Eureka Previdenza

Messaggio 303 del 20 novembre 2001

Oggetto: Benefici previsti per i lavoratori esposti all'amianto. Art. 13 della legge n.257/1992, come modificato dalla legge n. 271/93. Periodi di contribuzione figurativa, tra cui quello derivante da aspettativa per motivi politici e sindacali, ex lege n. 300/1970.

Da parte di alcune Sedi è stato, nel tempo, chiesto di conoscere se ai fini della rivalutazione prevista dall'articolo13 della legge n.257/1992, modificato dalla legge n.271/1993, debbano essere considerati soltanto i periodi di attività effettivamente svolta oppure se la rivalutazione stessa riguardi anche i periodi coperti da contribuzione figurativa.

Come è noto, i periodi di contribuzione figurativa, rivalutabili con l'attribuzione dei benefici in parola, sono, allo stato, quelli di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, secondo le istruzioni di cui alla circolare n.255 del 10 novembre 1993, diramata a seguito direttiva ministeriale.

La questione generale riguardante la valutazione dei periodi coperti da contribuzione figurativa, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori esposti all'amianto, è stata più volte esaminata da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il predetto Dicastero, al quale è stata recentemente risottoposta la questione, con particolare riguardo ai periodi di aspettativa per motivi politici e sindacali, coperti da contribuzione figurativa ai sensi della legge n.300/1970, ha precisato quanto segue:

"Allo stato, la rivalutazione si applica, oltre che al periodo di lavoro effettivamente svolto, anche a quello di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, periodi da ritenere utili sia ai fini del conseguimento del requisito dei dieci anni di esposizione, sia ai fini della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5.

Pertanto, in linea generale, non si ritiene opportuno modificare tale orientamento, non potendosi considerare utili, ai fini della considerazione del periodo di esposizione, altri periodi di contribuzione figurativa, tra cui quello derivante da aspettativa per motivi politici e sindacali, ex lege 300/1970.

Tuttavia, nel singolo caso specifico, ove il lavoratore, che ha goduto dell'aspettativa sindacale, dimostri all'ente competente di essere stato comunque esposto all'amianto, in quanto svolgeva la sua attività in azienda, i periodi di provata esposizione significativa all'amianto possono essere riconosciuti utili ai fini del conseguimento dei benefici previsti dalla normativa in oggetto".

Sulla base della predetta direttiva ministeriale, in presenza di attestazione di esposizione all'amianto rilasciata dall'INAIL,in conformità alle istruzioni diramate in materia, potrà procedersi alla rivalutazione dei periodi di aspettativa per motivi politici e sindacali, coperti da contribuzione figurativa accreditata ai sensi della legge n.300/1970.

IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO

Messaggio 326 dell'11 dicembre 2001

Oggetto:    Pensione sociale e assegno sociale. Titolari di prestazioni INVCIV come ciechi civili.

Al punto 15.1 della circolare n. 94 del 22 aprile 1999 è stato precisato che le pensioni sociali liquidate ai sensi dell’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e gli assegni sociali liquidati ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sono incompatibili con le pensioni a favore dei ciechi civili e che nel caso in cui si debba liquidare una prestazione INVCIV in qualità di cieco ad un titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà provvedere alla revoca della prestazione non più spettante e a trattenere dagli arretrati della prestazione INVCIV in liquidazione le somme riscosse in più sull’assegno o pensione sociale.

Nel ribadire che, ai fini dell’accertamento dei requisiti reddituali per il diritto alla pensione sociale e all’assegno sociale, il reddito derivante dalla prestazione in liquidazione deve essere valutato, è comunque necessario tener conto che gli importi delle prestazioni a favore dei ciechi civili si sono nel tempo differenziati e che non tutte le tipologie di tali prestazioni sono di importo superiore alla pensione sociale o all’assegno sociale.

Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all’assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per la quota differenziale.

Le Sedi terranno conto degli anzidetti criteri nella definizione delle prestazioni interessate.

    IL DIRETTORE CENTRALE DELLE
    PRESTAZIONI
    De Stefanis

Messaggio 331 del 12 dicembre 2001

Oggetto:
Pensioni supplementari e calcolo contributivo

Da parte di alcune Sedi è stato chiesto se all'atto della liquidazione di una pensione supplementare a favore di un soggetto, titolare di un trattamento pensionistico a carico di Enti o Amministrazioni che gestiscono forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, che abbia iniziato l'attività lavorativa dipendente o autonoma con iscrizione all'INPS successivamente al 31 dicembre 1995 debba essere utilizzato il sistema di calcolo contributivo ovvero, qualora il richiedente sia in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva presso l'altra forma previdenziale di almeno diciotto anni, quello retributivo.
Al riguardo si fa presente quanto segue
Ai fini della valutazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 e della conseguente determinazione del sistema di calcolo da adottare per la liquidazione di una pensione, devono essere presi in considerazione esclusivamente i contributi - relativi ovviamente a periodi compresi entro tale data - da utilizzare per la liquidazione della pensione stessa, salvo che non si tratti di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti da liquidare nei confronti di lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono far valere anche contribuzione da lavoro autonomo. In tal caso devono essere computati tutti i periodi di contribuzione fatti valere al 31 dicembre 1995 non sovrapposti temporalmente,ancorché non utilizzabili in sede di prima liquidazione, ma solo a supplemento, attese le disposizioni dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n.155 (v. circolare n.180 del 14 settembre 1996, punto 6) Pertanto, nel caso prospettato, la pensione supplementare deve essere liquidata con il sistema contributivo


DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS

Messaggio 120 del 5 aprile 2001

Oggetto:

Procedura di ricostituzione PGM 480. Acquisizione dei dati dei supplementi liquidati a favore dei lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni, già titolari di pensione, che versano il 50 per cento dei contributi nelle gestioni dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti (articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449).
Con circolare n. 175 del 29 luglio 1998 sono state fornite le istruzioni relative alla modalità di determinazione dei supplementi da liquidare a favore dei lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni, già titolari di pensione, che versano, in applicazione dell’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre1997, n.449, il 50 per cento dei contributi nelle gestioni dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti.

