Eureka Previdenza

Legge 402 del 25 luglio 1975

Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati.

Vigente al: 17-8-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonche' i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e per i familiari a carico.

La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma e' subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreche' il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1 novembre 1974.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'articolo 1 e' dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.

A tale ufficio dovra' essere altresi' prodotta apposita dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorita' consolare italiana.

Art. 3.

I lavoratori di cui all'articolo 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne sempreche' abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero.

In tal caso, dalla dichiarazione di cui all'articolo 2 dovra' altresi' risultare l'indicazione della durata dell'occupazione all'estero.

Art. 4.

Alla corresponsione degli assegni familiari nonche' dell'indennita' di disoccupazione provvede l'istituto nazionale della previdenza sociale con le modalita' che saranno stabilite dagli appositi comitati speciali preposti rispettivamente alla gestione della Cassa unica degli assegni familiari ed all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Alle prestazioni per l'assistenza sanitaria provvedono per le forme assistenziali di propria competenza rispettivamente l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano nonche' le regioni.

Gli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni ai sensi della presente legge sono posti a carico degli enti o gestioni tenuti all'erogazione delle prestazioni stesse. La copertura assicurativa presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di disoccupazione indennizzata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e' assunta dalla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 25 luglio 1975


LEONE


MORO - TOROS -

RUMOR - COLOMBO


Visto, il Guardasigilli: REALE

 

Legge 164 del 20 maggio 1975

Provvedimenti per la garanzia del salario.

Vigente al: 21-9-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Interventi di integrazione salariale

Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e' dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:

1) integrazione salariale ordinaria per contrazione - o sospensione dell'attivita' produttiva:

  1. per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;
  2. ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;

2) integrazione salariale straordinaria:

a)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 MARZO 1988, N. 86, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L.20 MAGGIO 1988, N. 160))

b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

Art. 2.

Misure dell'integrazione salariale


L'integrazione salariale e' dovuta nella misura dell'80 per cento

della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Art. 3.

Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale


I periodi di sospensione per i quali e' ammessa l'integrazione

salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per;

il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita',

vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo sara' calcolato sulla

base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa

saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 4.

Assistenza sanitaria nei periodi di integrazione salariale

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di

integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

7-6-1975 - GAZZETTA UFFICIALE DELL'assistenza sanitaria spetta

anche nel corso della istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8

della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennita' a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Art. 5.

Procedure di consultazione sindacale

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attivita' produttiva, l'imprenditore e' tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.

Quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, superiore a sedici ore settimanali, si procedera', a richiesta dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attivita' produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

La richiesta di esame congiunto dovra' essere presentata entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa procedura dovra' esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la richiesta medesima.

Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva di cui all'articolo 1, l'imprenditore e' tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonche' per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella, provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione seguira', su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovra' esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

All'atto della presentazione delle richieste di integrazione salariale ordinaria o straordinaria dovra' darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

Durata dell'integrazione salariale ordinaria

L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1 n. 1) e' corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo puo' essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.

Art. 7.

Procedimento d'integrazione salariale ordinaria

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Art. 8.

Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni L'integrazione salariale e' disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia.

Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dello Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 9.

Ricorso contro il provvedimento della commissione provinciale

Avverso il provvedimento della commissione provinciale e' ammesso

ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Il ricorso puo' essere proposto entro il termine di trenta giorni

dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale decide

in via definitiva.

Art. 10.

Procedimenti d'integrazione salariale straordinaria


Per quanto non disposto dalla presente legge, l'integrazione

salariale straordinaria e' regolata dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464.

Art. 11.

Durata dell'integrazione salariale straordinaria


Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga

trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' ammessa nel limite massimo di sei mesi.

La proroga dell'integrazione salariale nei casi di

ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il primo anno, e' disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. La concessione di tale proroga e' subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.

Art. 12.

Finanziamento della Cassa integrazione guadagni

La Cassa integrazione guadagni e' alimentata dai seguenti proventi:

1) contributo a carico delle imprese industriali nella misura dell'1 per cento della retribuzione, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50 dipendenti il contributo e' determinato nella misura dello 0,75 per cento.

Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto proporzionale, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; tale modifica e' obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite per le integrazioni salariali ordinarie risulti superiore al 10 per cento;

2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sara' versato, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non e' dovuto quando l'integrazione salariale e' corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili;

3) contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.

Art. 13.

Computo dei dipendenti

Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al

precedente articolo 12, si tiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del personale complessivamente in forza alla data del 1 gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto e' determinato, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.

Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa

riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attivita'. A tal fine l'impresa e' tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al termine di ciascun anno.

Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel

calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Art. 14.

Bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria


Nel bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai

dell'industria devono essere esposti, in voci distinte, i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge.

Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi

del precedente esercizio finanziario.

Art. 15.

Impiegati


Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma,

della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' elevato a L. 300.000.

L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che

sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

Art. 16.

Termine per il rimborso delle prestazioni


Il termine di tre mesi fissato dall'articolo 9 del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e' elevato a sei mesi.

Art. 17.

Formazione professionale


Nei casi di integrazione salariale straordinaria, l'ufficio

regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte, per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio

dell'integrazione salariale quando rifiuti di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

Il trattamento d'integrazione salariale non e' cumulabile con gli

assegni, le indennita', i compensi spettanti per i corsi nonche' con l'indennita' o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

Art. 18.

