Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Opzione per il contributivo Accertamento dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
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Accertamento dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
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Opzione per il sistema contributivo
Accertamento dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
(circ.180/1996) (circ.108/2002)
Come gia' detto, per gli assicurati che al 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni la quota di pensione relativa alle anzianita' maturate dal 1 gennaio 1996 in poi deve essere calcolata con il sistema contributivo.
Ai fini dell'accertamento dell'anzianita' maturata al 31 dicembre 1995 nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sulla base di contribuzione versata in piu' gestioni assicurative, occorre avere riguardo all'anzianita' contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative, computando a tal fine i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente (circolare n.14 del 16 gennaio 1996).
In proposito si precisa che anche nel caso di lavoratori che liquidano la pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e possono far valere contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, ai fini dell'accertamento dell'anzianita' acquisita al 31 dicembre 1995 occorre avere riguardo all'anzianita' complessivamente maturata entro tale data, computando tutti i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente, ancorche' non utilizzabili in sede di prima liquidazione della pensione, attese le disposizioni dettate in materia dall'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n.155.
Per l'accertamento dell'anzianita' complessivamente maturata al 31 dicembre 1995 nei confronti dei lavoratori che facciano valere contribuzione agricola, gli anni di contribuzione devono essere computati con i criteri previsti per la determinazione dell'anzianita' contributiva utile per la misura della pensione, considerando cioe' equivalente ad un anno di contribuzione un numero di giornate obbligatorie, volontarie e figurative non inferiore a 270. In ogni caso, per ciascun anno non possono essere computate piu' di 52 settimane.