Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del credito e del credito cooperativo

Contribuzione figurativa

(circ.193/2000)

La contribuzione figurativa è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito.
In ambedue i casi è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (art. 10, c. 7 del Regolamento) con l’applicazione dell’aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l’erogazione degli assegni.
Ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996 di attuazione del disposto di cui all'art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335, l’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche è, al momento, determinata nella misura del 32,70 per cento.
Il Fondo versa le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo.
Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall’art. 59, c. 3, della legge n. 449/1997, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione.
La contribuzione è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (art. 10, c. 12 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

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