di  surroga,  ovvero  la  segnalazione  della
"pratica" all' INAIL.
     A proposito delle malattie professionali di competenza INAIL, va osservato
che  la  tabella   attualmente vigente in Italia sara' "aggiornata in relazione
alle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i  lavoratori  svolgono  la
propria  attivita'  ,  con  decreto  del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, sentito l' Istituto nazionale per l' assicurazione contro  gli  infor-
tuni sul lavoro" (art. 3, primo comma, punto a).
     In relazione a quanto  precede,  gli  episodi  morbosi  caratterizzati  da
diagnosi  non  sufficientemente  chiare  o comunque inusuali, saranno tenuti in
debita evidenza ai fini  del  successivo  confronto  con  la  suddetta  tabella
aggiornata.
     Per quanto si riferisce infine alla possibilita' per le SAP di  richiedere
controlli  medici dei lavoratori ammalati all' autorita' diplomatica e consola-
re, nell' attuale fase transitoria gli stessi  dovranno  essere  limitati  allo
stretto  indispensabile,  tenendo  altresi' conto del lasso di tempo necessario
alla richiesta per arrivare a destinazione.
5) DECORRENZA
     Le disposizioni di cui alla legge 398/1987 si  applicano  per  gli  eventi
insorti successivamente all' inizio dell' obbligo assicurativo, che decorre dal
periodo di paga in corso alla data del 9 gennaio 1986.
     La  decorrenza  del 9 gennaio 1986, giorno successivo a quello di pubblic-
azioe sulla Gazzetta Ufficiale (n. 1 - Serie Speciale - dell' 8  gennaio  1986)
della  citata  sentenza della Corte Costituzionale n. 369/1985, e' stata stabi-
lita recependo le indicazioni del Consiglio di Stato,  appositamente  interpel-
lato  dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  in ordine al momento
di insorgenza dell' obbligo assicurativo introdotto dalla sentenza medesima.
     Ne deriva che gli eventi insorti successivamente all' inizio dell' obbligo
assicurativo (vds. 1 cpv. del presente paragrafo),  sempre  che  opportunamente
documentati  e non ancora prescritti (17) possono essere assunti a carico dello
Istituto, qualora ovviamente ne sussistano tutti gli altri presupposti (18).
     Al  riguardo,  va  peraltro  fatto osservare che i criteri di liquidazione
delle indennita' , in specie per quanto afferisce al termine entro il quale  la
certificazione  deve  essere  spedita,  variano  in connessione con l' epoca di
manifestazione dell' evento.
     Tale conclusione consegue alla non uniforme disciplina normativa delineata
dalla successione dei decreti  reiterati,  nonche'  all'  esplicita  previsione
della  legge di conversione, che fa salvi i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti decaduti.
     In  considerazione  di  quanto sopra, nonche' del fatto che solo a partire
dal D.L. 1 aprile 1987, n. 130 - il terzo della serie, entrato in vigore  il  4
aprile  1987, come gia' indicato in premessa - e' stato stabilito il termine di
cinque giorni per l' invio  della  certificazione  di  malattia  da  parte  del
lavoratore  infermo, si deve ritenere che solo i certificati rilasciati dopo il
3 aprile 1987 sono soggetti alla nuova disciplina (5  gg.).  Tutti  gli  altri,
vale  a  dire  quelli  redatti  precedentemente  al  4 aprile 1987, sono invece
sottoposti alla regola generale, che prevede la notifica dell' evento entro due
giorni dalla data del rilascio del certificato medico.
                                   * * *
     Come  in  precedenza  rilevato, si fa riserva di successive istruzioni non
appena possibile.
     Similmente,  dicesi, per le modifiche apportate alla normativa in epigrafe
dal citato art. 11 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui viene adombrata la possibilita' di una
diversa disciplina per i lavoratori utilizzati dalle aziende di  cui  al  primo
comma dello stesso articolo.