Vengono ora resi disponibili i programmi aggiornati per l’acquisizione dei dati e per il calcolo dei supplementi in argomento.

1 – Modalità di acquisizione dei dati sul pannello VS1

Per consentire alle procedure di calcolo di determinare correttamente l’importo spettante per il supplemento in argomento sono previste particolari modalità di acquisizione, in particolare sono previsti i seguenti codici di gestione:

Codice gestione I (anziché 2) per i contributi versati nella gestione CD/CM;

codice gestione M (anziché 3) per i contributi versati nella gestione ART;

codice gestione N (anziché 4) per i contributi versati nella gestione COM.

Non è ammessa per i supplementi derivanti da contribuzione al 50 per cento una decorrenza anteriore al 1° febbraio 1998 e al compimento del 65mo anno di età del pensionato maggiorato di un mese.

La quota di supplemento con contribuzione al 50 per cento può avere la stessa decorrenza di una quota di supplemento al 100 per cento. Il supplemento al 50 per cento è costituito da sola quota B, è pertanto necessario che la registrazione relativa alla decorrenza del supplemento stesso sia acquisita indicando 1 nel campo relativo al numero delle settimane e 1 nel campo relativo al reddito medio pensionabile della quota A.

La quota del supplemento con contribuzione al 50 per cento (quota B) deve essere acquisita con le seguenti modalità:

· nel campo DECORRENZA VARIAZIONE: il valore 66AAAA per la gestione CD/CM, il valore 67AAAA per la gestione ART, il valore 68AAAA per la gestione COM;

· nel campo CODICE GESTIONE: il codice I per la gestione CD/CM; il codice M per la gestione ART, il codice N per la gestione ;COM

· nel campo NUMERO SETTIMANE deve essere acquisito il valore corrispondente alle settimane risultanti dall'estratto contributivo per le quali è stata versata la contribuzione al 50 per cento;

· nel campo REDDITO MEDIO PENSIONABILE deve essere acquisito l’importo del reddito medio pensionabile determinato con le consuete modalità, con riferimento al reddito del pensionato.

Si riportano di seguito alcuni esempi di supplementi e le relativa modalità di acquisizione.

3) Supplemento gestione ART con decorrenza 06/2000 per sola contribuzione al 50%.

Decorrenza supplemento

Codice gestione

Numero settimane

Reddito medio settimanale

062000

M

1

1

672000

M

52

345600

4) Supplemento gestione ART con decorrenza 06/2000 per contribuzione in parte al 100% e in parte al 50%

Decorrenza supplemento

Codice gestione

Numero settimane

Reddito medio settimanale

062000

3

23

345000

632000

3

100

347600

062000

M

1

1

672000

M

52

347600

La procedura di acquisizione verifica, nel caso in cui venga acquisita sia la quota B del supplemento al 100% che la quota B del supplemento al 50% a carico della stessa gestione, che l’importo del reddito medio pensionabile sia lo stesso per entrambe le quote.

2 – Modalità di calcolo

La procedura di calcolo è stata aggiornata e provvede, in presenza di una registrazione con gestione I, M o N a dividere per due le settimane indicate e ad effettuare poi il calcolo con le consuete modalità.

3 – Programmi

Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 i sottoelencati programmi

TNAP0480 versione A del 3 aprile 2001

TNAP3270 versione A del 3 aprile 2001

TNAP3215 versione A del 3 aprile 2001

TNAP3250 versione A del 3 aprile 2001

TNAP3267 versione A del 3 aprile2001

TNAP3273 versione A del 3 aprile 2001

TNAP3278 versione A del 3 aprile 2001

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE

IL DIRETTORE CENTRALE DEI

PRESTAZIONI

SISTEMI INFORMATIVI

De Stefanis

Crecco

Messaggio 47 del 2 febbraio 2001

Oggetto:
Art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388. Assegno sociale in favore dei cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno.

Com' è noto l'art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, recepito nell' art. 41 del D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286, ha stabilito che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, siano equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni e delle provvidenze, anche economiche, di assistenza sociale.

In base alla predetta norma, con circolare n. 82 del 12 aprile 2000, erano state date disposizioni per l'applicazione del provvedimento nei confronti dei cittadini extracomunitari ultrasessantacinquenni titolari sia della carta di soggiorno sia del permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno.

L' applicazione della legge nei termini suesposti è stata peraltro sospesa stante l' esigenza, emersa in sede ministeriale , di sottoporre la problematica ad un ulteriore approfondimento per l' aspetto riguardante la concessione dell' assegno sociale ai soggetti titolari del solo permesso di soggiorno (messaggio n. 000037 dell'11 maggio 2000 ).

La questione è ora risolta con l' entrata in vigore dell' art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, che ha stabilito che " ai sensi dell' art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l' assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno".

Le domande di assegno sociale presentate a partire dal 1° gennaio 2001 da titolari di permesso di soggiorno di durata superiore all' anno devono essere pertanto respinte.

In ordine alla retroattività delle disposizioni contenute nell' art. 80 della legge 388/2000 si fa riserva di istruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

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