Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del credito e del credito cooperativo

Regime tributario

(circ.55/2001)

Il comma 4-bis dell’articolo 17 del TUIR, aggiunto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in vigore dal 1° gennaio 1998, dispone che "Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a, l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo 16".

Tale disposizione trova applicazione anche per quanto riguarda gli assegni straordinari di sostegno del reddito corrisposti ai lavoratori che abbiano compiuto i 55 anni, se uomini, e i 50 anni, se donne. L’art. 26, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, precisa infatti che le disposizioni di cui all’art. 59 comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate ai sensi della lettera b).

Ai fini del pagamento, l’importo dell’assegno al netto dell’IRPEF, calcolata per scaglioni di reddito, secondo la normativa vigente per la generalità dei redditi da lavoro dipendente e assimilato, deve essere aumentato dell’ammontare dell’imposta che deve essere trattenuta in applicazione del menzionato comma 4-bis dell’articolo 17 del TUIR.

Le procedure, tenendo conto dell’aliquota di tassazione del TFR segnalata dall’azienda, ridetermineranno l’importo dell’assegno da porre in pagamento.

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