                              p. IL DIRETTORE GENERALE
                                       BILLIA
 NOTE:
    (*)  Si  omettono  gli allegati nn. 1, 2 e 3, in quanto gia' pubblicati, lo
all. 2 in "Atti ufficiali" 1987 (dicembre), pag. 2933, gli all. 1 e 3 in  "Atti
ufficiali" 1988 (aprile e marzo), rispettivamente alle pagg. 1005 e 695.
    (1) Per il testo del D.L. n. 317/1987, coordinato con la legge  di  conver-
sione  n.  398/1987,  v.  "Atti  ufficiali"  1987, pag. 2526. In allegato viene
invece riportato il testo dell' art. 11 del  D.L.  30.12.1987,  n.  536,  quale
risulta  dalla  legge  di conversione 29 febbraio 1988, n. 48, il quale ha par-
zialmente modificato talune disposizioni della predetta legge n. 398/1987 (all.
1).
    (2) L' articolo e' riprodotto nel richiamato testo coordinato  della  legge
n. 398/1987.
    (3) Al personale dipendente da aziende esercenti servizi di trasporto,  pur
se  svolga attivita' analoga a quella degli agenti dipendenti da aziende cui si
applica in Italia la disciplina prevista dal R.D. 8 gennaio 1931, n.  148,  non
sono estensibili le norme contenute nel predetto Regio Decreto.
    (4) L' esclusione dei lavoratori inviati all' estero in trasferta  (da  non
confondere  con quelli trasferiti all'estero) dalla sfera di applicazione della
legge n. 398/1987 si ricava, oltre che dal contenuto  logico  del  primo  comma
dell' art. 5, dalla modifica apportata al predetto comma dal citato art. 11 del
D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, (all. 1), nella parte in cui si  afferma  che  i
soggetti  cui si riferisce il cennato art. 5 non sono quelli di cui all' art. 2
(come da precedente formulazione), bensi' , appunto, i  lavoratori  inviati  in
trasferta all' estero.
    (5) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 284.
    (6)  Nel caso di societa' costituite all' estero, la SAP presso cui saranno
svolti gli adempimenti contributivi sara' indicata dall' azienda, attraverso la
richiesta di immatricolazione.
    (7) L' individuazione della casistica di interesse, cosi'  come  delle  due
SAP di cui si parla nel testo, e' agevolata dalle notizie fornite in uno con la
denuncia della malattia come sara' detto piu' oltre.
    (8) Circa l' origine dell' anzidetta data del 9 gennaio 1986, v. infra prg.
5.
    (9) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 2553.
   (10) Cfr. circolare n. 625 EAD - 134362 AGO/84 del 22 aprile 1980, in  "Atti
ufficiali" , pag. 1008.
   (11) Al riguardo, si rammenta che nel rapporto di lavoro a tempo determinato
la  cessazione  dello  stesso  comporta,  parallelamente,  la  cessazione della
erogazione della prestazione.
   (12)  Si  ribadisce  che  la  SAP competente alla trattazione e liquidazione
della pratica di malattia e maternita' e' quella  nella  cui  giurisdizione  si
trova  la  residenza  in  Italia  del  lavoratore,  la quale dovra' ricevere la
documentazione relativa, salvo quanto precisato al  successivo  prg.  4,  dalla
Sede dove l' azienda risulta immatricolata.
   (13) Nella fattispecie di interesse  si  ritiene  opportuno  che,  prima  di
procedere all' emissione del titolo di pagamento dell' indennita' sia acquisita
conferma scritta, da parte del lavoratore, dell' indirizzo cui  localizzare  il
pagamento  stesso. Qualora tale pagamento sia da effettuare all' estero, dovra'
essere ovviamente osservata la particolare normativa prevista per  tale  circo-
stanza.  Nel  caso  di  pagamento  a persona designata dal lavoratore, la firma
sull' atto di delega dovra' essere opportunamente  autenticata  (eventualmente,
anche secondo modalita' in uso localmente, purche' le stesse siano riconosciute
- ed attestate - come valide dall' autorita' diplomatica o consolare italiana).
