Eureka Previdenza

Decreto legislativo 77 del 5 aprile 2002

Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

Vigente al: 24-6-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare l'articolo 2

che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalita' di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante

disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad

interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per la funzione pubblica, della salute e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei

principi e delle finalita' e nell'ambito delle attivita' stabiliti ed individuati dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalita' operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attivita' non militari.

2. Nel presente decreto per "Ufficio nazionale" si intende

l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dall'articolo 2, comma 3, lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64; per "Fondo nazionale" si intende il Fondo nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

Art. 2

Ufficio nazionale per il servizio civile

1. L'Ufficio nazionale cura l'organizzazione, l'attuazione e lo

svolgimento del servizio civile nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano

l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze.

Art. 3

Requisiti di ammissione e durata del servizio


1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani ((...)) che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventottesimo.

2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalita' organizzata.

3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio puo' essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego.

4. L'orario di svolgimento del servizio e' stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.

6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43.

Art. 4

Fondo nazionale per il servizio civile


1. Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini

dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, e' collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Il piano puo' essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione e' predisposta con le stesse formalita' del piano annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

2. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:

a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di

funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;

b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed

alle province autonome di Trento e di Bolzano per attivita' di

informazione e formazione. La Conferenza Stato-regioni con

deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvenuta

comunicazione da parte dell'Ufficio nazionale del piano di

programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta

quota comunicandola all'Ufficio nazionale per il servizio civile;

c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei

giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in

ambito regionale;

d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei

giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in

ambito interregionale, nazionale o all'estero;

e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei

conferenti ai sensi dell'articolo 11, com-ma 2, della legge 6

marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in

aree e settori di impiego specifici.

3. Le risorse disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di

riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva redistribuzione.

4. Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile

continua a provvedersi tramite la contabilita' speciale istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

5. Le modalita' di gestione e di rendicontazione delle risorse del

Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5

Albi degli enti di servizio civile


1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' tenuto

l'albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attivita' esclusivamente in ambito regionale e provinciale.

3. Fino all'istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le

organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui al comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.

4. Presso l'Ufficio nazionale e' mantenuta la Consulta nazionale

per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove

non abbiano provveduto, possono istituire analoghi organismi di consultazione, riferimento e confronto nell'ambito delle loro competenze.

Art. 6

Progetti


1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita

la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all'estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri.

2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai

sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalita' per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, nonche' i criteri e le modalita' di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.

3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresi'

particolari requisiti fisici e di idoneita' per l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a quanto previsto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza

nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le regioni, le province autonome interessate, nonche' quelli di servizio civile all'estero.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attivita' nell'ambito delle competenze regionali o delle province autonome sul loro territorio, avendo cura di comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di priorita', i progetti approvati entro il ((31 dicembre)) dell'anno precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta.

6. L'Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano curano, nell'ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei progetti.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

trasmettono annualmente all'Ufficio nazionale una relazione sull'attivita' effettuata.

Art. 7

Definizione annuale del numero massimo di giovani da ammettere al Servizio civile nazionale


1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base

alla programmazione annuale delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria nell'anno solare successivo, tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8

(( (Rapporto di servizio civile).


1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la

realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamante inviato al volontario per la sottoscrizione.

2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata

dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformita' all'articolo 9, comma 2, nonche' le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni)).

Art. 9

Trattamento economico e giuridico

1. L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.

2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio

civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile.

3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.

((4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.

4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.))

5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attivita' di servizio civile e' fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale.

6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale e' sospeso

dall'attivita' a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla regione o alla provincia autonoma della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa e' corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.

7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il

servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli oneri gravano sul Fondo nazionale.

8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza

demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.

Art. 10

(( (Doveri e incompatibilita').


1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti

ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attivita' di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.

2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non

possono presentare ulteriore domanda)).

Art. 11

Formazione al servizio civile


1. La formazione ha una durata complessiva ((non inferiore a 80

ore)) e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di destinazione.

2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a

corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.

3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall'Ufficio

nazionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalita'. L'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell'andamento generale della stessa.

4. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, e'

commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio.

Art. 12

Servizio civile all'estero


1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono essere inviati

all'estero anche per brevi periodi e per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 6 marzo 2001, n. 64, nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

2. Al fine dell'eventuale verifica preventiva e successiva dei

progetti da realizzare all'estero, nonche' del loro monitoraggio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' ricorrere, attraverso il Ministero degli affari esteri e di intesa con esso al supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero.

Art. 13

Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7,

l'Ufficio nazionale, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalita' di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.

2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo

quanto previsto dal comma 4, e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.

3. Le universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi

ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2006, nei concorsi relativi

all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attivita' istituzionali di detti Corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna Amministrazione. ((4))

5. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile

comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio ed il servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 ha disposto (con l'art. 5, comma

2) che "Ferme restando le riserve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti per cento".