Disposizioni particolari per gli operai agricoli


La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli

ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e' elevata all'80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.

La relativa spesa e' posta a carico della gestione della Cassa per

l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, la misura

dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, puo' essere modificata al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso mediante il provvedimento previsto dall'articolo 21 della legge medesima; tale modifica e' obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole risulti superiore al 10 per cento.

Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'articolo 14 della

legge 8 agosto 1972, n. 457, si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 19.

Disposizioni finali


E' abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle della

presente legge.

Art. 20.

Regime transitorio


A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al

31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.

Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al

precedente articolo 12 punto 1).

I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione

guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 20 maggio 1975


LEONE


MORO - TOROS - ANDREOTTI

- COLOMBO - MARCORA

- DONAT-CATTIN


Visto, il Guardasigilli: REALE

 

Legge 419 del 6 agosto 1975

Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi.

Vigente al: 27-2-2014  

 
 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.


Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione

obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per se' e per i componenti la propria famiglia, i titolari di pensioni o rendite di cui ai punti 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sempreche' l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Art. 2.


Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati

componenti il nucleo familiare assistibile:

a) il coniuge;

b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli

affiliati, gli esposti regolarmente affidati, figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge;

c) i fratelli e le sorelle a carico;

d) i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le

persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti i viventi a carico, purche' abbiano superato i 60 anni di eta' per l'uomo ed i 55 anni per la donna.

Il limite massimo di eta' e' fissato per le persone di cui alle

lettere b) e c) del precedente comma fino al 210 anno di eta'.

Per le stesse persone di cui alle lettere b) e c), che siano

regolarmente iscritte ad universita' o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano gia' conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di eta' e' ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 260 anno di eta', sempre che essi risultino a carico del capo famiglia.

I limiti di eta' previsti dal presente articolo non si applicano

nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro.

Per i familiari indicati nel presente articolo le prestazioni

economiche sono dovute sempreche' gli stessi risultino a carico del capo famiglia.

Art. 3.


I soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi

hanno diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche quando all'atto della domanda possano far valere almeno un anno di contribuzione.

Art. 4.


A decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di

ciascun anno, l'indennita' prevista dall'articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, nonche' la indennita' di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati

di cui all'articolo della presente legge e loro familiari le anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'.

Art. 5.


Agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non

inferiore a sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attivita' lavorativa, spetta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si e' conclusa la cura per stabilizzazione o per guarigione clinica, una indennita' giornaliera pari all'indennita' post-sanatoriale, d'importo e durata pari a quella stabilita dall'articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Dopo il periodo di trattamento di cui al comma precedente agli

assistiti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, spetta l'assegno di cura o di sostentamento.

Art. 6.


I primi due commi dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n.

1088, sono sostituiti dai seguenti:

"Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico,

spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate.

Tale assegno e' concesso agli assistiti ed ai loro familiari a

carico la cui capacita' di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della meta' per effetto o in relazione alla malattia tubercolare.

L'assegno e' rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la

predetta riduzione".

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n.

1088, e' sostituito dal seguente:

"La domanda di cui al primo comma deve essere presentata

all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2".

Art. 7.


Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218,

e' sostituito dai seguenti:

"Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la

vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nella vita assicurativa, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura e di sostentamento, sussidiabili per legge, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti

prima e dopo il pensionamento, senza limiti.

La misura dei contributi da accreditare e' pari alla classe media

dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe 10° della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione,

definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato".

Art. 8.


Un rappresentante della commissione degenti partecipa, con parere

consultivo, ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in tisiologia e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 9.


All'articolo 9, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132,

e' aggiunto il seguente punto:

"4) da due membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori

tubercolotici piu' rappresentative a carattere nazionale".

Art. 10.


L'articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e' sostituito

dal seguente:

"Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti

pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unita' hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con mansioni ed orario adeguati alle residue capacita' lavorative.

La conservazione del posto, salvo che disposizioni piu' favorevoli

regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianita'.

In caso di contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al

lavoro valgono le norme di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che prevedono il sopralluogo del collegio sanitario provinciale".

Art. 11.


Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si

fara' fronte con i contributi previsti per legge per l'assicurazione generale obbligatoria contro la tubercolosi.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 6 agosto 1975


LEONE


MORO - GULLOTTI - TOROS

- COLOMBO - ANDREOTTI


Visto, il Guardasigilli: REALE

Legge 427 del 6 agosto 1975

Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini.

Vigente al: 5-3-2014

Titolo I

INTEGRAZIONE SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE
INDUSTRIALI E ARTIGIANE DELL'EDILIZIA E AFFINI E DI ESCAVAZIONE E
LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, e' corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

Art. 2.

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'INPS apposita domanda nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non puo' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente alla integrazione salariale non percepita.

L'imprenditore e' tenuto a registrare sul libro paga o su documenti equipollenti l'integrazione salariale corrisposta a ciascun lavoratore.

L'imprenditore deve fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale nei termini e secondo le modalita' stabilite dallo stesso istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno percepito l'integrazione salariale, firmato dai lavoratori interessati o con la specificazione del mezzo di pagamento, nonche' con l'indicazione del periodo e degli altri dati che saranno richiesti dallo istituto medesimo.