   (14) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 73.
   (15) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 240.
   (16)  Per  quanto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si deve
rilevare che la legge affida ad esso,  oltre  che  la  ricordata  pubblicazione
annuale  delle  retribuzioni  convenzionali, anche la prescritta autorizzazione
preventiva per la assunzione o il  trasferimento  dei  lavoratori  italiani  da
impiegare nei Paesi stranieri di cui trattasi.
   (17) La prescrizione annuale del  diritto  alle  prestazioni  economiche  di
malattia,  in  assenza  di  diversa  disposizione legislativa, si deve ritenere
decorra dall' anzidetta data del 9 gennaio 1986.
   (18)  Cio'  significa  che  le  ditte che abbiano a suo tempo effettivamente
anticipato le previste indennita' di malattia o maternita' , e che non  abbiano
a  tutt' oggi provveduto a conguagliare quanto erogato al titolo di cui tratta-
si, sono autorizzate a farlo nella prima denuncia utile contributiva, esponendo
ovviamente i relativi dati analitici sul Mod. DM-10/M-RS.
                                                  Allegato 1
Testo del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 coordinato  con  la  legge  di
conversione  29  febbraio  1988,  n.  48  recante: "Fiscalizzazione degli oneri
sociali, proroga degli sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno,  interventi  per
settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell' I.N.P.S.".
                            ... omissis ...
                                                  Allegato 2
DECRETO 22 ottobre 1987.
   Determinazione delle retribuzioni convenzionali da prendere a  base  per  il
calcolo  dei  contributi  dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei
lavoratori italiani operanti all' esterno.
                              ... omissis ...
                                                  Allegato 3
                    DECRETO 9 febbraio 1988
                    Determinazione delle retribuzioni convenzio-
                    nali da prendere a base, per l' anno 1988, ai fi-
                    ni del calcolo dei contributi dovuti per le
                    assicurazioni obbligatorie a favore dei lavo-
                    ratori italiani operanti all' estero (pubblicato
                    nella "Gazzetta ufficiale" dell' 8 marzo 1988,
                    n. 56).
                                 ... omissis ...
                                                  Allegato  4
Da allegare a cura del lavoratore al certificato
di malattia rilasciato nei Paesi extra-comunitari
con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale
(legge n. 398/87).
Per la compilazione vedere avvertenze sul retro.
                     D  I  C  H  I  A  R  A  Z  I  O  N  E
                     (scrivere a macchina o in stampatello)
(A) Il sottoscritto....................................... nato il ...........
                         (cognome e nome)
    codice fiscale _______________________ residente in .....................
                                                        (indirizzo in Italia)
    ........................................( Sede INPS (1) .................)
     (Via, numero civico, CAP, Comune, Provincia)
    attualmente dimorante a ..................................................
                            ( indirizzo completo durante la malattia )
    presso ..............................................................(2).
                             D  I  C  H  I  A  R  A
- che l' incapacita' al lavoro e' stata causata da (3) :
  __ malattia comune; __ infortunio sul lavoro; __ malattia professionale; __
  responsabilita' di terzi;
- di avere n. _____ famigliari a carico;
- di avere ripreso il lavoro in data ....................;
       di non avere
(B) -  ------------ (4) diritto all' indennita' di malattia a carico dell' INPS
         di avere
- che l' indennita' di malattia a carico dell' INPS deve essere corrisposta (3)
  ___ a cura del datore di lavoro col sistema del conguaglio;
  ___ direttamente dall' INPS in quanto appartenente ad una delle seguenti
      categorie:(3)
      ____ lavoratore sospeso, ovvero disoccupato;
      ____ lavoratore a tempo determinato, con meno di 30 giorni lavorati negli
           ultimi 12 mesi;
      ____ lavoratore dello spettacolo; disoccupato; saltuariamente o a tempo
           determinato;
      ____ ...................................................................;
   di non avere
-  ------------ (4) diritto alle prestazioni economiche di malattia da parte
     di avere       dell' eventuale Ente previdenziale del Paese estero di
                    temporaneo soggiorno;
     di essere
-   ---------------  (4) alle dipendenze della Ditta .........................
     di essere stato                                 (denominazione e sede in
                         .....................................................