Ha inoltre disposto (con l'art. 175, comma 1) che "Le disposizioni

del presente decreto si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2006, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data".

Art. 14

Norme finali


1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e con le modalita' previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.

2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della legge 6 marzo 2001, n. 64, e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il documento di programmazione annuale dell'Ufficio nazionale, previsto all'articolo 4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge n. 230 del 1998. Nel medesimo periodo il contingente annuale e' determinato secondo le modalita' previste dall'articolo 6 della citata legge n. 64 del 2001.

3. Il presente decreto entra in vigore dal ((1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005)).

4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 aprile 2002


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri e, ad interim, Ministro

degli affari esteri

Giovanardi, Ministro per i rapporti con

il Parlamento

La Loggia, Ministro per gli affari

regionali

Frattini, Ministro per la funzione

pubblica

Sirchia, Ministro della salute

Maroni, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Decreto Legislativo 297 del 19 dicembre 2002

Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Vigente al: 17-3-2014

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, cosi' come sostituito

dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo

45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, cosi' come modificato dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare

l'articolo 45, comma 5;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.

442;

Visti i decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di

elenco anagrafico e di scheda professionale;

Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Visto il parere della Conferenza Unificata, istituita ai sensi

dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del

Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'

sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute

nel presente decreto stabiliscono:

a) i principi fondamentali per l'esercizio della potesta'

legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali

destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

2. Ad ogni effetto si intendono per:

a) "adolescenti , i minori di eta' compresa fra i quindici e

diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;

b) "giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino

a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;

c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di

lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti;

d) "disoccupati di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un

posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;

e) "inoccupati di lunga durata , coloro che, senza aver

precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;

f) "donne in reinserimento lavorativo , quelle che, gia'

precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';

g) "servizi competenti , i centri per l'impiego di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformita' delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.

181, e' inserito il seguente:

"Art. 1-bis (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e

nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.

2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i

modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.

3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad

eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.".

Art. 3.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),

dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.

3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per

l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.

4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di

disoccupazione e' effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalita':

a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di

altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;

b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il

disoccupato.";

b) al comma 5, le parole: "20 ottobre 1998, n. 403." sono

sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";

c) al comma 6, la parola: "inferiori" e' sostituita dalla

seguente: "fino";

d) il comma 7 e' soppresso.

2. Gli interessati all'accertamento della condizione di cui

all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa prestate ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.

Art. 4.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'

sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della

prevenzione della disoccupazione di lunga durata). - 1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalita' definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:

a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello

stato di disoccupazione;

b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o

di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:

1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne

in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di

disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.".

Art. 5.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'

sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni

stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:

a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di

svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;

b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata

presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza

giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;

d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di

accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.".

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.

181, e' inserito il seguente:

"Art. 4-bis (Modalita' di assunzione e adempimenti successivi). -

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti

pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche' la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni

possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a

comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.

5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le

pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

a) proroga del termine inizialmente fissato;

b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a

tempo indeterminato;

e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto

a tempo indeterminato.

6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini

dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema

informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.

8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono

adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.".

2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e

di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.".

3. All'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo

comma e' sostituito dal seguente:

"I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione

dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.".

4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n.

264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

Art. 7


1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "attuazione della delega di cui

all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6,

si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' soppresso.".

2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).

Art. 8


1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono

abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;

b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della

legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive integrazioni e

modificazioni;

c) gli articoli 23, primo comma, lettera a), 27 e 29, primo comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3,

4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22;

g) l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

i) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (con l'art. 86, comma 11) ha

disposto che "L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469".

Art. 9.

1. Dal presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Maroni, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Mazzella, Ministro per la funzione

pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Decreto 4 aprile 2002

Attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternita' ed agli assegni al nucleo familare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha
previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore di
lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla
predetta gestione, della tutela relativa alla maternita' e agli
assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti
dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;
Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che, nell'estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la
tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera,
ha imputato anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del
citato contributo dello 0,5 per cento;
Visto l'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che ha interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n.
449/1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla
maternita' ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e
con le modalita' previste per il lavoro dipendente;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il
nucleo familiare e le successive integrazioni e modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e di sostegno alla maternita' e alla paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Visto il decreto interministeriale del 27 maggio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, emanato in
attuazione del citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997;
Considerato che il predetto decreto deve ritenersi ormai superato a
seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione
autentica;
Ritenuto, pertanto, necessario emanare una nuova disciplina che, ai
sensi del citato art. 80, comma 12, della legge n. 388/2000, adegui,
per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, la tutela relativa alla maternita'
ed agli assegni al nucleo familiare alle forme ed alle modalita'
previste per il lavoro dipendente;
Considerato, tuttavia, che tale adeguamento non puo' prescindere,
ai sensi del citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997,
dall'entita' delle risorse derivanti dal gettito contributivo sopra
richiamato, peraltro destinato anche al finanziamento delle
prestazioni di malattia in caso di degenza ospedaliera;
Preso atto dell'andamento del gettito contributivo dello 0,5 sopra
richiamato;

Decreta:

Art. 1.

