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Opzione per il sistema contributivo
Assicurati che hanno esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001
A norma dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 355 coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo sia che si tratti di assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di assicurati con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data.
La facoltà di opzione è subordinata alla condizione che l'interessato possa far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo. Ai fini dell'esercizio della facoltà in parola sono utili i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto, purché diano luogo ad un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni e purché almeno 5 anni di anzianità contributiva si collochino dopo il 31 dicembre 1995.
Per gli assicurati che esercitano la facoltà di opzione, sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione stessa opera il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (articolo 2, comma 18, della legge n. 335).
La pensione di vecchiaia da liquidare nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione decorre, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha effetto l’opzione.
La decorrenza della pensione non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2001. A norma dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 158, l’esercizio del diritto di opzione è infatti operante dal 1° gennaio 2001.
Le domande di opzione presentate entro il 31 dicembre 2000 dovranno essere considerate utilmente presentate il 1° gennaio 2001.