Art. 3.

L'integrazione salariale e' disposta da una commissione

provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia.

La sede provinciale dell'INPS, competente per territorio, cura

l'attuazione del provvedimento.

Per ciascun componente della commissione provinciale puo' essere

nominato un supplente.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche ai

componenti le commissioni provinciali di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Art. 4.

Avverso il provvedimento della commissione provinciale e' ammesso

il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058.

Il ricorso puo' essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla

data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alla seduta della commissione provinciale che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo la commissione centrale

decide in via definitiva.

Art. 5.

I periodi di sospensione per i quali e' ammessa l'integrazione

salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di 36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base

della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa

sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 6.

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di

integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di

concerto con il Ministro per il tesoro si provvedera' a determinare il contributo a carico della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, in relazione ai rispettivi oneri derivanti dall'assistenza sanitaria, erogata ai sensi del precedente comma, oltre il normale periodo di copertura assicurativa.

Art. 7.


Il lavoratore che, durante il periodo di sospensione o di riduzione

dell'orario di lavoro, si dimette perche' assunto in altra azienda dello stesso settore di attivita', non perde il diritto alla integrazione salariale fino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro.

Art. 8.


I contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970,

n. 14, e dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevati rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

A carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di

integrazione salariale e' posto un contributo addizionale pari al 5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti. Detto contributo e' versato, in sede di conguaglio, alla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non e' dovuto quando l'integrazione salariale e' corrisposta per sospensione o riduzione di orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili.

Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di

ciascun esercizio sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive di cui al primo comma possono essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058. Tale modifica e' obbligatoria quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilita' separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per cento.

Titolo II
TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI
LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI

Art. 9.

Ai lavoratori impiegati e operai licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attivita' aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, e' corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione nella misura e con le modalita' di cui agli articoli seguenti.

((Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre' contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia)).

Art. 10.


L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione e' pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, la quale e' determinata nella misura di un settimo della somma che si ottiene rapportando all'orario di 40 ore settimanali la retribuzione media oraria assoggettata a contribuzione nelle ultime quattro settimane per le quali risulti resa la prestazione lavorativa.((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 3,comma 1) che a decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui al presente articolo e' elevato dai due terzi all'ottanta per cento. L'importo del trattamento non puo' superare l'ammontare mensile di L. 600.000.

Art. 11.


Il trattamento speciale di disoccupazione e' corrisposto dal giorno dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento, il trattamento speciale e' corrisposto dal primo giorno di disoccupazione.

Agli operai che hanno i requisiti lavorativi previsti dall'articolo 9 della presente legge il trattamento speciale e' corrisposto anche per il periodo di sospensione dal lavoro verificatosi immediatamente prima del licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia avanzato richiesta di integrazione salariale ma questa sia stata respinta per motivi diversi da quello della tardiva presentazione e il licenziamento sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi dall'inizio della sospensione.

In tale caso il trattamento speciale decorre, anche in mancanza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, dalla data di inizio della sospensione dal lavoro, previa presentazione da parte del datore di lavoro dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi cui si riferiva la domanda di integrazione salariale.

Il lavoratore cessa dal diritto al trattamento speciale di cui alla presente legge quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultano corrisposte complessivamente 90 giornate del trattamento medesimo.

Art. 12.


Nei casi di crisi economiche settoriali o locali dell'edilizia, dichiarate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato, il trattamento speciale di disoccupazione e' corrisposto fino al limite massimo di 180 giorni.

L'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, formula proposte in ordine al provvedimento di cui al precedente comma.

((COMMA ABROGATO DALLA L.23 LUGLIO 1991, N. 223)).

Art. 13.


Fermo restando quanto previsto nel primo comma dell'articolo 11, il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale anche l'eventuale diritto all'indennita' ordinaria si prescrive nel termine di cui al primo comma.

Art. 14.


Qualora il lavoratore, oltre a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge, abbia i requisiti per il diritto all'indennita' ordinaria di disoccupazione, quest'ultima e' trattenuta durante i periodi per i quali spetta il trattamento speciale e il relativo importo e' devoluto alla gestione speciale di cui all'articolo seguente.

Art. 15.


Per l'erogazione del trattamento speciale di cui alla presente legge e' istituita, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, una gestione speciale dell'edilizia cui e' preposto il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria. Per l'esame delle questioni e dei ricorsi relativi all'applicazione della presente legge i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno al comitato speciale sono sostituiti da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito nazionale.

Alla copertura degli oneri derivanti alla gestione si fa fronte:

a) mediante versamento, a carico delle imprese edili ed affini anche artigiane, di un contributo speciale nella misura dello 0,50 per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai, sottoposte al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria a cominciare dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, la misura del predetto contributo e' variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi, entro il mese di settembre, in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente.

La variazione del contributo ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata attuata la variazione;

b) mediante devoluzione degli importi dell'indennita' ordinaria ai sensi dell'articolo 14 della presente legge;

c) mediante trasferimento dei residui attivi delle contabilita' separate istituite per il settore edile ed affini in seno alla gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 2 febbraio 1970, n.

