Eureka Previdenza

Opzione per il sistema contributivo

Calcolo della pensione per i lavoratori optanti

(circ.181/2001)

In applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 180 del 1997, n. 278 del 1998 e nel decreto legge n.158 del 2001, il montante individuale dei contributi di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:

  • la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;
  • la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995. 

Opzione per il sistema contributivo

Calcolo della pensione per i lavoratori optanti

(circ.181/2001)

In applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 180 del 1997, n. 278 del 1998 e nel decreto legge n.158 del 2001, il montante individuale dei contributi di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:

  • la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;
  • la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995. 

Calcolo montate maturato al 31 dicembre 1995

DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO MATURATO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995
Ai fini della determinazione del montante contributivo in parola occorre:

  1. individuare la base imponibile annua (cioè la retribuzione imponibile annua, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti; il reddito imponibile annuo per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) nel periodo di riferimento per il calcolo della media della contribuzione annua costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità (520 settimane) corrispondenti ai periodi di contribuzione (effettiva, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall’assicurato in ciascun anno. La predetta base imponibile non può, comunque, eccedere l’importo del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 rapportato all’anno considerato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT (v. tabella, allegato 2);
  2. calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota contributiva (quindi l’aliquota di computo coincide con quella contributiva) vigente nell’anno interessato. Per i lavoratori dipendenti iscritti a Fondi sostitutivi dell'AGO l’aliquota non può superare quella in vigore per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Si precisa che negli anni in cui l’aliquota IVS è variata nel corso dell’anno si dovrà procedere alla determinazione dell’aliquota ponderata. Per i lavoratori autonomi, per i periodi precedenti il 1° luglio 1990, si applicano le aliquote contributive vigenti a tale data. Nell’allegato 3 sono riportate le tabelle relative alle aliquote in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, negli allegati 4, 5, 6, 7, 8. sono riportate le tabelle relative alle aliquote in vigore, rispettivamente, nel Fondo Autoferrotranvieri, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici, Fondo Volo e nel Fondo Dazieri. Nell’allegato 9 sono riportate le tabelle relative alle aliquote in vigore nelle Gestioni dei lavoratori autonomi;
  3. calcolare il montante contributivo fino al 31 dicembre 1995 rivalutando l’ammontare dei contributi di ciascun anno su base composta fino al 31 dicembre 1995 mediante il tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare (allegato 10);
  4. determinare il montante medio annuo dividendo il montante complessivo come determinato sopra alla data del 31 dicembre 1995 per il numero degli anni presi in considerazione;
  5. determinare l’anzianità contributiva complessiva maturata dall’inizio dell’assicurazione fino al 31 dicembre 1995. Il periodo di contribuzione antecedente il decennio preso in considerazione per la determinazione del montante medio è valutato per ciascun anno o frazione di anno mediante il rapporto tra l’aliquota contributiva vigente in detto anno e l’aliquota contributiva media vigente nei dieci anni di calendario precedenti quello in cui viene esercitata l’opzione. Si precisa che le predette aliquote contributive vigenti in ciascun fondo devono essere prese in considerazione entro il limite massimo della contemporanea aliquota vigente presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nell’allegato 11 sono riportate le aliquote IVS vigenti in ciascun fondo fino all’anno 1985. Nell’allegato 12 sono riportate le aliquote vigenti in ciascun fondo nel periodo 1991 – 2000 e la relativa aliquota contributiva media da utilizzare nei confronti degli assicurati che esercitano l’opzione nel corso dell’anno 2001. Si precisa che per gli anni in cui l’aliquota IVS è variata viene riportata l’aliquota ponderata. Il periodo così determinato, aggiunto al decennio preso in considerazione per la determinazione del montante medio annuo, costituisce l’anzianità contributiva complessiva;
  6. calcolare il montante al 31 dicembre 1995 moltiplicando il montante medio annuo per l’anzianità contributiva complessiva come sopra determinata. L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati fino al 31 dicembre 1995 da rivalutare fino alla data di decorrenza della pensione.

Calcolo montante maturato dal 1° gennaio 1996

DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO PER I PERIODI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 1995

Ai fini della determinazione del montante individuale contributivo per i periodi successivi al 1995 trovano applicazione le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 335.

Pertanto occorre:

  • individuare la base imponibile annua (cioè la retribuzione annua, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti; il reddito annuo, per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) corrispondente ai periodi di contribuzione (effettiva, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall’assicurato in ciascun anno;
  • calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota di computo del 33 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoro dipendente, ovvero, per l’aliquota di computo del 20 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoro autonomo, o l'aliquota di computo del 10% (o superiore) per la gestione separata di cui al comma 26 dell'art 2 della legge335/95;
  • determinare il montante individuale dei contributi sommando l’ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto intero lordo nominale(PIL), appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale per i periodi in argomento, la contribuzione di ciascun anno si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.

Importo annuo della pensione

IMPORTO ANNUO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
L’importo annuo del trattamento pensionistico è determinato applicando al montante contributivo come sopra determinato il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni (tabella A allegata alla legge 335, allegato 13).
Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione. Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione ed essendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni pari a 5,006 e quello relativo all’età di 58 anni pari a 4,860 per cento, il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146)= 4,933 per cento. A tali fini non si tiene conto delle frazioni di mese (circolare n.180 del 14 settembre 1996).

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