Eureka Previdenza

Riduzione del cuneo fiscale

Titolari di prestazioni a sostegno del reddito

(circ.67/2014)

Le prestazioni di sostegno al reddito, come è noto, sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso.

Eventi del primo tipo possono dar diritto, per esempio, a prestazioni di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità. Rientrano, senz’altro nella seconda casistica le prestazioni di mobilità, disoccupazione ASpI e MiniASpI legate alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro e quindi alla perdita del posto di lavoro.

Si precisa che le prestazioni di malattia e maternità possono, ai sensi della normativa vigente, essere erogate direttamente dall’Istituto, sia in costanza del rapporto di lavoro, sia nel caso di cessazione dello stesso.

Riduzione del cuneo fiscale

Titolari di prestazioni a sostegno del reddito

(circ.67/2014)

Le prestazioni di sostegno al reddito, come è noto, sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso.

Eventi del primo tipo possono dar diritto, per esempio, a prestazioni di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità. Rientrano, senz’altro nella seconda casistica le prestazioni di mobilità, disoccupazione ASpI e MiniASpI legate alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro e quindi alla perdita del posto di lavoro.

Si precisa che le prestazioni di malattia e maternità possono, ai sensi della normativa vigente, essere erogate direttamente dall’Istituto, sia in costanza del rapporto di lavoro, sia nel caso di cessazione dello stesso.

Prestazioni anticipate dal datore di lavoro

In merito alle modalità di pagamento di tali prestazioni, in molti casi le stesse sono anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all’Istituto. In tale ipotesi il sostituto di imposta è il datore di lavoro che dovrà riconoscere l’eventuale credito spettante.

Prestazioni pagate direttamente dall'INPS

Per le prestazioni il cui  pagamento e’, invece, effettuato direttamente all’assicurato sarà l’Istituto che, in qualità di sostituto di imposta ed in applicazione della normativa in oggetto, riconoscerà l’eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari.

Quindi, solo tali prestazioni, per le quali l’Istituto effettua il pagamento diretto all’assicurato e svolge le funzioni di sostituto di imposta (es. indennità di disoccupazione), saranno prese  a base per il calcolo del reddito complessivo per l’eventuale riconoscimento del credito  in argomento.

Le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli artt. 49 e 6 del T.U.I.R. cosi’ come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 326/1997.

Anche la circolare n. 9/E  sopracitata ed allegata alla presente circolare, ha evidenziato che le somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità costituiscono proventi  conseguiti in sostituzione di redditi da lavoro dipendente, che, in virtu’ del comma 2 dell’art. 6 del T.U.I.R., sono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Peraltro anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito hanno diritto  alle detrazioni di cui al comma 1 dell’art. 13 del T.U.I.R., le quali competono nell’anno in cui i redditi  vengono erogati e sono assoggettate a tassazione corrente.

Per  la determinazione del credito il decreto legge prevede che lo stesso sia rapportato “al periodo di lavoro nell’anno” (art. 1 comma 2 del decreto legge n. 66/2014) e che le disposizioni si applicano per il solo periodo di imposta 2014 (comma 3). La  circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che il credito va calcolato “in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro considerando il numero di giorni lavorati nell’anno”.

Nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito, sia quelle erogate in costanza di rapporto di lavoro che quelle erogate a seguito di cessazione dello stesso,  la precitata circolare n. 9/E precisa che per le  indennità erogate dall’Istituto le detrazioni spettano in relazione ai giorni indennizzati, ad  esempio, per l’ indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di erogazione della prestazione.

In ossequio alla normativa vigente l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, e’ tenuto a riconoscere in via automatica il credito determinando la spettanza  ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore, quali  i dati relativi alle prestazioni erogate ed  i dati desunti dal casellario delle pensioni.

Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento  del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS, sostituto di imposta, il quale potra’ recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e modalità di calcolo del credito

Tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e modalità di calcolo del credito

Come già evidenziato le prestazioni a sostegno del reddito sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Tale peculiarità ha effetti  sul calcolo del reddito previsionale.

Ai fini della determinazione del credito, pertanto, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in due categorie:

  • le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale” .
    Per tali fattispecie si terrà conto  della durata  teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2014 o altra data precedente se la scadenza è anteriore.
    Rientrano in tale categoria, ove si accertino i requisiti previsti per il riconoscimento del credito indicati al paragrafo 2 della presente circolare :
    1. indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI  di cui all’art. 2 della legge n. 92/2012; In considerazione delle novità (msg.2946/2015) introdotte dal Jobs Act (legge n. 183/2014) e dal d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, ai fini del calcolo del bonus rileveranno le nuove prestazioni NASPI (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e  DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati). Nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si anticipa che, ai fini del bonus fiscale, per tali prestazioni trovano applicazione le disposizioni già impartite per le indennità di disoccupazione ASPI e mini ASPI con la circolare n. 67/2014.
    2. indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991;
    3. trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia di cui all’art. 11 della legge 223/1991,di cui all’ art. 3 comma 3 del decreto legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994;
    4. sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
    5. crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia;
    6. indennità di maternità per congedo obbligatorio di cui agli artt. 16, 17 e 26 del d.lgs. n. 151/2001;
    7. congedo obbligatorio del padre ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  • le prestazioni per le quali il credito verrà determinato in base ai dati disponibili e nel momento in cui si verifichi il requisito di accesso alla soglia minima del reddito complessivo per il quale l’imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente  come previsto dall’art. 13 del T.U.I.R.
    Rientrano in tale categoria le prestazioni legate alle integrazioni salariali per le quali  non si conosce in via previsionale la durata della prestazione ne’  l’effettiva fruizione da parte del singolo lavoratore. Infatti per tali prestazioni sono previsti  provvedimenti di autorizzazione concessi all’Azienda e non al singolo lavoratore. Preventivamente, non sarà possibile determinare, per il singolo lavoratore, i periodi di sospensione dell’attività lavorativa e quindi il relativo reddito previsionale. In tali ipotesi il riconoscimento del credito sarà effettuato in base ai singoli pagamenti mensilmente effettuati.
    Rientrano in tale modalità di calcolo tutte le tipologie di integrazione salariale (CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga), naturalmente solo quelle  a pagamento diretto.
    Sono ricomprese in questa categoria, tra le altre, l’indennità di malattia,  l’ indennità di congedo parentale, il congedo facoltativo del padre, le indennità antitubercolari TBC, i permessi ex lege 104/1992, le prestazioni di congedo straordinario ed i trattamenti di disoccupazione agricola.

Prestazioni a sostegno del reddito escluse

Prestazioni a sostegno del reddito escluse

Restano escluse dall’ambito di applicazione della normativa alcune tipologie di prestazioni a sostegno del reddito di seguito indicate.

  • Le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata di cui all’art. 17 del T.U.I.R.:
    1. TFR Fondo di garanzia  di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982;
    2. TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
    3. Una Tantum co.co.pro di cui all’art. 2 commi 51 e ss. della legge n. 92/2012;
    4. Pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 4.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’art. 17 del T.U.I.R..
  • Pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione
    Vi sono alcune ipotesi in cui in base alla normativa vigente e’ previsto il pagamento anticipato dell’indennità al fine di  incentivare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo dell’assicurato.
    Rientrano in tali ipotesi:
    1. l’anticipazione dell’ indennità ASpI e  Mini  ASpI (art. 2, comma 19 della legge n. 92/2012);
    2. l’anticipazione dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 5 della legge n. 223/1991);
    3. l’anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l’autoimpiego (D.I. 28 maggio 1998);
    4. l’ anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi.

Anche tale tipologia di indennità non rientra nel campo di applicazione della normativa del credito di cui all’art. 1 del decreto legge n. 66/2014, in quanto e’ previsto il regime fiscale della tassazione separata.

Per quanto concerne, in particolare l’anticipazione di cui al punto a.1.1) sopra elencato, si segnala che l’art. 2, comma 19, della legge n. 92/2012 prevede – in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – che il lavoratore avente diritto alla corresponsione delle indennità di disoccupazione in ambito ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine  di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa.Tale  possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di  euro per  ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Tale anticipazione, come tutte le altre forme di indennità anticipata previste nelle lettere sopra elencate a.1.1) – a.1.4), non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità.

Proprio tale orientamento e’  stato sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, seppur con riferimento all’anticipazione della indennità di mobilità ma analogamente esteso a tutte le altre tipologie di anticipazione, laddove e’ stato deciso che “l'erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e tale resta la sua funzione sia che venga svolta un'attività di artigiano, ovvero di commerciante o ancora attività imprenditoriale (ex pluribus Corte di Cassazione n.9007 del 2002)”.

Sempre con riferimento all’anticipazione dell’indennità ASpI e MiniASpI, si segnala che la peculiare natura dell'erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata  è, altresi’, rafforzata dal particolare regime finanziario e contributivo previsto. Ai sensi dell'art. 2, comma 19, della legge n. 92/2012, infatti, il beneficio dell’anticipazione di cui trattasi attinge ad apposite risorse finanziare nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; inoltre per il periodo di trattamento anticipato non spettano né le prestazioni accessorie come gli Assegni al Nucleo Familiare, né  la contribuzione figurativa.

  • Sono ancora da escludere dall’ambito di applicazione della normativa del credito in argomento, in quanto  costituiscono redditi da lavoro autonomo e non sono redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 comma 1 e comma 2 lett.b) e 50 comma 1 del T.U.I.R.:
    • Indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
    • Indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.

Nelle suddette ipotesi  tali indennità seguono le caratteristiche del reddito principale ai fini fiscali.

  • Vi sono, infine, prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali  che, in quanto tali, non sono soggette alla normativa del credito di cui al decreto legge n. 66/2014.

Tali :

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