12;

d) mediante prelievo in caso di necessita' derivanti dalla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 12 della presente legge, dal contributo a carico dello Stato previsto per la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale nel limite massimo del 10 per cento di detto contributo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' determinato l'ammontare del prelievo di cui al comma precedente.

Art. 16.


I periodi di disoccupazione per i quali e' corrisposto il trattamento speciale di cui al precedente articolo 10 sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione speciale di cui al precedente articolo 15, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 17.

Al trattamento speciale di disoccupazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti

l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, comprese quelle

relative alla competenza degli organi preposti all'assicurazione stessa e alla materia dei ricorsi

Art. 18.


Chiunque rende dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri la prestazione prevista dall'articolo 9 della presente legge e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la multa da L. 20.000 a L. 200.000.

Se il reato e' commesso dal datore di lavoro, questi e' punito con la multa da L. 20.000 a L. 200.000 per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisca.

I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono devoluti alla gestione speciale dell'edilizia di cui al precedente articolo 15.

Art. 19.


Le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono applicabili anche ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 20.


E' abrogata la legge 2 febbraio 1970, n. 12.

Art. 21.


La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 6 agosto 1975


LEONE


MORO - TOROS -

COLOMBO


Visto, il Guardasigilli: REALE

 

Legge 160 del 3 giugno 1975

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il
collegamento alla dinamica salariale.
Vigente al: 17-11-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Lavoratori dipendenti

A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento
minimo di pensione a carico del fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti della gestione speciale per i lavoratori delle miniere,
cave e torbiere e del soppresso fondo invalidita' e vecchiaia per gli
operai delle miniere di zolfo della Sicilia e' elevato alla misura di
L. 55.950.
A decorrere dalla stessa data l'importo mensile delle pensioni di
cui al comma precedente comprese, alla data del 31 dicembre 1974, fra
L. 42.950 e L. 100.000, al netto degli assegni familiari, e'
aumentato di lire 13.000.
Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le
pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonche' le
pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento
minimo.
Negli aumenti di cui ai precedenti commi sono compresi i
miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della
disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui
all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 2.
Lavoratori autonomi

A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento
minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti
attivita' commerciali stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 2
marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16
aprile 1974, n. 114, e' elevato a L. 47.800.
A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni a
carico delle gestioni indicate nel comma precedente compresi, alla
data del 31 dicembre 1974, fra L. 34.800 e L. 100.000, al netto delle
maggiorazioni per carichi di famiglia, sono aumentati di L. 13.000.
Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le
pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonche' le
pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento
minimo.
Negli aumenti di cui sopra sono compresi i miglioramenti previsti,
per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della
perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n. 153.
A decorrere dal 1 gennaio 1977, gli importi delle pensioni di cui
al primo comma del presente articolo, ivi compresi quelli dei
trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, sono variati con i
criteri di automaticita' di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile
1969, n. 153.
Art. 3.
Titolari di pensione sociale

A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile della pensione
sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e'
elevato a L. 38.850.
L'importo predetto e' comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento
derivante dall'applicazione della disciplina della perequazione
automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30
aprile 1969, n. 153.
I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue
previsti nel primo, quarto e quinto comma dell'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'articolo 3
del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati dal 1 gennaio
1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000.
Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari
all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.
Art. 4.
Ciechi civili

A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'articolo 5 del decreto-legge 2
marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16
aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente:
"La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui
all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata:
da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti.
da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo
visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione.
La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata
legge, e' determinata nelle seguenti misure:
L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti;
L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non
superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione.
L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382,
modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e'
aumentato da L. 22.000 a L. 35.000.
L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli
articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L.
22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000".
Art. 5.
Mutilati ed invalidi civili

A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'articolo 7 del decreto-legge 2
marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16
aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente:
"La pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30
marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui
confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata
a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma
del citato articolo 12, sono elevati a L. 38.000.
L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui
all'articolo 13 della citata legge, modificato dall'articolo 22 della
legge 11 agosto 1972, numero 485, e' elevato a L. 35.000 mensili.
L'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui
all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato
dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, e' elevato a
L. 35.000 mensili".
Art. 6.
Aumento dell'assegno mensile a favore dei sordomuti

A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'articolo 9 del decreto-legge 2
marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16
aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza
per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.
381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n.
267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n.
485, e' elevato a L. 38.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al
quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili".
Art. 7.
Estensione della perequazione automatica alle pensioni
ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati
ed invalidi civili nonche' dei sordomuti

A decorrere dal 1 gennaio 1976 ai titolari delle pensioni ed
assegni previsti nei precedenti articoli 4, 5 e 6 si applicano gli
aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui
all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa
disciplina stabilita dal penultimo comma del predetto articolo per i
trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10
del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1
gennaio 1975, da L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente
aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della
pensione sociale.
Art. 8.
Periodo di riferimento per le variazioni dell'indice del costo della
vita

Con effetto dal 1 gennaio 1976 il secondo comma dell'articolo 19
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale
dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il
valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal
diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto
l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al
quale e' stato effettuato il precedente aumento".
Per la determinazione della misura percentuale di aumento da
applicare agli importi delle pensioni con effetto dal 1 gennaio 1976
il confronto di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 30
aprile 1969, n. 153, nel testo di cui al comma precedente e'
effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al
periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.
Art. 9.
Collegamento del trattamento minimo di pensione
alle retribuzioni degli operai dell'industria

