Eureka Previdenza

Riduzione del cuneo fiscale

Comunicazioni dell'avente diritto

(circ.67/2014) (msg.5661/2014)

L’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, in  ossequio alla normativa vigente, riconoscerà, in via automatica, il credito determinando la spettanza  ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dall’assicurato , quali i  dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni.

Gli assicurati  che non hanno i presupposti per il riconoscimento  del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto, il quale potrà recuperare il credito, eventualmente erogato, dai pagamenti successivi  e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Se l’assicurato  e’ titolare oltre che di redditi da prestazioni previdenziali anche di altri redditi derivanti da rapporti di lavoro contestuali, redditi che isolatamente considerati  danno diritto al credito ma complessivamente superano la soglia massima consentita,  non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, lo stesso, come previsto dalla circolare n.9/E sopracitata e’ tenuto a dare comunicazione  della circostanza  al datore di lavoro e all’INPS, che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito.

Laddove, invece, l’importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita  sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito  e l’assicurato e’ tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere il credito che sarà, invece, riconosciuto da un solo sostituto di imposta.

Riduzione del cuneo fiscale

Comunicazioni dell'avente diritto

(circ.67/2014) (msg.5661/2014)

L’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, in  ossequio alla normativa vigente, riconoscerà, in via automatica, il credito determinando la spettanza  ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dall’assicurato , quali i  dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni.

Gli assicurati  che non hanno i presupposti per il riconoscimento  del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto, il quale potrà recuperare il credito, eventualmente erogato, dai pagamenti successivi  e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Se l’assicurato  e’ titolare oltre che di redditi da prestazioni previdenziali anche di altri redditi derivanti da rapporti di lavoro contestuali, redditi che isolatamente considerati  danno diritto al credito ma complessivamente superano la soglia massima consentita,  non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, lo stesso, come previsto dalla circolare n.9/E sopracitata e’ tenuto a dare comunicazione  della circostanza  al datore di lavoro e all’INPS, che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito.

Laddove, invece, l’importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita  sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito  e l’assicurato e’ tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere il credito che sarà, invece, riconosciuto da un solo sostituto di imposta.

Altre ipotesi

Si potrebbe verificare altresì l’ipotesi in cui l’assicurato percettore di prestazioni previdenziali nell’anno 2014 abbia intrattenuto anche rapporti di lavoro.
In particolare:

  • il titolare di  prestazione previdenziale  nel 2014 che, antecedentemente al godimento della stessa  abbia intrattenuto nel corso del medesimo anno un rapporto di lavoro,  può produrre  all’Istituto la relativa certificazione fiscale (modello CUD)  relativa ai  redditi da  lavoro dipendente al fine di consentire l’esatta  determinazione della spettanza del credito e del relativo importo. In tale caso l’Istituto terrà conto anche dei dati esposti nella certificazione fiscale prodotta per la determinazione del credito. In assenza di certificazione (modello CUD) per la certificazione dei  redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, la determinazione della spettanza del credito e del relativo importo sarà effettuata in base ai soli dati reddituali a disposizione dell’Istituto, così come chiarito nella circolare 67/2014;
  • analogamente, l’assicurato che nel corso del 2014 sia stato titolare  di redditi da prestazioni previdenziali e che abbia instaurato un successivo rapporto di lavoro, potrà consegnare al nuovo sostituto di imposta la certificazione fiscale (modello CUD) rilasciata dall’Istituto  relativa alle prestazioni  erogate, che consentirà al nuovo sostituto l’ esatta determinazione della spettanza del credito e del relativo importo.

Si rammenta, ad ogni buon fine, che il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto di imposta un credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R. in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

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