Indennita' di maternita'

1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e tenute al versamento della contribuzione
dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' corrisposta un'indennita' di maternita'
per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi
alla data stessa. Dal beneficio restano escluse le lavoratrici
iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta alle lavoratrici
in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi
anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre
mensilita' della predetta contribuzione.
3. L'indennita' di maternita' e' comprensiva di ogni altra
indennita' spettante per malattia.

Art. 2.

Indennita' in caso di adozione o affidamento

1. In caso di adozione o affidamento, l'indennita' di cui all'art.
1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi
successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice
del bambino che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non
abbia superato i sei anni di eta'.
2. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale,
disciplinati dal titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, l'indennita' di cui all'art. 1 spetta, per
i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della
lavoratrice del minore, anche se quest'ultimo, al momento
dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni e fino al
compimento della maggiore eta'. L'Ente autorizzato, che ha ricevuto
l'incarico di curare la procedura di adozione, certifica la data di
ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle
procedure di conferma della validita' dell'adozione o di
riconoscimento dell'affidamento preadottivo.

Art. 3.

Indennita' di paternita'

1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 al padre lavoratore iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.335/1995, ed avente i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 1, e' corrisposta un'indennita' di paternita' per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermita' della madre o di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. In caso di adozione o affidamento l'indennita' di cui al comma 1 spetta, sulla base dei requisiti di cui all'art. 2, anche in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.

Art. 4.

Misura dell'indennita' e modalita' di erogazione

1. L'indennita' di cui agli articoli precedenti e' determinata per
ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80
per cento di 1/365 del reddito, derivante da attivita' di
collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale,
utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del
periodo indennizzabile.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi
professionisti iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26,
della legge n. 335/1995, e' calcolato prendendo a riferimento, per
ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla
denuncia dei redditi da attivita' libero professionale relativa
all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.
3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei collaboratori
coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'art. 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, viene preso a riferimento il
reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti
contributivi utenti al lavoratore interessato sulla base della
dichiarazione del committente.
4. Nel caso in cui l'anzianita' assicurativa sia inferiore ai
dodici mesi, il periodo di riferimento e l'indennita' di cui al comma
1 sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di
decorrenza della anzianita' stessa.
5. L'indennita' e' corrisposta dalla competente gestione separata,
a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati,
corredata da idonea certificazione, con le modalita' e nei termini
stabiliti dall'Istituto erogatore, che tengano conto delle
specificita' delle denunce reddituali e contributive previste per
ciascuna categoria di iscritti.
6. I lavoratori destinatari delle prestazioni ai sensi degli
articoli 2 e 3 possono presentare domanda, per gli eventi precedenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro un anno
dalla suddetta data. Per l'anno 1998 tali prestazioni sono
corrisposte anche se, nei 12 mesi precedenti il periodo
indennizzabile, non risulti attribuito alcun contributo.
7. La competente gestione separata provvede d'ufficio ai necessari
accertamenti amministrativi.

Art. 5.

Assegni per il nucleo familiare

1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, agli iscritti alla gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e
tenuti al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui
all'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, e' estesa la
disciplina dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. L'assegno e' corrisposto dalla competente gestione separata, in
relazione alle modalita' di attribuzione della specifica
contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori
interessati a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a
quello per il quale viene richiesta la prestazione. L'assegno e'
erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche
dell'INPS.
3. Ai soggetti indicati al comma 1, l'assegno non spetta se la
somma dei redditi derivanti dalle attivita' indicate all'art. 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, e' inferiore al 70 per cento del
reddito complessivo del nucleo familiare. L'assegno spetta anche al
nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del
70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da
lavoro dipendente di cui all'art. 2, comma 10, della legge n.
153/1988 e da lavoro di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995.

Art. 6.

Norme finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
abrogato il decreto 27 maggio 1998.
2. Le somme erogate per effetto di provvedimenti adottati ai sensi
del decreto medesimo non danno luogo a ripetizione dell'indebito.
3. L'Istituto procedera' d'ufficio alla riliquidazione delle
prestazioni erogate in conformita' del predetto decreto, sulla base
dei criteri di cui al presente decreto.
4. Per le indennita' di maternita' relative ai parti avvenuti nel
1998, si prende a riferimento, ai fini della riliquidazione, il
reddito derivante da attivita' di collaborazione coordinata e
continuativa o libero professionale relativo all'anno 1997 o, in
mancanza, il reddito relativo all'anno 1998.
5. L'estensione delle prestazioni di cui al presente decreto e'
verificata con cadenza biennale, ai fini delle conseguenti
rideterminazioni in relazione all'andamento dello specifico gettito
derivante dalla contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59,
comma 16, della legge n. 449/1997, nei cui limiti deve tassativamente
rientrare.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 aprile 2002


Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 348

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