                          Italia o , in mancanza, all' estero)
con attivita' in ..............................................................
                      ( indirizzo completo del luogo di lavoro )
la quale versa ( o ha versato) i contributi assicurativi presso  la  sede  INPS
di.......................
Data, ......................                     Firma del lavoratore
                                         ____________________________________
note:
(1)  Precisare la Sede INPS territorialmente competente secondo la residenza in
Italia del lavoratore.
(2)  Indicare,  se  del  caso, il nome dell' albergo, pensione, famiglia ecc. ,
presso cui e' fissata l' attuale dimora.
(3) Barrare la casella di interesse.
(4) Cancellare l' ipotesi che non ricorre.
                    AVVERTENZE PER IL LAVORATORE AMMALATO
     Per ottenere le prestazioni economiche di malattia a carico dell'INPS,  il
lavoratore  deve  trasmettere  entro  cinque giorni dalla data del rilascio, il
certificato di malattia alla locale rappresentanza diplomatica o consolare,  ed
inviare  in pari tempo al datore di lavoro copia del predetto certificato priva
di diagnosi.
     Al riguardo, si rammenta che il ritardo nell' invio o nella  presentazione
della documentazione sanitaria comporta la perdita dell' indennita' giornaliera
per ciascun giorno di ritardo.
     Prima di spedire o recapitare il certificato, e' necessario accertare  che
lo  stesso  riporti,  in maniera leggibile, cognome, nome, diagnosi, prognosi e
data di compilazione.
     Il lavoratore dovra' altresi' spillare ad  ogni  certificato  la  presente
dichiarazione,  debitamente  compilata  sia nella parte (A) che nella parte (B)
(quest' ultima con l'ausilio, se del caso, del datore di lavoro ), e tenersi  a
disposizione,  per tutta la durata della malattia dell' Autorita' diplomatica o
consolare italiana che potra' effettuare controlli medico-legali (  domiciliari
ed ambulatoriali) sullo stato di salute.
     Si ricorda infine che l' assenza ingiustificata alla visita domiciliare di
controllo, o la mancata presentazione a quella ambulatoriale,  sono  sanzionate
con  la  perdita dell' indennita' giornaliera per i giorni di malattia previsti
dall' art. 5 della legge 11.11.1983, n. 638.
     Analogo effetto produce anche la  mancata  o  inesatta  comunicazione  del
proprio recapito che renda impossibile l' effettuazione del controllo medesimo.
                            _____________________
                                                  Allegato  5
                 .... VEDI SUPPORTO CARTACEO ....
                                                  Allegato  6
Timbro dell' Ambasciata o del
Consolato Italiano a .................
                     LA  RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA DI
     VISTA la richiesta avanzata da ...........................................
tendente  ad ottenere il riconoscimento della facolta' di assentarsi dal lavoro
prima dell' inizio del riposo obbligatorio ante-parto previsto dall' articolo 4
della legge 30.12.1971 n.1204 .
     RILEVATO che l'istanza e corredata della certificazione sanitaria prevista
dall'Art.18 del regolamento di esecuzione della  citata  Legge  30.12.1971,  n.
1204  sulla tutela delle lavoratrici madri, approvato con D.P.R. 25.11.1976, n.
1026.
     VISTO il certificato medico di gravidanza nel quale il  parto  e  previsto
per il giorno ___________________;
     TENUTO CONTO degli accertamenti sanitari eseguiti dal  proprio  medico  di
fiducia
     VISTO l'art. 5 della legge 30.12.1971, n. 1204;
                                  D I S P O N E
che la lavoratrice Sig.ra ___________________________________________________
si assenti dal lavoro dal ______________________ al _________________________
LI ________________
                           Il Rappresentante Diplomatico
                           _____________________________

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