L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui
all'articolo 1, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, e'
aumentato in misura percentuale pari allo aumento percentuale
dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli
operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato
dall'istituto centrale di statistica.
Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale
dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali e'
determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al
periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello
da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento
minimo con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato
effettuato il precedente aumento.
In sede di prima applicazione e con effetto dal 1 gennaio 1976, il
confronto e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice
relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento
percentuale e' applicato all'importo di L. 52.550.
A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le
variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate
dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del
volume di lavoro.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo
comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 10.
Disciplina della perequazione automatica delle pensioni del fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti

A decorrere dal 1 gennaio 1976 e con effetto dal 1 gennaio di
ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti
minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della
gestione e del fondo di cui all'articolo 1 sono aumentati in misura
percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui
al primo comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale
dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di
statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30
aprile 1969, n. 153.
La variazione percentuale dell'indice del costo della vita e'
determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al
periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello
da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio
dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente
aumento; in sede di prima applicazione il confronto e' effettuato con
riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo
dall'agosto 1973 al luglio 1974.
Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo
comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto
che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato
per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono
stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri
relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese
anteriore a quello da cui ha effetto lo aumento delle pensioni.
Il valore unitario di ciascun punto e' stabilito nella seguente
misura:
a decorrere dal 1 gennaio 1976:
per i punti accertati per il periodo agosto-ottobre 1974: L.
400;
per i punti accertati per il periodo novembre 1974 - luglio
1975: L. 1.008;
a decorrere dal 1 gennaio 1977: L. 1.260;
a decorrere dal 1 gennaio 1978: L. 1.512;
a decorrere dal 1 gennaio 1979: L. 1.714;
a decorrere dal 1 gennaio 1980: L. 1.910.
Sono escluse dall'applicazione della disciplina indicata nei
precedenti commi le pensioni supplementari e le pensioni inferiori al
trattamento minimo, per le quali restano valide le norme
dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' le
pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da
cui ha effetto l'aumento.
Gli aumenti di pensione di cui al terzo e quarto comma del presente
articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in
costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La
trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo di pensione.
Art. 11.
Nuove aliquote dei contributi dovuti
alla Cassa unica per gli assegni familiari

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 giugno
1975, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito,
con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono cosi'
modificate:
1) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
2) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
3) dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;
4) dal 5 per cento al 4,30 per cento;
5) dal 7,50 per cento al 6,50 per cento.
Art. 12.
Finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 giugno
1975, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai
lavoratori al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge 2
marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16
aprile 1974, n. 114, sono rispettivamente elevate dal 20,10 al 21,50
per cento, di cui il 14,70 per cento a carico dei datori di lavoro, e
dal 7,10 al 7,80 per cento, di cui il 5,45 per cento a carico dei
datori di lavoro.
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio
1976, l'aliquota contributiva dal 21,50 per cento, indicata al
precedente comma, e' aumentata al 23,50 per cento, di cui il 16,35
per cento a carico dei datori di lavoro.
A decorrere dal periodo di paga in corso alle date del 1 gennaio
1976 e del 1 gennaio 1977, l'aliquota contributiva del settore
agricolo e' elevata rispettivamente al 9,80 per cento, di cui il 6,80
per cento a carico dei datori di lavoro, e al 12 per cento, di cui
l'8,35 per cento a carico dei datori di lavoro.
Le misure dei contributi a percentuale dovute per il finanziamento
del fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui al secondo
comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevate:
con la decorrenza di cui al primo comma, al 17,10 per cento, di
cui l'11,75 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 16,35 per
cento, di cui l'11,25 per cento a carico dei datori di lavoro;
con la decorrenza di cui al secondo comma, al 19,10 per cento, di
cui il 13,40 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 18,35 per
cento, di cui il 12,90 per cento a carico dei datori di lavoro.
Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.
Con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente
articolo l'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 2 febbraio 1960, n. 54, e' stabilita
nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione.
Il contributo integrativo dovuto per i salariati fissi e i
giornalieri di campagna di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1957, n. 853, e' stabilito, con la stessa
decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo, nella
misura dello 0,25 per cento della retribuzione determinata ai sensi
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488.
Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano con decorrenza
dal 1 gennaio 1976 ai soggetti autorizzati alla prosecuzione
volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1432.
Art. 13.
Aumento del contributo dovuto per gli apprendisti al fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 giugno
1975, la quota parte di contributo fisso dovuta per gli apprendisti
al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e' elevata a L. 508
settimanali di cui L. 15 da valere quale contributo base.
In corrispondenza del predetto aumento e' elevato il contributo
fisso complessivo.
Art. 14.
Minimali di retribuzione ai fini contributivi

A decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese
successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il primo
comma dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e'
sostituito dal seguente:
"Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la
misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, e'
elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e
assistenza sociale, a L. 2.500 giornaliere".
Art. 15.
Divieto di cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di
disoccupazione

