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Opzione per il sistema contributivo
Facoltà di opzione da parte del superstite di assicurato
(msg.275/2003)
Con circolare n. 108 del 7 giugno 2002 sono state fornite le istruzioni per l'applicazione della disciplina in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo nei confronti di assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative.
Da parte di alcune Strutture Regionali è stato chiesto se il superstite di iscritto alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 26 agosto 1995, n. 335, possa esercitare il diritto di opzione ex art. 1, comma 23, di cui alla citata legge n. 335/1995.
Il criterio esposto al punto 2 della circ.108/2002 deve ritenersi operante anche per il superstite di assicurato.
Pertanto in tali situazioni si potrà far luogo alla liquidazione della pensione indiretta a carico della predetta Gestione separata con il cumulo della contribuzione accreditata nell'A.G.O. ovvero in un altro Fondo o in una gestione dei lavoratori autonomi, ricorrendo tutte le condizioni di legge.