Per le prestazioni il cui pagamento e’, invece, effettuato direttamente all’assicurato sarà l’Istituto che, in qualità di sostituto di imposta ed in applicazione della normativa in oggetto, riconoscerà l’eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari.
Quindi, solo tali prestazioni, per le quali l’Istituto effettua il pagamento diretto all’assicurato e svolge le funzioni di sostituto di imposta (es. indennità di disoccupazione), saranno prese a base per il calcolo del reddito complessivo per l’eventuale riconoscimento del credito in argomento.
Le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli artt. 49 e 6 del T.U.I.R. cosi’ come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 326/1997.
Anche la circolare n. 9/E sopracitata ed allegata alla presente circolare, ha evidenziato che le somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi da lavoro dipendente, che, in virtu’ del comma 2 dell’art. 6 del T.U.I.R., sono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Peraltro anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito hanno diritto alle detrazioni di cui al comma 1 dell’art. 13 del T.U.I.R., le quali competono nell’anno in cui i redditi vengono erogati e sono assoggettate a tassazione corrente.
Per la determinazione del credito il decreto legge prevede che lo stesso sia rapportato “al periodo di lavoro nell’anno” (art. 1 comma 2 del decreto legge n. 66/2014) e che le disposizioni si applicano per il solo periodo di imposta 2014 (comma 3). La circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che il credito va calcolato “in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro considerando il numero di giorni lavorati nell’anno”.
Nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito, sia quelle erogate in costanza di rapporto di lavoro che quelle erogate a seguito di cessazione dello stesso, la precitata circolare n. 9/E precisa che per le indennità erogate dall’Istituto le detrazioni spettano in relazione ai giorni indennizzati, ad esempio, per l’ indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di erogazione della prestazione.
In ossequio alla normativa vigente l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, e’ tenuto a riconoscere in via automatica il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore, quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni.
Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS, sostituto di imposta, il quale potra’ recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.