Al compimento dell'eta' pensionabile i trattamenti ordinari di
disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici
diretti a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o di
altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che
hanno dato titolo ad esclusione o esonero dell'assicurazione stessa.
Per i periodi nei quali il trattamento di pensione e' dovuto ma non
ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e
vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di
liquidazione della pensione.
Il divieto di cumulo di cui ai precedenti commi non opera nei
confronti dei titolari di pensione inferiore a lire centomila
mensili.
A decorrere dall'esercizio 1975 e fino al 31 dicembre 1979 la
gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
trasferira' annualmente al fondo pensioni lavoratori dipendenti la
somma di lire 15 miliardi.
Art. 16.
Adeguamento periodico delle aliquote dei contributi dovuti al fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti

Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione del fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti le aliquote contributive afferenti
al fondo stesso possono essere modificate, mediante decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, sulla base delle risultanze del bilancio
consuntivo del fondo stesso. La modifica delle aliquote contributive
deve essere comunque effettuata qualora dal bilancio consuntivo
risulti un disavanzo patrimoniale che superi il 3 per cento del
complesso delle entrate effettive di competenza dell'esercizio al
quale il bilancio si riferisce.
Art. 17.
Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti

Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai
coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti
e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di L.
198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui
alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, e
successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole
situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio
1952, n. 991, il contributo e' ridotto a L. 148 giornaliere. Con la
stessa decorrenza e' istituita sui contributi predetti una
addizionale di L. 100 per ogni giornata di iscrizione.
Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale
indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno,
indipendentemente dal sesso e dall'eta' dell'assicurato.
Per le pensioni da liquidare nella gestione speciale per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1 gennaio
1975 o successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto
alla pensione di vecchiaia, di anzianita', di invalidita' ed ai
superstiti sono equiparati, per le donne ed i giovani, a quelli
previsti per gli uomini dalle norme vigenti.
Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di
contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma
precedente i contributi versati o accreditati nella gestione speciale
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o
dei giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per
anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,50. Per lo stesso
coefficiente sono moltiplicati i contributi versati, in numero
inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualita' di
giornalieri di campagna. Ai fini di cui sopra non possono, tuttavia,
essere computati, in favore delle donne e dei giovani, piu' di 156
contributi giornalieri per ciascun anno.
I contributi versati o accreditati in favore delle donne e dei
giovani nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nella
gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attivita'
commerciali, qualora siano utilizzati per la liquidazione della
pensione a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, sono ragguagliati, ai soli effetti della
determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi
giornalieri secondo i seguenti parametri:
1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri;
1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri;
1 contributo settimanale = 3 contributi giornalieri.
I contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i
giovani dal 1 gennaio 1975 in poi, qualora siano utilizzati per la
liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per gli
artigiani o per gli esercenti attivita' commerciali, sono
ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti
minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente
parametro: 3 contributi giornalieri = 1 contributo settimanale.
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990, N. 405))
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990, N. 405))
Art. 20.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990, N. 405))
Art. 21.
Finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei
commercianti

Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli
artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463,
e dagli esercenti attivita' commerciali ai sensi dell'articolo 10
della legge 22 luglio 1966, n. 613, e' stabilito, con decorrenza dal
1 gennaio 1975, nella misura di L. 6.000 di cui L. 1.000 destinate al
risanamento delle rispettive gestioni speciali.
Il Ministro per il tesoro puo' utilizzare il gettito derivante
dalla quota riservata al risanamento delle gestioni di cui al comma
precedente, con le modalita' di cui all'articolo 19, per effettuare
operazioni finanziarie, dirette allo stesso scopo, alle condizioni
stabilite dall'articolo 18.
Per gli anni successivi al 1976 e' confermato il contributo dello
Stato a favore delle gestioni pensionistiche degli artigiani e dei
commercianti nella misura indicata per tale anno dalla tabella
allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.
Art. 22.
Adeguamento periodico dei contributi dovuti in misura fissa

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1976 i
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in misura fissa
all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono aumentati della
stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti
delle pensioni verificatisi in applicazione dell'articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire
per eccesso. I relativi contributi base sono determinati in relazione
alla corrispondente classe di contribuzione. Della stessa percentuale
e con la stessa decorrenza e modalita' sono aumentate le misure delle
retribuzioni medie o convenzionali stabilite anteriormente al 1
gennaio dell'anno precedente con esclusione delle retribuzioni medie
o convenzionali dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18
dicembre 1973, n. 877, che sono prorogate al 19 gennaio 1977 nelle
misure stabilite con il decreto ministeriale 6 novembre 1974, e degli
addetti ai servizi domestici e familiari, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
A decorrere dal 1 gennaio 1974 l'indennita' integrativa speciale,
di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta
al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e' da
considerare tra gli elementi della retribuzione previsti
dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo
dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.
Per i lavoratori che percepiscono l'indennita' integrativa
speciale, le retribuzioni convenzionali sono aumentate in misura pari
all'aumento apportato alla suddetta indennita' integrativa speciale.
Art. 23.
Fonti di copertura e interventi finanziari delle gestioni
previdenziali

All'onere derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione degli
articoli 4, 5 e 6 della presente legge, valutato per l'anno 1975 in
lire 55 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale fara' fronte agli
oneri derivanti dalla presente legge:
a) con il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi
disposti con gli articoli 12, 13, 17 e 21;
b) con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei minimali di
retribuzione stabilito dall'articolo 14;
c) con il trasferimento dalla gestione disoccupazione delle
economie di cui all'articolo 15;
d) con le disponibilita' della gestione del fondo sociale.
Art. 24.
Invalidita' pensionabile

