Eureka Previdenza

Riduzione del cuneo fiscale

Adempimenti del sostituto d'imposta

(circ.67/2014)

La circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate del 28.4.2014, al punto 3 precisa che “i sostituti di imposta, devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro diposizione effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base  ai dati di cui entri in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014”.

La successiva circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 14/05/2014 chiarisce, al paragrafo 2, le modalità di calcolo che il sostituto deve adottare per la concessione del credito, anche in relazione a particolari situazioni temporali del rapporto di lavoro.

Tale circolare inoltre precisa che, una volta determinato il credito spettante  “non è consentito… dividere l’importo del credito di 640 euro su base annua per le 12 mensilità, ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale euro 426,67), erogando solo a conguaglio la differenza (euro 213, 33)”.

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