Il primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio
1939, n. 1272, e' sostituito dal seguente:
"Si considera invalido l'assicurato la cui capacita' di guadagno,
in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo
permanente, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, a meno
di un terzo".
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso
di revisione di pensioni di invalidita' aventi decorrenza anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25.
Arrotondamento

Ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza
sociale, ad eccezione di quelli dovuti per i lavoratori domestici, la
retribuzione imponibile, determinata a norma delle vigenti
disposizioni, e' arrotondata, per ciascun soggetto assicurato, alle
mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di
frazioni non inferiori o inferiori a 500 lire.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal periodo;
di paga in corso all'inizio del terzo mese successivo a quello di
pubblicazione della presente legge.
Art. 26.
Retribuzione pensionabile

L'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal
seguente:
"Per le pensioni decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1968,
il periodo di contribuzione da assumere a base per la determinazione
della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, e' costituito dalle ultime 260 settimane di
contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.
Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si
suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma
precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuna e si
calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi
anzidetti. La retribuzione annua pensionabile e' data dalla media
aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno
fornito le retribuzioni piu' elevate.
Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975
ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi piu'
favorevoli sono scelti tra i dieci gruppi che si ottengono
considerando le ultime 520 settimane di contribuzione precedenti la
data di decorrenza della pensione.
Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali
utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia
inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data
posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della
retribuzione medesima si suddividono, andando a ritroso dalla
decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in
gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno, e si calcola la
retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La
retribuzione annua pensionabile e' data dalla media aritmetica delle
retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le
retribuzioni piu' elevate.
Il totale delle retribuzioni di ciascuno dei tre gruppi di cui ai
commi precedenti non e' preso in considerazione per la parte
eccedente il prodotto di 52 per la retribuzione settimanale, pari al
limite massimo - aumentato del 5 per cento - della penultima classe
della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.
Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la
determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a
156, la retribuzione medesima e' data dalla media aritmetica delle
retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione
esistenti.
In tale ipotesi il totale delle retribuzioni di ciascun gruppo di
52 settimane di contribuzione, che sia possibile formare in base alla
contribuzione esistente andando a ritroso dalla data di decorrenza
della pensione, non e' preso in considerazione per la parte eccedente
il prodotto indicato al precedente quinto comma. Per il gruppo
formato dalle residue settimane - inferiori a 52 - il totale delle
retribuzioni non e' preso in considerazione per la parte eccedente il
prodotto della retribuzione settimanale corrispondente al limite
massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della
tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, per il
numero delle settimane comprese nel gruppo stesso.
Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia
le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1963, n. 488.
Le gratificazioni annuali e periodiche, nonche' i conguagli di
retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto
aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali
emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del
calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese di corresponsione.
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, sono abrogati".
Art. 27.
Limite di retribuzione pensionabile

La quarantesima classe di contribuzione delle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488, e' abolita.
Qualora la retribuzione da considerare per la determinazione
dell'importo del singolo contributo assicurativo base superi il
limite massimo retributivo della penultima classe di contribuzione,
di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, il predetto importo si calcola
computando tante volte il valore del contributo base di tale
penultima classe quante volte il relativo limite massimo retributivo
e' contenuto nella retribuzione sopra considerata e computando,
inoltre, per l'eventuale eccedenza il valore del contributo base
della classe in cui detta eccedenza si colloca.
Ai fini della liquidazione della pensione a carico
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia ed i
superstiti nei casi in cui la rilevazione della retribuzione
pensionabile sia effettuata in base alla contribuzione versata ai
sensi dell'articolo 5, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, modificato dall'articolo 14 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, per le pensioni aventi decorrenza
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge non si
prendono in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo
aver suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di
52 settimane, andando a ritroso dalla data di decorrenza della
pensione, superino, nell'ambito di ciascun gruppo, il prodotto di 52
per il valore del contributo settimanale - aumentato del 5 per cento
- della penultima classe della tabella in vigore alla data di
decorrenza della pensione. Qualora il numero delle settimane da
valutare sia inferiore a 52, non si prendono in considerazione le
quote di contribuzione base che superino il prodotto del numero di
tali settimane per il valore del contributo base settimanale -
aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in
vigore alla data di decorrenza della pensione.
Ai fini della liquidazione della pensione a carico
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia ed i
superstiti secondo il sistema di calcolo contributivo, per i
contributi versati per periodi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge non si prendono in considerazione le
quote di contribuzione base che, dopo aver suddiviso le settimane di
contribuzione in gruppi consecutivi di 52 settimane, andando a
ritroso dalla data di decorrenza della pensione, superino nell'ambito
di ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore del contributo
settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe
della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.
Qualora il numero delle settimane da valutare sia inferiore a 52, non
si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che
superino il prodotto del numero di tali settimane per il valore del
contributo base settimanale - aumentato del 5 per cento - della
penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza
della pensione.
Ai fini della determinazione dell'importo del contributo volontario
settimanale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, non e' presa in considerazione,
per la parte eccedente, la retribuzione settimanale media che superi
il limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe
della tabella in vigore alla data di decorrenza della autorizzazione
ai versamenti volontari. Agli stessi fini non e' preso in
considerazione, per la parte eccedente, il valore medio dei
contributi che superi l'importo base - maggiorato del 5 per cento -
della penultima classe della tabella in vigore alla data di
decorrenza dell'autorizzazione ai versamenti volontari.
I criteri di cui al precedente comma si applicano anche per la
determinazione della media dei contributi prevista dal primo comma
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1957, n. 818.
Art. 28.
Percentualizzazione del contributo base

L'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui
alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e
integrazioni, e' soddisfatto mediante l'applicazione delle seguenti
aliquote sulla retribuzione imponibile determinata a norma delle
vigenti disposizioni:
0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti
all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti
all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti
all'assicurazione contro la tubercolosi;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia
dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani
dei lavoratori italiani.
Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo
le norme in vigore antecedentemente al 1 maggio 1968, le classi di
contribuzione di cui alle tabelle A e B del citato decreto.
L'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e' abrogato. ((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 3, comma 1,
lettera b) che "i contributi destinati alle finalita' del soppresso
Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani,
di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e
all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30
agosto 1956, n. 1124".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c) che "il
contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di
cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54,
e successive modificazioni e integrazioni".
Art. 29.
Esercenti attivita' commerciali

((L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli
esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i
soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a
prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia,
ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano
tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale
requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al
punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita'
limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di
licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o
ruoli)).
Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge
27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 2 della
legge 25 novembre 1971, n. 1088, e' posto a carico degli assicurati
limitatamente a coloro per i quali l'obbligo assicurativo sussiste in
conseguenza dell'abolizione del limite di reddito previsto
dall'articolo 1, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397,
nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n.
1088.
Alla lettera c) dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n.
1088, sono aggiunte le seguenti classi:
6ª classe: reddito da L. 5.000.001 a L. 7.000.000;
7ª classe: reddito da L. 7.000.001 a L. 10.000.000;
8ª classe: reddito oltre L. 10.000.000.
Il reddito derivante dall'attivita' dell'impresa e' quello
accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 30.
Unificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori
autonomi

A decorrere dal 1 gennaio 1975 le gestioni base delle assicurazioni
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n.
1047, degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge 4
luglio 1959, n. 463, e degli esercenti attivita' commerciali e dei
loro familiari coadiutori, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
sono fuse con le rispettive gestioni di adeguamento, alle quali sono
attribuite le relative attivita', passivita' e riserve. A decorrere
dalla stessa data i contributi base delle predette assicurazioni
affluiranno alle rispettive gestioni unificate.
Per l'accreditamento dei contributi ai sensi dell'articolo 39 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, l'importo stanziato annualmente dal
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale gravera' sul bilancio delle singole gestioni nell'esercizio
in cui e' avvenuta la relativa delibera.
Art. 31.
Trattenute per il fondo sociale

Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967,
n. 583, e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369,
cessano di avere efficacia dal 1 gennaio 1976. ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno - 7 luglio 1981, n.
119 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1981, n. 193) ha dichiarato "la
illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 22
della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento
posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4
dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790), unico della
legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione
delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583
sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per
il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e loro
estensione ad altre forme di pensione) e 31 della legge 3 giugno
1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella
parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo
sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue,
venga applicata anche successivamente al 1 gennaio 1974".
Art. 32.
Requisiti per la pensione di riversibilita'

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, nel testo risultante dall'articolo 24 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e' sostituito dal seguente:
"Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma
quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per
causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa
di guerra o di servizio, nonche' per i matrimoni celebrati
successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente
matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1
dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975".
Art. 33.
Previdenza marinara

Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1973,
n. 27, sono estese ai marittimi di terza categoria.
I termini per la presentazione delle domande di riscatto sono
riaperti per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
Art. 34.
Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia

La disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno
1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
1972, n. 485, si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia
che prestavano opera retribuita alle dipendenze di terzi alla data di
entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153. ((1))
Il termine di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2
marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16
aprile 1974, n. 114, viene ulteriormente prorogato per altri 180
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 marzo 1997, n. 65 ha disposto (con l'art. 1) che l'articolo
34, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, va applicato
secondo la seguente interpretazione autentica: "I titolari di
pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti, liquidata o da liquidare con decorrenza
anteriore al 1 maggio 1968, i quali successivamente alla data di
decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita
alle dipendenze di terzi, hanno facolta' di optare, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la
riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui
all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16
della legge 30 aprile 1969, n. 153".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui
all'ultimo comma dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160,
e' riaperto e prorogato per altri 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nei confronti dei pensionati
interessati nonche' degli aventi diritto al trattamento di
riversibilita'".
Art. 35.
Riapertura di termine per le pensioni della previdenza marinara

Il termine di decadenza di cui all'articolo 98, primo comma,
lettera b), della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' soppresso.
Le pensioni spettanti ai sensi del precedente comma decorrono dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
Art. 36.
Contributi figurativi di malattia

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni di cui all'articolo 56, lettera a), n. 2 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituite dalle
seguenti; - "I periodi di malattia tempestivamente accertata,
indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno
dell'infermita', purche' complessivamente non eccedano i dodici
mesi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 giugno 1975

LEONE

MORO - TOROS - GUI
- ANDREOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

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